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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1083

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1083 della Commissione, del 21 giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Normativa europea32019R1083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato tecnico del regime sanzionatorio UE verso la Corea del Nord, sostituendo integralmente l’allegato II del regolamento (UE) 2017/1509. L’intervento recepisce e dettaglia nuovi elenchi di beni, software e tecnologie collegati ai programmi nucleare, missilistico e alle armi convenzionali e di distruzione di massa della RPDC, anche sulla base delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU. Si tratta di un atto eminentemente tecnico, ma rilevante per gli operatori dell’export control e per chi gestisce verifiche di compliance su prodotti sensibili. Non introduce un nuovo quadro sanzionatorio autonomo, bensì amplia e riorganizza il contenuto materiale degli elenchi già vigenti.

Modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2017/1509 aggiornando gli elenchi di beni, software e tecnologie soggetti a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti i soggetti che, negli Stati membri, sono coinvolti nella fornitura, vendita, trasferimento, esportazione o nel relativo supporto tecnico/finanziario dei beni, software e tecnologie elencati nell’allegato II del regolamento (UE) 2017/1509, come sostituito dal presente atto. L’ambito materiale riguarda in particolare prodotti e tecnologie a duplice uso, beni connessi ai programmi nucleare e missilistico della RPDC, nonché prodotti e tecnologie connessi alle armi convenzionali e di distruzione di massa individuati dalle risoluzioni ONU richiamate. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1083 della Commissione: modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2017/1509 sulle misure restrittive contro la RPDC

Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, aggiornando il catalogo tecnico dei beni, dei software e delle tecnologie soggetti a restrizioni. La modifica risponde all’esigenza di recepire gli sviluppi conseguenti alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di mantenere allineato il quadro UE agli elenchi internazionali di prodotti sensibili.

Contesto normativo e finalità

Nei considerando si ricorda che il regolamento (UE) 2017/1509 attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2016/849. In seguito alle risoluzioni UNSCR 2371 (2017) e 2375 (2017), il comitato per le sanzioni istituito ai sensi della risoluzione UNSCR 1718 (2006) ha pubblicato ulteriori elenchi di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie collegati alle armi convenzionali e alle armi di distruzione di massa, ai quali si applicano i divieti di fornitura, acquisto, trasferimento e assistenza tecnica e finanziaria. Il presente regolamento si muove in tale quadro e sostituisce integralmente l’allegato II del regolamento (UE) 2017/1509.

Struttura dell’allegato II

L’allegato II è riorganizzato in più parti tematiche e include note, definizioni e rinvii al regolamento (CE) n. 428/2009 sui prodotti a duplice uso. Le note generali chiariscono, tra l’altro, che i divieti non possono essere elusi esportando beni non vietati che contengano componenti vietati quando questi costituiscano l’elemento principale del bene; inoltre, i beni elencati si intendono nuovi e usati. È prevista anche una nota generale sulla tecnologia, secondo cui è vietata la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione della tecnologia necessaria per sviluppo, produzione o utilizzazione dei beni vietati, salvo limitate eccezioni già richiamate nel testo.

Parte II: beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi nucleare, WMD o missilistico della RPDC

La Parte II contiene un elenco molto ampio di beni e tecnologie sensibili, in larga parte corrispondenti a categorie del regolamento (CE) n. 428/2009. Vi rientrano, tra gli altri:

  • materiali nucleari, componenti per reattori, sistemi di rilevazione nucleare, valvole speciali, pompe da vuoto, fibre ottiche, camere schermate e uranio/torio in forme controllate;
  • materiali speciali e chimici come fluoruro gassoso, HDEHP/D2HPA, catalizzatori al platino/palladio/rodio, alluminio ad alta resistenza, leghe di titanio, tungsteno, molibdeno, acciai maraging, grafite progettata per elettroerosione, materiali esplosivi e polveri metalliche;
  • apparecchiature di trattamento e lavorazione quali sistemi di collaudo a vibrazione, macchine utensili CNC ad alta precisione, manipolatori per celle calde, forni, trasduttori di pressione, contattori liquido-liquido, scambiatori di calore, pompe, separatori centrifughi, filtri sinterizzati, fermentatori, apparecchiature CVD/PVD e contenitori aperti speciali;
  • elettronica, tra cui alimentatori ad alta tensione, spettrometri di massa, variatori di frequenza, generatori e analizzatori;
  • sensori e laser, comprendenti componenti ottici, laser ad argon, laser a semiconduttore, laser accordabili, dispositivi acusto-ottici, apparecchi da ripresa resistenti alle radiazioni, oscillatori e amplificatori laser, laser a CO2 e componenti ottici dedicati;
  • materiale avionico e di navigazione, quali sistemi di navigazione inerziali, accelerometri, giroscopi, apparecchiature inerziali integrate, sistemi subacquei, radar e LIDAR, altimetri avionici, magnetometri, idrofoni e gravimetri;
  • materiale aerospaziale e propulsione, inclusi motori, turbosoffianti, bulloni esplosivi, camion ad assi multipli, sistemi di propulsione a razzo, UAV, componenti per lanciatori e apparecchiature di prova. Per queste categorie, il testo detta numerosi parametri tecnici, soglie dimensionali, prestazionali e funzionali che attivano il controllo, con frequenti esclusioni per applicazioni civili specifiche o per prodotti già disciplinati da altre voci del regolamento 428/2009.

