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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1021

Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R1021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rifonde la disciplina UE sugli inquinanti organici persistenti, sostituendo il regolamento (CE) n. 850/2004 e coordinandola con la convenzione di Stoccolma e il protocollo POP. La logica di fondo è la progressiva eliminazione, o quanto meno la forte limitazione, di fabbricazione, immissione in commercio, uso e rilascio di tali sostanze, con un regime specifico per scorte, emissioni, monitoraggio e rifiuti. Il testo attribuisce ruoli importanti all’Agenzia europea per le sostanze chimiche, impone obblighi informativi e di pianificazione agli Stati membri e disciplina anche deroghe puntuali, valori limite e tempi di adeguamento.

Disciplina la fabbricazione, l’immissione in commercio, l’uso, le deroghe, la gestione dei rifiuti e il monitoraggio degli inquinanti organici persistenti (POP) nell’Unione europea.

Ambito di applicazione

Si applica ai soggetti che fabbricano, immettono in commercio, usano o detengono sostanze, miscele, articoli e rifiuti contenenti POP, nonché alle autorità competenti degli Stati membri, alla Commissione e all’Agenzia europea per le sostanze chimiche. Riguarda le sostanze elencate negli allegati I e II, i rilasci nell’ambiente delle sostanze dell’allegato III e i rifiuti contenenti le sostanze dell’allegato IV, con le relative operazioni di gestione di cui all’allegato V. Il regolamento si applica nel territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile; prevede inoltre coordinamento con convenzione di Stoccolma, protocollo POP, e con altri atti UE in materia di sostanze chimiche e rifiuti. Sono previste esclusioni/deroghe limitate, tra cui ricerca di laboratorio, campioni di riferimento, contaminanti non intenzionali in tracce e specifiche deroghe temporanee o settoriali indicate negli allegati.

Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti

Il regolamento costituisce la rifusione della disciplina unionale sugli inquinanti organici persistenti (POP) e sostituisce il regolamento (CE) n. 850/2004. La finalità è tutelare salute umana e ambiente, in attuazione del principio di precauzione e degli impegni assunti dall’Unione con la convenzione di Stoccolma e il protocollo POP.

Ambito e logica regolatoria

Il testo opera su più livelli: vieta o limita la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso delle sostanze elencate negli allegati I e II; disciplina i rilasci nell’ambiente delle sostanze dell’allegato III; stabilisce regole rigorose per scorte, rifiuti e tracciabilità; prevede obblighi di informazione, monitoraggio e pianificazione. La scelta di fondo è ridurre al minimo, e ove possibile eliminare, la presenza di POP nei cicli produttivi e nei flussi di rifiuti.

Definizioni e coordinamento con il diritto UE

L’articolo 2 richiama definizioni già presenti nel regolamento REACH e nella direttiva quadro sui rifiuti, per garantire coerenza sistematica. Sono particolarmente rilevanti le nozioni di "prodotto intermedio all’interno del sito produttivo e in un sistema chiuso", "contaminante non intenzionale in tracce" e "scorte", che condizionano l’applicazione delle deroghe e degli obblighi di notifica.

Divieti, limitazioni e inserimento di nuove sostanze

L’articolo 3 costituisce il nucleo operativo del regolamento: le sostanze dell’allegato I sono vietate, mentre quelle dell’allegato II sono soggette a limitazioni. Le autorità nazionali e la Commissione devono tener conto dei criteri della convenzione di Stoccolma quando valutano sostanze nuove o già esistenti e devono prevenire l’emersione di nuove sostanze con caratteristiche POP. La procedura di inserimento negli elenchi coinvolge la Commissione, gli Stati membri e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche.

Deroghe, scorte e usi consentiti

Le deroghe sono concepite in modo restrittivo. Restano esclusi ricerca di laboratorio, campioni di riferimento e contaminazioni in tracce, secondo quanto indicato negli allegati. Per alcune sostanze sono previste finestre transitorie per articoli già prodotti o già in uso alla data di applicabilità della sostanza; per altre è ammesso l’uso come prodotto intermedio in sito e in sistema chiuso, ma solo con annotazione espressa nell’allegato e con dimostrazione, da parte del fabbricante, di condizioni rigorosamente controllate e dell’assenza di esposizioni rilevanti. Le scorte di sostanze non più utilizzabili devono essere trattate come rifiuti; per le scorte ancora consentite oltre 50 kg è imposto un obbligo di comunicazione periodica all’autorità competente.

