Regolamento (UE) 2018/914
Regolamento (UE) 2018/914 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo puntuale il regime di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune previsto dal regolamento (UE) n. 1387/2013. Da un lato sopprime alcune sospensioni e adegua numerose voci dell’allegato; dall’altro introduce nuove sospensioni per prodotti per i quali la produzione dell’Unione non soddisfa il fabbisogno dell’industria. Le modifiche sono rese applicabili dal 1° luglio 2018 per evitare interruzioni del regime e assicurare continuità agli operatori interessati.
Modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 sulla sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali, aggiornando, inserendo e sopprimendo specifiche sospensioni tariffarie.
Ambito di applicazione
Si applica alle sospensioni autonome dei dazi della tariffa doganale comune relative ai prodotti elencati nell’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013, con effetto su operatori dell’Unione che importano tali merci e, per le sospensioni soggette a destinazione particolare, sotto controllo doganale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Il regolamento incide su prodotti agricoli e industriali identificati da codici NC e TARIC, modifica designazioni, classificazioni, aliquote, unità supplementari e obblighi di uso finale, sopprime cinque sospensioni non più ritenute nell’interesse dell’Unione e ne introduce di nuove. Si applica a decorrere dal 1° luglio 2018; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Modifica del regolamento (UE) n. 1387/2013 sulle sospensioni dei dazi autonomi
Il regolamento (UE) 2018/914 del Consiglio interviene sul regime di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali disciplinato dal regolamento (UE) n. 1387/2013. L’intervento è motivato dall’esigenza di adeguare l’elenco delle sospensioni all’evoluzione tecnica dei prodotti e alle tendenze economiche del mercato, nonché di garantire che il regime continui a riflettere l’interesse dell’Unione.
Finalità e contesto
Dai considerando emerge che la produzione dell’Unione di 85 prodotti non è sufficiente a coprire il fabbisogno dell’industria dell’Unione, sicché è opportuno mantenere o introdurre la sospensione dei dazi autonomi della TDC per tali merci. Al contempo, per altre voci già presenti nell’allegato del regolamento 1387/2013, si rende necessario aggiornare designazioni, classificazioni, unità supplementari, aliquote e condizioni di uso finale; per cinque prodotti, invece, la sospensione non è più giustificata e va soppressa. Il regolamento è adottato in base all’articolo 31 TFUE.
Modifiche all’allegato del regolamento 1387/2013
L’articolo 1 modifica l’allegato del regolamento 1387/2013 in tre modi principali:
- sopprime tutti gli asterischi nella tabella e le note a piè pagina che riportavano la formula relativa a misure di nuova introduzione o a misure modificate;
- elimina le righe corrispondenti ai prodotti elencati nell’allegato I del regolamento 2018/914, identificati tramite codici NC e TARIC;
- inserisce nella tabella le nuove righe contenute nell’allegato II, seguendo l’ordine dei codici NC e TARIC.
Soppressione di sospensioni esistenti
L’allegato I elenca i prodotti per i quali la sospensione del dazio autonomo viene soppressa. Si tratta di numerose voci tariffarie, con codici NC/TARIC specifici, relative a prodotti chimici, materie plastiche, componenti meccanici ed elettronici e parti per veicoli. La soppressione discende dalla valutazione secondo cui non è più nell’interesse dell’Unione mantenere tali agevolazioni tariffarie.
Nuove sospensioni e contenuto dell’allegato II
L’allegato II inserisce una serie molto ampia di nuove sospensioni, tutte con aliquota del dazio autonomo pari a 0 %. Le nuove voci riguardano, tra gli altri:
- prodotti chimici e intermedi di sintesi;
- polimeri, resine e film tecnici;
- pigmenti e coloranti;
- carboni attivati e preparazioni speciali;
- componenti per batterie, elettronica e display;
- parti e moduli per autoveicoli;
- elementi e leghe di titanio e altri materiali speciali.
Per alcune merci è espressamente richiesto che l’importazione avvenga per un uso determinato o per la fabbricazione di prodotti specifici; in tali ipotesi il testo richiama il controllo doganale della destinazione particolare ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.
Termini di riesame obbligatorio
Per ciascuna nuova sospensione è indicata una data prevista per il riesame obbligatorio. Nella maggior parte dei casi la data è fissata al 31 dicembre 2022; in altri casi sono previste scadenze anteriori, tra cui 31 dicembre 2018, 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021. Ciò segnala che il regime è concepito come periodicamente riesaminabile in funzione del perdurare dell’interesse unionale.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° luglio 2018. La previsione di applicazione anticipata è espressamente giustificata dalla necessità di evitare interruzioni nel regime delle sospensioni autonome e di allinearsi agli orientamenti della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli importatori e per gli operatori dell’industria manifatturiera interessati, il regolamento comporta:
- la cessazione dell’agevolazione per le voci soppresse;
- l’accesso alla sospensione al 0 % per le nuove voci introdotte;
- l’eventuale applicazione di obblighi di destinazione particolare per i prodotti espressamente indicati;
- la necessità di verificare i codici NC/TARIC aggiornati e le date di riesame, rilevanti per la pianificazione doganale e dei costi di approvvigionamento.
Natura giuridica
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato del regolamento 1387/2013
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013: sono soppressi tutti gli asterischi nella tabella e le note a piè pagina con la dicitura relativa a misure di nuova introduzione o modificate; sono eliminate le righe corrispondenti ai prodotti indicati nell’allegato I del regolamento; sono inserite nuove righe per i prodotti elencati nell’allegato II, secondo l’ordine dei codici NC e TARIC.
Soppressione di sospensioni non più nell’interesse dell’Unione
Vengono soppresse numerose sospensioni relative a prodotti identificati nell’allegato I, perché non più considerate necessarie. Il considerando indica espressamente che non è più nell’interesse dell’Unione mantenere la sospensione per cinque prodotti elencati nel regolamento 1387/2013, mentre per altri 85 prodotti la produzione dell’Unione non copre il fabbisogno industriale e giustifica la sospensione.
Nuove sospensioni e aggiornamento delle condizioni
L’allegato II introduce nuove sospensioni con aliquota del dazio autonomo pari allo 0 % per una serie di merci industriali e agricole, prevalentemente prodotti chimici, intermedi, materie plastiche, componenti elettronici, parti per autoveicoli, batterie e materiali speciali. Per alcune voci si specifica l’uso in determinati processi produttivi o l’assoggettamento a destinazione particolare; per molte è indicata una data prevista per il riesame obbligatorio, spesso al 31.12.2022, in taluni casi al 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 o 31.12.2021.
Applicazione temporale e urgenza
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° luglio 2018. La decorrenza anticipata è giustificata dall’esigenza di evitare interruzioni nell’applicazione del regime di sospensioni autonome e di rispettare gli orientamenti della comunicazione della Commissione su sospensioni e contingenti tariffari autonomi.
Vincolatività e applicazione diretta
Come di consueto per i regolamenti UE, il testo dispone che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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