Ordinanza n. 1166/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento asseritamente colposo del Ministero della Difesa nell’ambito del rapporto di servizio militare volontario, dal quale la ricorrente assume di avere subito danni patrimoniali e non patrimoniali
Esito
La controversia
La ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, che assume derivati dal comportamento colposo dell’Amministrazione nel rapporto di servizio VFP1. L’ordinanza non riferisce nel dettaglio i singoli fatti costitutivi della responsabilità né i motivi specifici dedotti; dispone invece la prosecuzione dell’istruttoria mediante verificazione, acquisendo documentazione amministrativa e sanitaria e sottoponendo la ricorrente agli accertamenti necessari.
La decisione
Il TAR non decide la domanda risarcitoria né si pronuncia sulla sussistenza della responsabilità del Ministero. Proroga i termini della verificazione, rilevato che il verificatore aveva potuto prendere visione della nomina soltanto il 2 luglio 2026 per un disguido tecnico. L’Amministrazione dovrà trasmettere al verificatore la documentazione amministrativa e sanitaria entro 20 giorni dalla notifica o comunicazione dell’ordinanza; la verificazione dovrà concludersi entro il 15 febbraio 2027. Le visite dovranno essere comunicate alla ricorrente con almeno 30 giorni di anticipo; difensori ed eventuali consulenti medici potranno assistere agli incombenti che la riguardano, previo preavviso di almeno sette giorni. La bozza di relazione andrà trasmessa entro 60 giorni dalla conclusione delle operazioni; le parti avranno 15 giorni per le osservazioni e la relazione definitiva dovrà essere depositata nei successivi 45 giorni. La liquidazione delle spese del verificatore è rinviata alla definizione del giudizio; l’onorario terrà conto dell’art. 52, comma 2, d.P.R. 115/2002 in caso di ritardo. Il prosieguo della trattazione è fissato all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 15 ottobre 2027. La ricorrente è onerata della notificazione dell’ordinanza al Ministero presso la sede reale e al verificatore.
Norme richiamate
art. 52, comma 2, d.P.R. 115/2002
Considerato che la quantificazione dell’onorario terrà conto dell’art. 52 c. 2 D.P.R. 115/2002, per il caso di ritardo nel completamento della prestazione;
La quantificazione dell’onorario del verificatore deve tenere conto della previsione relativa al ritardo nel completamento della prestazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere oscurate le generalità e ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone menzionate.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
La tutela dei dati relativi alla salute impone l’oscuramento, in caso di diffusione, delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle persone menzionate.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
In applicazione della disciplina dei dati relativi alla salute, il provvedimento impone l’oscuramento dei dati identificativi e di ogni informazione che possa rivelare lo stato di salute in caso di diffusione.
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