Riduzione dei rilasci e monitoraggio ambientale

L’articolo 6 impone inventari dei rilasci in atmosfera, acque e suolo delle sostanze dell’allegato III entro due anni e piani d’azione nazionali per individuarli, caratterizzarli e minimizzarli fino, se possibile, alla loro eliminazione. Nei nuovi impianti o nelle modifiche significative occorre dare priorità a processi alternativi che evitino la formazione e il rilascio delle sostanze POP. L’articolo 10 rafforza il monitoraggio ambientale, prevedendo programmi coordinati e la possibilità di trasferire sostanze dalla parte B alla parte A dell’allegato III mediante atto delegato.

Gestione dei rifiuti contenenti POP

L’articolo 7 introduce un regime speciale per i rifiuti contenenti sostanze dell’allegato IV: in via generale essi devono essere distrutti o trasformati irreversibilmente, secondo le opzioni ammesse dall’allegato V, e sono vietate operazioni di recupero, riciclaggio o reimpiego delle sostanze stesse. Sono previste deroghe circoscritte per rifiuti al di sotto di determinati valori limite e, in casi eccezionali, per trattamenti alternativi autorizzati dallo Stato membro competente quando la decontaminazione non è praticabile e l’opzione alternativa risulta preferibile sotto il profilo ambientale. Il regolamento richiede inoltre controllo e tracciabilità, anche per rifiuti non classificati come pericolosi ma contenenti POP.

Ruolo dell’Agenzia, partecipazione e trasparenza

L’Agenzia europea per le sostanze chimiche svolge un ruolo centrale di supporto tecnico-scientifico, raccolta dati, consultazione degli stakeholder e assistenza alla Commissione e agli Stati membri. Il forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione coordina le autorità nazionali responsabili dell’enforcement. Il regolamento insiste sulla partecipazione del pubblico, sull’accesso alle informazioni ambientali e sulla formazione dei soggetti coinvolti, prevedendo che le informazioni su salute e ambiente non siano considerate riservate, salvo le eccezioni del diritto UE richiamato.

Reporting, sanzioni e attuazione

Gli Stati membri devono pubblicare relazioni periodiche contenenti dati sull’applicazione del regolamento, sulle infrazioni, sulle sanzioni, sulle notifiche ricevute, sugli inventari delle emissioni, sui piani nazionali e sui dati di fabbricazione e immissione in commercio. La Commissione e l’Agenzia elaborano rapporti di sintesi e possono utilizzare atti di esecuzione per precisare le informazioni minime e i formati. Gli Stati membri devono inoltre stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e designare le autorità competenti per l’esecuzione.

Allegati e valori limite

Gli allegati contengono l’elenco delle sostanze vietate o limitate e i relativi valori soglia. Tra le sostanze più rilevanti figurano vari PBDE, PFOS, PCB, PCDD/PCDF, DDT, clordano, lindano e altre sostanze storicamente persistenti e bioaccumulabili. Per i rifiuti sono fissati valori limite specifici e, per alcune categorie, regole particolari di trattamento, stoccaggio permanente e calcolo delle concentrazioni equivalenti. Il regolamento prevede anche una revisione di alcuni limiti, tra cui quello dei PBDE, da parte della Commissione entro il 16 luglio 2021.

Entrata in vigore e abrogazione

Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e abroga il regolamento (CE) n. 850/2004, con rinvio alla tavola di concordanza dell’allegato VII.

Disposizioni principali

Obiettivo generale e principio di precauzione

L’articolo 1 stabilisce che il regolamento mira a tutelare la salute umana e l’ambiente dai POP, vietandone, eliminandone gradualmente o limitandone fabbricazione, immissione in commercio e uso, riducendo al minimo i rilasci e disciplinando i rifiuti che li contengono o ne sono contaminati. Gli Stati membri possono applicare obblighi più rigorosi, se compatibili con il TFUE.

