Cassazione Civile, Ordinanza n. 21148/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di revocatoria fallimentare proposta dalla società poi ammessa all'amministrazione straordinaria per ottenere la dichiarazione di inefficacia di tre pagamenti eseguiti nel periodo sospetto in favore di una fornitrice. La corte d'appello ha accolto la domanda e ha ritenuto provata la scientia decoctionis sulla base di indici esterni (notizie di stampa sulla crisi del gruppo, andamento in borsa della capogruppo, dati di bilancio) e di un indice interno (ritardo nei pagamenti, avvenuti solo dopo decreti ingiuntivi). Le ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente, per essere stata redatta con tecnica di copia e incolla da altra decisione; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la mancata considerazione concreta degli elementi rilevanti per la scientia decoctionis; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere attribuito rilievo ad una presunta ammissione della conoscenza dell'acquisto della debitrice da parte del gruppo Giacomelli e per avere mal valutato le prove; 4) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per mutatio libelli, sostenendo che in appello fossero state introdotte nuove circostanze di fatto; 5) violazione dell'art. 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere fondato la decisione su indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, trascurando anche differenze di settore e dimensione tra le società coinvolte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione per riproduzione di altra sentenza non determina nullità se le ragioni della decisione sono chiaramente attribuibili al giudice e risultano comprensibili; ha dichiarato inammissibili i motivi secondo, terzo, quarto e quinto perché diretti, in sostanza, a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito, riservato al giudice di merito. In particolare, ha affermato che la valutazione della scientia decoctionis, della portata degli indizi e della loro gravità, precisione e concordanza è accertamento di fatto non censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale, qui non validamente dedotto. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 67, secondo comma, l. fall.
È la base della revocatoria fallimentare dei pagamenti eseguiti nel periodo sospetto, la cui inefficacia è stata confermata in appello.
art. 111, commi primo e sesto, Cost.
La motivazione della sentenza deve esporre le ragioni della decisione, ma la mera riproduzione di altra motivazione non comporta di per sé nullità se la decisione è comprensibile e riferibile al giudice.
art. 132 c.p.c.
La sentenza è nulla solo se manca realmente la motivazione o questa è meramente apparente; nel caso concreto il requisito è stato ritenuto soddisfatto.
art. 281-sexies c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla redazione della sentenza, ma la Corte ha escluso la nullità della decisione per la tecnica redazionale adottata.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per i vizi di nullità della sentenza e omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso che le doglianze integrassero un vero vizio processuale rilevante.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato come limite al sindacato di legittimità sulla valutazione del fatto e delle prove; la Corte ha ribadito che non è consentito un riesame del merito.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o attribuisce a prove un valore legale diverso da quello previsto; non basta contestare il cattivo apprezzamento delle risultanze probatorie.
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se il giudice abbia applicato una regola di valutazione diversa da quella prevista, non quando si deduca un errato esercizio del prudente apprezzamento delle prove.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia non è configurabile per il mancato esame di questioni puramente processuali come l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mutatio libelli.
art. 2729 c.c.
La scelta e valutazione degli indizi, nonché il giudizio sulla loro gravità, precisione e concordanza, appartengono al giudice di merito e non sono liberamente riesaminabili in cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la memoria depositata nel procedimento camerale in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- La motivazione per relationem o mediante riproduzione di altro provvedimento non è di per sé causa di nullità, purché le ragioni della decisione siano riconoscibili, attribuibili al giudice e idonee a rendere comprensibile il percorso argomentativo.
- In cassazione non è consentito ottenere un nuovo esame del materiale probatorio: la valutazione degli indizi, della loro gravità, precisione e concordanza e la ricostruzione del fatto storico spettano al giudice di merito.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice attribuisca alle prove un valore legale diverso da quello previsto o utilizzi prove non introdotte in causa; non basta contestare la loro erronea valutazione.
- L'omessa pronuncia rilevante ai sensi dell'art. 112 c.p.c. riguarda le domande e le eccezioni di merito, non il mancato esame di mere questioni processuali.
- Nella revocatoria fallimentare, la scientia decoctionis può essere desunta da presunzioni e da indizi interni ed esterni, ma il relativo apprezzamento resta un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non apparente.
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