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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/914

Regolamento (UE) 2018/914 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

Normativa europea32018R0914

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo puntuale il regime di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune previsto dal regolamento (UE) n. 1387/2013. Da un lato sopprime alcune sospensioni e adegua numerose voci dell’allegato; dall’altro introduce nuove sospensioni per prodotti per i quali la produzione dell’Unione non soddisfa il fabbisogno dell’industria. Le modifiche sono rese applicabili dal 1° luglio 2018 per evitare interruzioni del regime e assicurare continuità agli operatori interessati.

Modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 sulla sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali, aggiornando, inserendo e sopprimendo specifiche sospensioni tariffarie.

Ambito di applicazione

Si applica alle sospensioni autonome dei dazi della tariffa doganale comune relative ai prodotti elencati nell’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013, con effetto su operatori dell’Unione che importano tali merci e, per le sospensioni soggette a destinazione particolare, sotto controllo doganale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Il regolamento incide su prodotti agricoli e industriali identificati da codici NC e TARIC, modifica designazioni, classificazioni, aliquote, unità supplementari e obblighi di uso finale, sopprime cinque sospensioni non più ritenute nell’interesse dell’Unione e ne introduce di nuove. Si applica a decorrere dal 1° luglio 2018; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica del regolamento (UE) n. 1387/2013 sulle sospensioni dei dazi autonomi

Il regolamento (UE) 2018/914 del Consiglio interviene sul regime di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali disciplinato dal regolamento (UE) n. 1387/2013. L’intervento è motivato dall’esigenza di adeguare l’elenco delle sospensioni all’evoluzione tecnica dei prodotti e alle tendenze economiche del mercato, nonché di garantire che il regime continui a riflettere l’interesse dell’Unione.

Finalità e contesto

Dai considerando emerge che la produzione dell’Unione di 85 prodotti non è sufficiente a coprire il fabbisogno dell’industria dell’Unione, sicché è opportuno mantenere o introdurre la sospensione dei dazi autonomi della TDC per tali merci. Al contempo, per altre voci già presenti nell’allegato del regolamento 1387/2013, si rende necessario aggiornare designazioni, classificazioni, unità supplementari, aliquote e condizioni di uso finale; per cinque prodotti, invece, la sospensione non è più giustificata e va soppressa. Il regolamento è adottato in base all’articolo 31 TFUE.

Modifiche all’allegato del regolamento 1387/2013

L’articolo 1 modifica l’allegato del regolamento 1387/2013 in tre modi principali:

  • sopprime tutti gli asterischi nella tabella e le note a piè pagina che riportavano la formula relativa a misure di nuova introduzione o a misure modificate;
  • elimina le righe corrispondenti ai prodotti elencati nell’allegato I del regolamento 2018/914, identificati tramite codici NC e TARIC;
  • inserisce nella tabella le nuove righe contenute nell’allegato II, seguendo l’ordine dei codici NC e TARIC.

Soppressione di sospensioni esistenti

L’allegato I elenca i prodotti per i quali la sospensione del dazio autonomo viene soppressa. Si tratta di numerose voci tariffarie, con codici NC/TARIC specifici, relative a prodotti chimici, materie plastiche, componenti meccanici ed elettronici e parti per veicoli. La soppressione discende dalla valutazione secondo cui non è più nell’interesse dell’Unione mantenere tali agevolazioni tariffarie.

Nuove sospensioni e contenuto dell’allegato II

L’allegato II inserisce una serie molto ampia di nuove sospensioni, tutte con aliquota del dazio autonomo pari a 0 %. Le nuove voci riguardano, tra gli altri:

  • prodotti chimici e intermedi di sintesi;
  • polimeri, resine e film tecnici;
  • pigmenti e coloranti;
  • carboni attivati e preparazioni speciali;
  • componenti per batterie, elettronica e display;
  • parti e moduli per autoveicoli;
  • elementi e leghe di titanio e altri materiali speciali.

Per alcune merci è espressamente richiesto che l’importazione avvenga per un uso determinato o per la fabbricazione di prodotti specifici; in tali ipotesi il testo richiama il controllo doganale della destinazione particolare ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Termini di riesame obbligatorio

Per ciascuna nuova sospensione è indicata una data prevista per il riesame obbligatorio. Nella maggior parte dei casi la data è fissata al 31 dicembre 2022; in altri casi sono previste scadenze anteriori, tra cui 31 dicembre 2018, 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021. Ciò segnala che il regime è concepito come periodicamente riesaminabile in funzione del perdurare dell’interesse unionale.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° luglio 2018. La previsione di applicazione anticipata è espressamente giustificata dalla necessità di evitare interruzioni nel regime delle sospensioni autonome e di allinearsi agli orientamenti della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli importatori e per gli operatori dell’industria manifatturiera interessati, il regolamento comporta:

  • la cessazione dell’agevolazione per le voci soppresse;
  • l’accesso alla sospensione al 0 % per le nuove voci introdotte;
  • l’eventuale applicazione di obblighi di destinazione particolare per i prodotti espressamente indicati;
  • la necessità di verificare i codici NC/TARIC aggiornati e le date di riesame, rilevanti per la pianificazione doganale e dei costi di approvvigionamento.

Natura giuridica

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato del regolamento 1387/2013

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013: sono soppressi tutti gli asterischi nella tabella e le note a piè pagina con la dicitura relativa a misure di nuova introduzione o modificate; sono eliminate le righe corrispondenti ai prodotti indicati nell’allegato I del regolamento; sono inserite nuove righe per i prodotti elencati nell’allegato II, secondo l’ordine dei codici NC e TARIC.

Soppressione di sospensioni non più nell’interesse dell’Unione

Vengono soppresse numerose sospensioni relative a prodotti identificati nell’allegato I, perché non più considerate necessarie. Il considerando indica espressamente che non è più nell’interesse dell’Unione mantenere la sospensione per cinque prodotti elencati nel regolamento 1387/2013, mentre per altri 85 prodotti la produzione dell’Unione non copre il fabbisogno industriale e giustifica la sospensione.

Nuove sospensioni e aggiornamento delle condizioni

L’allegato II introduce nuove sospensioni con aliquota del dazio autonomo pari allo 0 % per una serie di merci industriali e agricole, prevalentemente prodotti chimici, intermedi, materie plastiche, componenti elettronici, parti per autoveicoli, batterie e materiali speciali. Per alcune voci si specifica l’uso in determinati processi produttivi o l’assoggettamento a destinazione particolare; per molte è indicata una data prevista per il riesame obbligatorio, spesso al 31.12.2022, in taluni casi al 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 o 31.12.2021.

Applicazione temporale e urgenza

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° luglio 2018. La decorrenza anticipata è giustificata dall’esigenza di evitare interruzioni nell’applicazione del regime di sospensioni autonome e di rispettare gli orientamenti della comunicazione della Commissione su sospensioni e contingenti tariffari autonomi.

Vincolatività e applicazione diretta

Come di consueto per i regolamenti UE, il testo dispone che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazi doganaliunione doganalepolitica commercialecommercio internazionaleimportazioni di merci

Testo integrale

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