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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03277/2026 del 27/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto del 21/05/2025 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza, presentata nell'interesse del Tanasie, volta all'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. pen. o, in via subordinata, alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter Ord. pen., per mancata dichiarazione/electione di domicilio prevista dall'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente ha dedotto che l'istanza valida, depositata il 21/06/2023 e sottoscritta dal difensore nominato il 19/06/2023, conteneva la prescritta dichiarazione di domicilio e che il decreto di inammissibilità non gli era stato formalmente notificato; pertanto il provvedimento era viziato per carenza di motivazione e per errata valutazione degli atti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che il Presidente del Tribunale di Sorveglianza avesse valutato soltanto la prima istanza (priva della dichiarazione di domicilio) tralasciando la seconda, depositata il 21/06/2023 e corredata dalla rituale dichiarazione di domicilio. Poiché la valutazione complessiva richiedeva l'instaurazione del contraddittorio (non era possibile decidere de plano l'inammissibilità), il decreto impugnato è stato annullato e gli atti sono stati rinviati al Tribunale di Sorveglianza di Brescia per un nuovo esame con il rito partecipato ex art. 666, commi 3 e ss., cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    Norma che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale quale misura alternativa alla detenzione; la richiesta al giudice di sorveglianza può essere proposta ai sensi di questa norma.

  • art. 47-ter legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    Norma che disciplina la detenzione domiciliare come beneficio alternativo; rilevante quale richiesta subordinata avanzata dall'interessato.

  • art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza

    Obbligo formale, a pena di inammissibilità, per il condannato non detenuto (o per la domanda presentata dal difensore) di indicare o eleggere domicilio nella domanda di misure alternative; finalità di garantire la reperibilità e la regolarità del procedimento di sorveglianza.

  • art. 666, comma 2 e commi 3 e ss., cod. proc. pen.

    Consente al giudice di formulare de plano un giudizio di inammissibilità quando la domanda è manifestamente infondata per difetto dei requisiti di legge; tuttavia quando la situazione non è immediatamente percepibile o comporta valutazioni la decisione richiede l'instaurazione del contraddittorio secondo i commi successivi.

  • art. 656, commi 5 e 6, cod. proc. pen.

    Stabilisce che l'istanza presentata dal condannato o dal difensore deve essere corredata dalle indicazioni e documentazione necessarie, comprensive dell'indicazione di domicilio richiesta dall'art. 677, comma 2-bis; la dichiarazione può essere nell'allegato o nel corpo dell'istanza se firmata anche dal condannato.

  • art. 678 cod. proc. pen.

    Richiama l'applicabilità al procedimento di sorveglianza delle disposizioni previste per il procedimento di esecuzione (art. 666 e 667), con le relative garanzie procedurali.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. e) e lett. c))

    Il ricorso ha invocato la lett. e) (mancanza e manifesta illogicità della motivazione); la Corte ha ritenuto dedotto altresì un errore in procedendo ai sensi della lett. c) con riferimento alla valutazione degli atti e all'omessa instaurazione del contraddittorio.

  • art. 96, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2000, n. 230

    Prevede la possibilità di notificazione via posta elettronica certificata agli indirizzi autorizzati; nella vicenda è provata la notificazione pec dell'istanza al deposito della Procura competente.

Massime di principio

  • Il giudice di sorveglianza può dichiarare de plano l'inammissibilità solo se la mancanza è manifesta e immediatamente percepibile senza necessità di contraddittorio; in tutti gli altri casi è obbligatorio instaurare il rito partecipato previsto dall'art. 666 c.p.p.
  • Per le domande di misure alternative presentate da condannati non detenuti (o dai loro difensori) è imprescindibile l'allegazione o l'indicazione della dichiarazione/electione di domicilio ex art. 677, comma 2-bis: la sua assenza comporta in linea di principio inammissibilità.
  • Quando sono presenti più istanze o documenti relativi allo stesso procedimento, il giudice deve valutare la situazione complessiva degli atti prima di pronunciarsi sull'inammissibilità; una istanza successiva che colma un vizio formale va considerata nel complesso procedimentale e, se necessario, deve essere esperito il contraddittorio.
  • La tempestiva e corretta documentazione della nomina del difensore e della elezione di domicilio (meglio inserirla nel corpo dell'atto o come allegato chiaro) è pratica essenziale per evitare pronunce di inammissibilità per vizi formali.
  • La mancata notifica formale del provvedimento decisorio o la sola comunicazione informale possono rilevare nella valutazione dei rimedi processuali; tuttavia l'efficacia delle notificazioni deve essere verificata con riferimento alle norme sulla notificazione (anche via PEC).
  • In caso di dubbio sulla regolarità formale della domanda, conviene chiedere l'instaurazione del contraddittorio o proporre tempestivamente i rimedi (impugnazioni) allegando la documentazione che dimostri l'avvenuta elezione di domicilio o la regolarità dell'istanza.

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