Cassazione Civile, Ordinanza n. 08278/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di classamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rettificato la rendita catastale proposta da una società proprietaria di un parco eolico, in relazione a un immobile a destinazione speciale censito in categoria D. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto solo parzialmente l'appello dell'Agenzia, escludendo dalla rendita il valore della torre dell'aerogeneratore ma mantenendo incluse altre componenti del bene. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente, lamentando che non fossero spiegate le ragioni dell'esclusione della sola torre e non anche delle altre voci; 2) violazione della disciplina sull'onere della prova nel processo tributario, sostenendo che spettasse all'Ufficio dimostrare la correttezza della rendita e non alla contribuente contestarla; 3) violazione della disciplina catastale di cui all'art. 1, comma 21, L. 208/2015, assumendo che, nel calcolo della rendita, fossero stati considerati elementi estranei alla norma. L'Agenzia ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata non era assente né meramente apparente: la corte di merito aveva spiegato le ragioni del parziale accoglimento dell'appello, richiamando il corretto utilizzo dei criteri estimativi e della circolare tecnica applicabile. Ha rigettato il secondo motivo osservando che la decisione di merito non aveva fondato l'esito su un improprio riparto dell'onere della prova a carico della contribuente, ma sulla ritenuta correttezza del calcolo effettuato dall'Ufficio; inoltre, il motivo tendeva in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto, non consentita in cassazione. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il terzo motivo, per difetto di specificità e autosufficienza e perché, nel merito, ha ribadito che per gli immobili speciali in categoria D la rendita va determinata con stima diretta o indiretta secondo i criteri legali e tecnici richiamati, escludendo i macchinari e gli impianti funzionali al processo produttivo, ma consentendo di valorizzare suolo, costruzioni e elementi strutturalmente connessi. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Serve a denunciare violazione o falsa applicazione di legge, ma non consente di rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Consente la censura per nullità della sentenza quando manchi la motivazione o vi sia motivazione apparente, nei limiti del "minimo costituzionale".
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato per spiegare che il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e non copre il mero difetto di sufficienza.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza assoluta o apparente di motivazione integra nullità della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992
La sentenza del giudice tributario deve contenere l'esposizione concisa dei motivi in fatto e in diritto della decisione.
art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992
È evocato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova, ma la Corte osserva che non risulta applicabile ratione temporis alla fattispecie.
art. 1, comma 21, L. 208/2015
Per gli immobili a destinazione speciale e particolare la rendita catastale si determina con stima diretta, considerando suolo, costruzioni e elementi strutturalmente connessi, escludendo macchinari, congegni e impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
art. 1, comma 22, L. 208/2015
È richiamato nel quadro della disciplina catastale degli immobili speciali e della ridefinizione dell'oggetto della stima.
art. 1, comma 24, L. 190/2014
Il rinvio alle istruzioni tecniche della circolare 6/T è considerato ancora operativo per la metodologia estimativa.
art. 1, comma 244, L. 190/2014
Attribuisce rilievo normativo transitorio alle istruzioni della circolare catastale per la disciplina estimativa.
art. 10, R.D.L. 652/1939
Fondamento normativo della determinazione della rendita catastale mediante stima diretta per immobili speciali.
artt. 15-26, D.P.R. 1142/1949
Regolano il procedimento diretto di stima catastale.
artt. 27-30, D.P.R. 1142/1949
Regolano il procedimento indiretto di stima catastale, fondato sul valore di mercato o sul costo di ricostruzione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto dell'impugnazione, impone il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 12 disp. prel. c.c.
È richiamato per interpretare la riformulazione del vizio motivazionale secondo i canoni ermeneutici generali.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Impone la specificità dei motivi di ricorso per cassazione; la mancata chiara indicazione della norma violata e del suo contrasto con la sentenza comporta inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è oggi denunciabile solo nei casi di anomalie estreme della motivazione, ossia mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza.
- La censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. richiede un effettivo errore nell'interpretazione della norma di diritto astratta; non può essere usata per contestare l'apprezzamento in fatto compiuto dal giudice di merito, pena la trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
- Nel ricorso per cassazione la violazione dell'onere di specificità impone di indicare le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il punto esatto della sentenza che si pone in contrasto con esse; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Per gli immobili a destinazione speciale o particolare, la rendita catastale va determinata secondo i criteri di stima diretta o indiretta previsti dalla disciplina catastale e dalle istruzioni tecniche richiamate dalla legge, considerando suolo, costruzioni e elementi strutturalmente connessi, ma escludendo i macchinari e gli impianti funzionali al processo produttivo.
- Nel caso dei parchi eolici, la determinazione della rendita deve concentrarsi sui beni immobili residui rilevanti ai fini catastali, mentre le componenti meramente impiantistiche o funzionali allo specifico processo produttivo devono essere espunte secondo la disciplina vigente.
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