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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1949

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1949 della Commissione, del 29 settembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Prunus cerasus e Prunus canescens originarie dell’Ucraina e alcune piante da impianto di Prunus armeniaca, Prunus cerasifera, Prunus domestica, Prunus incisa e Prunus persica originarie del Regno Unito, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione nel territorio dell’Unione di tali piante originarie del Regno Unito

Normativa europea32025R1949

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro UE sulle importazioni di alcune piante del genere Prunus, sulla base di valutazioni scientifiche EFSA. Da un lato, rimuove dall’elenco delle piante ad alto rischio le piante interessate originarie dell’Ucraina e del Regno Unito; dall’altro, estende e adegua le misure fitosanitarie di importazione per le piante originarie del Regno Unito. L’intervento si inserisce nel sistema del regolamento (UE) 2016/2031 e dei regolamenti di esecuzione collegati.

Modifica gli elenchi e le misure fitosanitarie per alcune piante da impianto di Prunus originarie dell’Ucraina e del Regno Unito, escludendole dall’elenco delle piante ad alto rischio e aggiornando le prescrizioni di importazione applicabili.

Ambito di applicazione

Si applica alle piante da impianto di Prunus cerasus e Prunus canescens originarie dell’Ucraina, nonché alle piante da impianto di Prunus armeniaca, Prunus cerasifera, Prunus domestica, Prunus incisa e Prunus persica originarie del Regno Unito. Incide sul regime fitosanitario dell’Unione relativo all’ingresso nel territorio UE di tali vegetali, tramite modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213. Ai fini del regolamento, i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.

Modifica del regime fitosanitario per alcune piante da impianto di Prunus

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1949 interviene sul sistema UE di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, modificando due atti di esecuzione già vigenti. La misura si basa su valutazioni preliminari e sui pareri scientifici dell’EFSA relativi al rischio fitosanitario connesso a specifiche piante da impianto di Prunus originarie dell’Ucraina e del Regno Unito.

Contesto normativo

L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (UE) 2016/2031, in particolare dell’articolo 42, paragrafo 4. La Commissione ricorda che il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 istituisce un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 disciplina le misure fitosanitarie applicabili a piante rimosse da tale elenco ma non ancora pienamente valutate.

Piante interessate e valutazioni dell’EFSA

Per quanto riguarda l’Ucraina, il 22 giugno 2023 è stata presentata domanda di esportazione nell’Unione per piante da impianto di ibridi di Prunus cerasus e Prunus canescens di massimo due anni, prive di foglie e non innestate. L’EFSA, con parere del 22 ottobre 2024, non ha individuato organismi nocivi pertinenti per tali piante.

Per il Regno Unito, il 28 febbraio 2024 sono state presentate tre domande di esportazione per marze e piante da impianto di Prunus armeniaca, Prunus cerasifera, Prunus domestica, Prunus incisa e Prunus persica, con diverse caratteristiche di età, innesto, apparato radicale e substrato. Nel parere del 26 febbraio 2025, l’EFSA ha individuato come organismi nocivi pertinenti Bemisia tabaci (popolazione europea), i ceppi correlati a Candidatus Phytoplasma aurantifolia, Colletotrichum aenigma, Erwinia amylovora, Eulecanium excrescens e Scirtothrips dorsalis.

Esclusione dall’elenco delle piante ad alto rischio

La Commissione conclude che le piante da impianto di Prunus cerasus e Prunus canescens dell’Ucraina, nonché le piante da impianto di Prunus armeniaca, Prunus cerasifera, Prunus domestica, Prunus incisa e Prunus persica del Regno Unito, non devono più essere considerate piante ad alto rischio. Per tale ragione, l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 viene modificato in modo da rimuoverle dall’elenco pertinente.

Misure fitosanitarie per l’ingresso nell’Unione

Per le piante originarie dell’Ucraina, il rischio fitosanitario è ritenuto accettabile a condizione che siano rispettate le corrispondenti prescrizioni di importazione dell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

Per le piante originarie del Regno Unito, la Commissione ritiene che il rischio sia ridotto a un livello accettabile solo se sono applicate misure adeguate a gestire i rischi connessi agli organismi nocivi individuati dall’EFSA. Le misure descritte nei fascicoli tecnici sono quindi recepite come prescrizioni fitosanitarie di importazione mediante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213.

Rilevanza degli organismi nocivi e coordinamento con il regolamento (UE) 2019/2072

Il regolamento segnala che Scirtothrips dorsalis e i ceppi correlati a Candidatus Phytoplasma aurantifolia sono già elencati tra gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione; Bemisia tabaci (popolazione europea) ed Erwinia amylovora figurano tra quelli rilevanti per le zone protette. Al contrario, Colletotrichum aenigma ed Eulecanium excrescens non sono ancora inclusi nell’elenco UE, e la Commissione evidenzia la necessità di una valutazione completa dei rischi per verificare un’eventuale futura inclusione.

Ambito territoriale e applicazione del riferimento al Regno Unito

Il regolamento chiarisce, in nota, che ai fini dell’atto i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord, in coerenza con il Quadro di Windsor e con il regime applicabile ai rapporti post-recesso.

Entrata in vigore

L’atto entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rimozione dall’elenco delle piante ad alto rischio

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato per escludere dal novero delle piante ad alto rischio le piante da impianto di Prunus cerasus e Prunus canescens di massimo due anni, non innestate e prive di foglie, originarie dell’Ucraina, nonché le piante da impianto di Prunus armeniaca, Prunus cerasifera, Prunus domestica, Prunus incisa e Prunus persica originarie del Regno Unito.

Aggiornamento delle misure fitosanitarie per le importazioni

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è modificato per estendere le misure fitosanitarie alle piante da impianto di Prunus armeniaca, Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasifera, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus incisa, Prunus persica e Prunus pseudocerasus originarie del Regno Unito.

Base scientifica della modifica

La Commissione si fonda sui pareri EFSA del 22 ottobre 2024 per le piante originarie dell’Ucraina e del 26 febbraio 2025 per le piante originarie del Regno Unito. Per queste ultime l’EFSA ha individuato come organismi nocivi pertinenti Bemisia tabaci (popolazione europea), i ceppi correlati a Candidatus Phytoplasma aurantifolia, Colletotrichum aenigma, Erwinia amylovora, Eulecanium excrescens e Scirtothrips dorsalis.

Valutazione del rischio e condizioni di importazione

Per le piante originarie dell’Ucraina il rischio è ritenuto accettabile purché siano rispettate le corrispondenti prescrizioni di importazione dell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Per le piante originarie del Regno Unito il rischio è considerato ridotto a un livello accettabile solo se sono applicate misure adeguate a fronteggiare i rischi connessi agli organismi nocivi individuati.

Incidenza sugli elenchi degli organismi nocivi

Scirtothrips dorsalis e i ceppi correlati a Candidatus Phytoplasma aurantifolia sono già elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072; Bemisia tabaci (popolazione europea) ed Erwinia amylovora sono inclusi nell’allegato III. Colletotrichum aenigma ed Eulecanium excrescens non sono ancora nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, e la Commissione segnala la necessità di una valutazione completa dei rischi.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioagricolturacommercio esterocontrolli alle importazioni

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