Sentenza n. 15176/2026 - Roma, Sezione 2
Per l’ottemperanza al giudicato della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sede di Roma n. 4278/2025 depositata il 26.02.2025, confermata dalla sentenza n. 9047/2025 del Consiglio di Stato pubblicata il 19.11.2025 e passate in giudicato. Nonché per la dichiarazione di nullità/illegittimità della Determinazione Dirigenziale numero repertorio VA/337/2026 del 19/02/2026 e dei provvedimenti in violazione e/o comunque elusivi del predetto giudicato adottati dalla Amministrazione e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o conseguenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale del 19 febbraio 2026 che ha disposto la decorrenza dell’incarico di Responsabile di singola o più attività di reparto dalla sottoscrizione del contratto di lavoro, anziché dal 16 luglio 2024
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alle sentenze del TAR Lazio n. 4278/2025, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 9047/2025, che avevano annullato, nei limiti del suo interesse, la clausola sui criteri di valutazione e la graduatoria della procedura di progressione verticale per il profilo di Funzionario di Polizia Locale, disponendo la rideterminazione del punteggio per l’esperienza pregressa. Ha dedotto che Roma Capitale, dopo averla ammessa alla progressione e assunta con decorrenza giuridica ed economica dal 16 luglio 2024, avrebbe violato o eluso il giudicato attribuendo all’incarico di Responsabile di singola o più attività di reparto decorrenza solo dal 9 gennaio 2026, data di sottoscrizione del contratto. Ha invocato gli artt. 112 c.p.a., 2909 c.c. e 21-septies l. 241/1990, chiedendo in via principale la nullità o inefficacia dell’atto e, in subordine, l’annullamento per errore di fatto, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Roma Capitale ha eccepito l’improcedibilità dell’ottemperanza, sostenendo di aver già eseguito il giudicato, e il difetto di giurisdizione amministrativa sulla controversia relativa all’incarico; nel merito ha contestato l’automatismo tra progressione e attribuzione dell’incarico.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di ottemperanza: le determinazioni del 18 e 29 dicembre 2025 avevano corretto il punteggio, inserito la ricorrente tra le vincitrici e disposto l’assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 16 luglio 2024, poi ribadita nel contratto del 9 gennaio 2026. Tali atti hanno concretamente soddisfatto il bene della vita riconosciuto dal giudicato e non risultavano revocati o sospesi. La decisione sulla decorrenza dello specifico incarico non integra violazione o elusione del giudicato: il giudizio sulla procedura selettiva non aveva riguardato l’assunzione, l’inquadramento o l’incarico, né la sentenza conteneva sul punto un precetto puntuale e vincolato. Quanto alle ulteriori contestazioni sulla decorrenza dell’incarico e sull’inquadramento giuridico-economico, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa in favore del giudice ordinario, trattandosi di questioni relative a diritti inerenti al rapporto di lavoro contrattualizzato; la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Ora, nella specie, nel giudizio concernente la legittimità della Procedura di progressione, non si è mai arrivati a discutere neanche dell’assunzione della ricorrente (o dei vincitori della Procedura stessa) e, tantomeno, del conseguente inquadramento; pertanto, già solo per questo motivo, il Tribunale – pur volendo garantire all’istante la dovuta effettività della tutela giurisdizionale e, dunque, parità di trattamento rispetto agli altri candidati (i cui inquadramenti, peraltro, non sono affatto noti) – non potrebbe ricavare dal dictum, in alcun modo, un precetto riguardante lo specifico incarico oggetto di contesa.
L’ottemperanza consente di verificare e imporre quanto è puntualmente desumibile dal giudicato, ma non di estendere il comando a questioni – come il conferimento e la decorrenza di uno specifico incarico – che non erano state oggetto del giudizio definito.
art. 113 c.p.a.
Tale verifica, tuttavia, può e deve essere condotta nell’ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, il che implica una delicata attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività che il Giudice dell’ottemperanza può comunque compiere esclusivamente sulla base della sequenza petitum - causa petendi - motivi - decisum.
Il giudice dell’ottemperanza interpreta il giudicato per precisarne il comando, ma deve rimanere entro il quadro processuale e i limiti definiti da petitum, causa petendi, motivi e decisum.
art. 114 c.p.a.
E’ noto, in materia, che il giudice dell’ottemperanza è chiamato alla puntuale verifica dell’esatto adempimento da parte dell’Amministrazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato, cosicché l’interessato possa concretamente conseguire l’utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione (così, tra le molteplici, Consiglio di Stato sez. III, 22/01/2026, n. 519), non dovendo l’Amministrazione limitarsi – in ottica di effettività della tutela – ad un mero simulacro di esecuzione.
Il controllo di ottemperanza riguarda l’effettivo conseguimento dell’utilità riconosciuta in sede di cognizione, non il mero adempimento formale; il giudice può neutralizzare gli ostacoli all’esecuzione nei limiti del comando contenuto nel giudicato.
art. 21-septies l. 241/1990
Ora, nella specie, nel giudizio concernente la legittimità della Procedura di progressione, non si è mai arrivati a discutere neanche dell’assunzione della ricorrente (o dei vincitori della Procedura stessa) e, tantomeno, del conseguente inquadramento; pertanto, già solo per questo motivo, il Tribunale – pur volendo garantire all’istante la dovuta effettività della tutela giurisdizionale e, dunque, parità di trattamento rispetto agli altri candidati (i cui inquadramenti, peraltro, non sono affatto noti) – non potrebbe ricavare dal dictum, in alcun modo, un precetto riguardante lo specifico incarico oggetto di contesa.
La deduzione di nullità per elusione del giudicato non può fondarsi su un contrasto con un precetto che la sentenza non contiene: occorre che l’atto successivo contrasti con un obbligo puntuale e vincolato desumibile dal giudicato.
art. 11 c.p.a.
In conclusione, per tutto quanto detto il ricorso deve essere dichiarato in parte improcedibile e in parte inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Giudice Amministrativo in favore del Giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nel rispetto delle disposizioni del Codice di rito.
Dichiarato il difetto di giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario, conservando gli effetti processuali e sostanziali nei limiti previsti dal codice di rito.
Massime di principio
- Il giudice dell’ottemperanza verifica l’effettivo conseguimento del bene della vita riconosciuto dalla sentenza, ma interpreta il giudicato entro i limiti del quadro processuale originario e sulla base di petitum, causa petendi, motivi e decisum.
- La violazione o elusione del giudicato presuppone che l’amministrazione eserciti la medesima potestà pubblica in contrasto con un obbligo puntuale e vincolato, desumibile dalla sentenza almeno nei suoi tratti essenziali; non può ravvisarsi rispetto a questioni che il giudizio definito non ha trattato e sulle quali il giudicato non ha dettato un precetto.
- Nel rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, le controversie successive all’assunzione relative all’inquadramento giuridico ed economico e agli incarichi attengono ai diritti dei lavoratori e spettano al giudice ordinario, quando non siano direttamente definite dal giudicato amministrativo.
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