Parti III-V: elenchi collegati ai programmi missilistici e alle armi di distruzione di massa

La Parte III elenca beni che possono contribuire al settore dei missili balistici della RPDC, con particolare attenzione a forme di alluminio e prodotti in alluminio. La Parte IV e la Parte V individuano prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa, designati in attuazione delle risoluzioni ONU richiamate; vi compaiono, tra l’altro, magneti anulari, variatori di frequenza, acciaio maraging, materiali magnetici, fibre e compositi, sostanze chimiche e apparecchiature di lavorazione, oltre a software per modellazione aerodinamica e termodinamica di sistemi a razzo o UAV.

Parti VI e VII: ulteriore rafforzamento dei controlli su WMD e armi convenzionali

La Parte VI, riferita alla risoluzione UNSCR 2371 (2017), include beni e tecnologie connesse alle armi di distruzione di massa, tra cui bulloni e cariche esplosive, camere di prova ambientali, fibre PAN per carbonio, plastificanti per propellenti, acciaio maraging ad altissima resistenza, sistemi di avvolgimento filamentare, maschere respiratorie alimentate con aria purificata e prodotti chimici per decontaminazione e chemioprofilassi. La Parte VII, sempre riferita alla risoluzione UNSCR 2371 (2017), riguarda le armi convenzionali e contiene un elenco molto esteso di materiali compositi, apparecchiature per la produzione e l’ispezione di compositi, leghe metalliche speciali, materiali magnetici, conduttori superconduttori, fluidi speciali, ceramiche, sostanze polimeriche, compositi, materiali esplosivi, indumenti corazzati, componenti elettronici, telecomunicazioni, idrofoni, sistemi ottici, radar, materiali per sensori, laser, materiali semiconduttori e numerosi sistemi aerospaziali, navali e di navigazione. Il testo disciplina inoltre software e tecnologia correlati a tali prodotti, con rinvii puntuali alle categorie del regolamento 428/2009.

Parti VIII e IX: aggiornamenti ulteriori per WMD e armi convenzionali

La Parte VIII, relativa alla risoluzione UNSCR 2375 (2017), contiene elenchi ulteriori su materiali nucleari, apparecchiature per radiazioni, tributilfosfato, acido nitrico, fluoro, radionuclidi, cuscinetti, presse isostatiche, apparecchiature di rilevamento, elettronica e software di calcolo/modellazione. La Parte IX, anch’essa riferita alla risoluzione UNSCR 2375 (2017), amplia l’elenco relativo alle armi convenzionali con dispositivi di tenuta per uso aerospaziale, manufatti in poliimmidi aromatiche, dispositivi di protezione e rivelazione, inneschi e cariche esplosive, apparecchiature per materiali compositi, produzione di leghe metalliche, formatura superplastica, materiali assorbenti, conduttori superconduttori, fibre, cuscinetti, macchine utensili ad alta precisione, elettronica avanzata, sensori e laser, materiali ottici, UAV, sistemi aeronautici, motori a turbina, propulsione a razzo e software/tecnologie connesse. Per i professionisti, la Parte IX è quella che più chiaramente impatta attività industriali dual use, supply chain, contrattualistica export e valutazioni di classificazione tecnica, poiché contiene soglie di prestazione molto dettagliate e una fitta rete di rinvii al regime dei prodotti a duplice uso.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2017/1509

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2017/1509 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. In sostanza, l’allegato II è sostituito integralmente con un nuovo elenco articolato in parti e categorie merceologiche.

Aggiornamento degli elenchi per effetto delle risoluzioni ONU

Nei considerando si richiama l’attuazione delle risoluzioni UNSCR 2371 (2017) e 2375 (2017), nonché degli elenchi supplementari di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie pubblicati dal comitato sanzioni ONU 1718. Il regolamento allinea quindi il diritto UE alle decisioni e ai nuovi elenchi internazionali.

Struttura dell’allegato II e rinvio al regolamento sui prodotti a duplice uso

L’allegato II rinviato richiama note, definizioni e categorie del regolamento (CE) n. 428/2009. Gli elenchi sono organizzati in Parti I-IX e coprono beni, software e tecnologia rilevanti per i programmi nucleare, missilistico, chimico/biologico e convenzionale della RPDC.

Divieti su beni e tecnologia collegata

La Parte II include beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi nucleare, WMD o missilistico della RPDC; la Parte III riguarda in particolare materiali collegati ai missili balistici; le Parti IV-V e VI-VII-IX coprono ulteriori prodotti e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa e alle armi convenzionali, con numerose specifiche tecniche e riferimenti a voci del regolamento 428/2009.

Software soggetto a restrizione

Sono inclusi software necessari per lo sviluppo, la produzione o l’utilizzo dei beni elencati, nonché software specificamente progettati o modificati per consentire a prodotti non elencati di svolgere le medesime funzioni delle apparecchiature sensibili. Le Parti B delle varie sezioni elencano in modo puntuale software per materiali, macchine utensili, elettronica, sensori, laser, navigazione, sistemi marini e aerospace.

Tecnologie soggette a restrizione

Le Parti C prevedono il divieto per le tecnologie necessarie allo sviluppo, produzione o utilizzazione dei beni e software elencati. Sono comprese anche tecnologie di riparazione, nonché tecnologie specifiche per motori a turbina a gas, sistemi FADEC, sistemi a flusso variabile e altri componenti ad alta criticità.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunecontrollo delle esportazioniprodotti a duplice usonon proliferazione

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