Cassazione Civile, Ordinanza n. 31843/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società concessionaria ha proposto ricorso per motivi di giurisdizione contro la sentenza del Consiglio di Stato che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di annullamento di una nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La nota aveva confermato un'ingiunzione di pagamento relativa all'eccedenza di apparecchi da gioco installati presso alcuni esercizi rispetto al contingente massimo. La ricorrente sosteneva che l'Agenzia avesse applicato illegittimamente l'art. 1, comma 81, lett. f), della L. n. 220/2010, senza previamente svolgere la ricognizione prevista dalla lett. a) del medesimo comma per individuare i reali responsabili dell'installazione degli apparecchi in soprannumero. Secondo la ricorrente, la controversia atteneva all'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali della pubblica amministrazione e quindi rientrava nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di pubblici servizi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la controversia riguardasse il pagamento di un corrispettivo dovuto nella fase esecutiva del rapporto concessorio, non già l'esercizio di poteri autoritativi discrezionali. L'importo di 300 euro mensili per ciascun apparecchio in eccedenza è stato qualificato come corrispettivo e non come sanzione; la domanda, in sostanza, mirava ad accertare l'insussistenza dell'obbligazione di pagamento reclamata dall'amministrazione. Conseguentemente, la lite rientra nell'ambito dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. nella parte devoluta al giudice ordinario. La ricorrente è stata inoltre condannata al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lettera c), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
Attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie relative a indennità, canoni e altri corrispettivi nella fase esecutiva della concessione, incluse le questioni di adempimento e inadempimento, salvo il caso di esercizio di poteri autoritativi tipizzati dalla legge.
art. 1, comma 81, L. 13 dicembre 2010, n. 220
La disposizione impone il censimento degli apparecchi da gioco, individua quelli eccedenti, consente al concessionario di mantenerli dietro pagamento di 300 euro mensili ciascuno e prevede, in via residuale, la ripartizione dell'onere tra tutti i concessionari quando gli apparecchi non siano riferibili a un singolo soggetto.
art. 1173 c.c.
Richiamato per spiegare che l'obbligazione di pagamento nasce ex lege in via residuale e suppletiva nell'ipotesi in cui gli apparecchi in eccedenza non siano attribuibili a un singolo concessionario.
Massime di principio
- Nel riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo occorre avere riguardo al petitum sostanziale, identificato soprattutto in funzione della causa petendi e della natura della posizione giuridica dedotta in giudizio.
- Nelle concessioni di pubblici servizi, le controversie che riguardano canoni, indennità o altri corrispettivi dovuti nella fase esecutiva del rapporto rientrano, di regola, nella giurisdizione del giudice ordinario.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo permane solo quando la pubblica amministrazione eserciti, anche nella fase successiva all'aggiudicazione, poteri autoritativi tipizzati dalla legge.
- Quando l'obbligazione pecuniaria è prevista come corrispettivo per la scelta del concessionario di mantenere una determinata utilità contrattuale, la controversia non riguarda un potere discrezionale autoritativo ma un rapporto paritetico di tipo obbligatorio.
- Se la domanda sostanziale mira ad accertare che l'amministrazione non aveva diritto di esigere una somma qualificabile come corrispettivo, la controversia resta nell'orbita della giurisdizione ordinaria anche se il soggetto pubblico ha adottato un atto applicativo della disciplina legale.
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