Definizioni uniformi

L’articolo 2 richiama le definizioni di immissione in commercio, articolo, sostanza, miscela, fabbricazione, uso e importazione dal regolamento REACH, nonché quelle di rifiuto, smaltimento e recupero dalla direttiva 2008/98/CE. Sono inoltre definite nozioni chiave come prodotto intermedio all’interno del sito produttivo e in sistema chiuso, contaminante non intenzionale in tracce e scorte.

Divieti e limitazioni per le sostanze elencate

L’articolo 3 vieta fabbricazione, immissione in commercio e uso delle sostanze dell’allegato I, salvo l’articolo 4, e assoggetta a limitazioni le sostanze dell’allegato II. Stati membri e Commissione devono tener conto dei criteri dell’allegato D della convenzione di Stoccolma nel valutare nuove o esistenti sostanze e prevenire POP. È prevista la procedura per proporre l’inserimento di nuove sostanze negli elenchi, con supporto dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche.

Deroghe e usi consentiti

L’articolo 4 esclude dall’articolo 3 le sostanze usate per ricerca di laboratorio o come campione di riferimento e i contaminanti non intenzionali in tracce secondo gli allegati. Prevede inoltre, per le sostanze aggiunte dopo il 15 luglio 2019, una deroga transitoria di sei mesi per gli articoli già prodotti, e disciplina l’uso come prodotto intermedio in sistema chiuso e rigorosamente controllato, subordinandolo a notifica e a specifiche condizioni tecniche e informative. Alla Commissione è conferito potere delegato per aggiornare le annotazioni degli allegati I e II.

Gestione delle scorte

L’articolo 5 impone che le scorte di sostanze dell’allegato I o II il cui uso non è consentito siano gestite come rifiuti ai sensi dell’articolo 7. Per le scorte superiori a 50 kg di sostanze ancora consentite, il detentore deve comunicare all’autorità competente informazioni sul tipo e sull’entità delle scorte entro 12 mesi dall’applicabilità della disciplina alla sostanza e poi annualmente fino alla scadenza della limitazione, assicurando gestione sicura ed efficace.

Riduzione e monitoraggio dei rilasci

L’articolo 6 impone la predisposizione, entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento o del precedente regolamento 850/2004, di inventari dei rilasci in atmosfera, acque e suolo delle sostanze dell’allegato III. Ogni Stato membro deve inoltre comunicare un piano d’azione per individuare e minimizzare, con prospettiva di eliminazione, i rilasci complessivi, includendo misure per promuovere sostanze, miscele, articoli e processi sostitutivi. Nei nuovi impianti o modifiche significative vanno considerati in via prioritaria processi alternativi che evitino la formazione e il rilascio di tali sostanze.

Disciplina dei rifiuti contenenti POP

L’articolo 7 impone misure per evitare la contaminazione dei rifiuti con POP dell’allegato IV e prevede, in via generale, distruzione o trasformazione irreversibile del contenuto di POP, secondo la parte 1 dell’allegato V. Sono vietate operazioni che comportino recupero, riciclaggio, rigenerazione o reimpiego delle sostanze elencate nell’allegato IV. In deroga, i rifiuti sotto i valori limite dell’allegato IV possono seguire la pertinente disciplina UE, e in casi eccezionali possono essere autorizzati trattamenti alternativi se la decontaminazione non è fattibile e l’opzione scelta è ambientalmente preferibile; in tal caso occorre informare gli altri Stati membri, l’Agenzia e la Commissione. Gli Stati membri devono garantire controllo e tracciabilità dei rifiuti interessati.

Ruolo dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche e del forum

L’articolo 8 attribuisce all’Agenzia compiti tecnici, scientifici e informativi: supporto alle autorità nazionali e alla Commissione, preparazione dei fascicoli sulle sostanze candidate all’inserimento negli elenchi, consultazione dei portatori di interesse, raccolta e diffusione delle informazioni ricevute e gestione delle sezioni web dedicate. Il forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione coordina la rete delle autorità nazionali, con coinvolgimento delle autorità competenti in materia di rifiuti quando pertinente.

