Cassazione Penale, Sentenza n. 23443/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva parzialmente confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP, chiedendo annullamento per: 1) violazione procedurale e carenza motivazionale per il deposito dei motivi oltre il termine ordinario (art. 309 c. 10 c.p.p.); 2) carenza di gravità indiziaria e mancato apprezzamento degli elementi a discarico rispetto al ruolo attribuito a Falcone nell'estorsione contestata; 3) mancato esame delle discrasie e dell'attendibilità delle dichiarazioni di testi fondamentali; 4) errori nella valutazione della sussistenza dell'aggravante mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.); 5) mancata corretta valutazione delle esigenze cautelari e della loro proporzionalità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo ritenuto manifestamente infondato: la norma sull'estensione del termine per il deposito dell'ordinanza (art. 309 c. 10 c.p.p.) non impone al giudice particolari formule argomentative, bastando l'indicazione nel dispositivo. Secondo e terzo motivo (gravità indiziaria e valutazione delle dichiarazioni) sono doglianze di merito non sindacabili in sede di legittimità: la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la valutazione degli elementi probatori e l'attendibilità delle fonti, anche alla luce di intercettazioni e documentazione contabile. Il quarto motivo (aggravante mafiosa) è stato ritenuto infondato: il Tribunale ha adeguatamente ricostruito l'uso del metodo mafioso e l'effetto agevolatore delle somme estorte e la Corte ha confermato che l'aggravante è valutabile anche nei confronti dei concorrenti consapevoli o negligenti. Il quinto motivo, sulle esigenze cautelari, è stato considerato generico; il Tribunale ha correttamente applicato la presunzione prevista per i reati aggravati ex art. 416-bis.1 e motivato la scelta della misura (non contestata in questa sede). Esito finale: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
L'eventuale utilizzo del termine piu' lungo per il deposito dell'ordinanza del Tribunale non richiede una specifica argomentazione in motivazione, è sufficiente l'indicazione nel dispositivo; la sanzione prevista riguarda l'inosservanza dei termini decisionali e di deposito, non la forma argomentativa.
art. 275 cod. proc. pen.
In caso di reati aggravati ex art. 416-bis.1 sussiste una presunzione rafforzata circa la necessità della misura cautelare e dell'adeguatezza della sola custodia in carcere, superabile solo nei casi tassativamente previsti; il giudice deve verificare se esistono elementi idonei a escludere tale presunzione.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante che può essere valutata sia sotto il profilo del metodo mafioso (oggettivo) sia dell'agevolazione (soggettivo); applicabile anche nei confronti di concorrenti che fossero consapevoli dell'uso del metodo o che lo abbiano ignorato per colpa.
art. 110 cod. pen.
Principio relativo alla partecipazione a delitto, utilizzato per valutare la responsabilità dei concorrenti nell'azione estorsiva.
art. 629 cod. pen.
Riferimento al reato di estorsione oggetto del procedimento; la valutazione degli indizi a supporto della contestazione è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in via di legittimità se non per i motivi di legge.
art. 192 cod. proc. pen.
Norme sul contenuto della motivazione e sulle prove; la Corte ricorda che il controllo di legittimità è limitato ai vizi logici e giuridici della motivazione, non a una rivalutazione piena delle prove.
art. 273 cod. proc. pen.
Norme concernenti l'assunzione e la valutazione delle dichiarazioni di persone informate sui fatti; in sede cautelare tali dichiarazioni possono concorrere alla formazione della gravità indiziaria purché adeguatamente confrontate con altri elementi.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamata nella contestazione procedurale inerente ai termini per la motivazione; la Corte ha ritenuto che non imponga l'obbligo di formule particolari quando si dispone un termine piu' lungo.
art. 111 Cost.
Richiamato in tema di garanzia del diritto di difesa e della motivazione delle decisioni; la Corte ha ritenuto che tali garanzie non siano violate dalla mera indicazione del termine piu' lungo nel dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in Cassazione; la Corte ha altresì disposto la liquidazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La scelta del Tribunale di utilizzare un termine piu' lungo per il deposito dell'ordinanza cautelare (art. 309 c. 10 c.p.p.) non richiede una motivazione aggiuntiva oltre all'indicazione nel dispositivo; il vizio non è configurabile salvo il mancato rispetto dei termini stessi.
- In Cassazione non è ammesso un riesame complessivo della prova: le censure che si risolvono in una diversa valutazione degli stessi elementi già valutati dal giudice di merito sono inammissibili se non per profili di logicità o diritto evidenti.
- Le dichiarazioni e le informazioni fornite da esterni alla vicenda (es. collaboratori, referenti aziendali) possono concorrere efficacemente a formare la gravità indiziaria se corroborate da riscontri oggettivi (intercettazioni, documentazione contabile, messaggistica).
- L'aggravante mafiosa può essere valutata anche nei confronti di soggetti concorrenti privi di posizione apicale quando sia dimostrabile la consapevolezza dell'impiego del metodo mafioso o la colpa nell'ignorarlo; esistono profili oggettivi e soggettivi distinti da valutare separatamente.
- In presenza di reati con aggravante ex art. 416-bis.1 sussiste una presunzione rafforzata di pericolosità che il giudice deve motivatamente ritenere superata per applicare misure meno afflittive; mere formalità (incensuratezza, licenziamento formale) possono essere insufficienti a vincerla.
- Le deduzioni difensive che si limitano a prospettare una diversa lettura dei fatti e delle mansioni del soggetto (es. mera posizione esecutiva) devono essere sviluppate con elementi concreti nuovi per incidere sulla valutazione cautelare; altrimenti rimangono profili di merito non sindacabili in Cassazione.
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