Piani di attuazione nazionali e dell’Unione

L’articolo 9 richiede agli Stati membri di consentire la partecipazione del pubblico nell’elaborazione e aggiornamento dei piani nazionali, di pubblicarli e notificarli a Commissione, Agenzia e altri Stati membri. La Commissione, con il supporto dell’Agenzia, deve predisporre e aggiornare un piano per l’attuazione degli obblighi dell’Unione derivanti dalla convenzione.

Monitoraggio ambientale

L’articolo 10 prevede programmi e meccanismi coordinati per fornire dati comparabili sulla presenza nell’ambiente delle sostanze della parte A dell’allegato III. La Commissione può, tramite atti delegati, trasferire sostanze dalla parte B alla parte A dell’allegato III, se il monitoraggio obbligatorio risulta opportuno alla luce della valutazione periodica.

Scambio di informazioni, informazione del pubblico e riservatezza

L’articolo 11 promuove lo scambio di informazioni all’interno dell’Unione e con i paesi terzi su riduzione, minimizzazione o eliminazione dei POP e sulle alternative, includendo costi e rischi socio-economici. Sono incentivati programmi di sensibilizzazione, informazione del pubblico e formazione di lavoratori, scienziati e insegnanti. Le informazioni su salute, sicurezza e ambiente non sono considerate riservate, salve le norme UE richiamate.

Assistenza tecnica e finanziaria ai paesi terzi

L’articolo 12 prevede cooperazione per fornire ai paesi in via di sviluppo e ai paesi a economia in transizione assistenza tecnica e finanziaria adeguata e tempestiva, su richiesta e nei limiti delle risorse disponibili, anche tramite centri regionali, ONG o l’Agenzia.

Monitoraggio dell’attuazione e reporting

L’articolo 13 impone agli Stati membri di redigere e pubblicare relazioni contenenti informazioni su applicazione, esecuzione, infrazioni e sanzioni, notifiche ricevute, inventari dei rilasci, attuazione dei piani nazionali, dati sulla presenza ambientale delle sostanze dell’allegato III e dati annuali su fabbricazione e immissione in commercio delle sostanze degli allegati I e II. Le relazioni vanno aggiornate annualmente se vi sono nuovi dati e comunque almeno ogni tre anni. La Commissione e l’Agenzia producono rapporti di sintesi e la Commissione può adottare atti di esecuzione sulle informazioni minime da fornire.

Sanzioni nazionali

L’articolo 14 obbliga gli Stati membri a stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento e a notificare alla Commissione, entro il 16 luglio 2020 se non già fatto, le norme e le misure adottate, nonché le successive modifiche.

Aggiornamento degli allegati e deleghe alla Commissione

L’articolo 15 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare gli allegati I, II e III in coerenza con le modifiche della convenzione o del protocollo e per adattare le voci al progresso tecnico e scientifico; ciascuna sostanza richiede un atto distinto. Gli allegati IV e V devono essere riesaminati costantemente e, se del caso, la Commissione presenta proposte legislative di modifica.

Finanziamento, formati informatici e procedura di comitato

L’articolo 16 disciplina le entrate dell’Agenzia per i compiti del regolamento; l’articolo 17 affida all’Agenzia la definizione, insieme agli Stati membri, di formati e software gratuiti per pubblicazione e notifica dei dati. L’articolo 20 distingue il comitato REACH per le materie generali e il comitato rifiuti per le questioni ambientali connesse ai rifiuti, applicando il regolamento (UE) n. 182/2011.

Autorità competenti, deleghe, abrogazione ed entrata in vigore

L’articolo 19 impone a ogni Stato membro di designare una o più autorità competenti entro tre mesi dall’entrata in vigore. L’articolo 18 disciplina durata, revoca e obiezione agli atti delegati; l’articolo 21 abroga il regolamento (CE) n. 850/2004; l’articolo 22 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

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