Regolamento (UE) 2019/1020
Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un quadro UE più uniforme e incisivo per la vigilanza del mercato e la conformità dei prodotti, con particolare attenzione ai canali online, ai nuovi modelli logistici e ai controlli alle frontiere esterne. Introduce obblighi per taluni operatori economici stabiliti nell’Unione, poteri armonizzati per le autorità nazionali, meccanismi di assistenza reciproca e strumenti informatici comuni per lo scambio di informazioni. Prevede inoltre il coordinamento con le autorità doganali, la possibilità di controlli pre-esportazione approvati dalla Commissione, finanziamenti UE per attività di supporto e modifiche al regolamento (CE) n. 765/2008, alla direttiva 2004/42/CE e al regolamento (UE) n. 305/2011.
Rafforzamento della vigilanza del mercato e dei controlli sulla conformità dei prodotti immessi sul mercato dell’Unione, inclusi i prodotti venduti a distanza e quelli che entrano nel mercato UE, con modifica di alcune norme settoriali e del regolamento (CE) n. 765/2008.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell’Unione elencata nell’allegato I, nella misura in cui tali atti non contengano disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo in materia di vigilanza del mercato e applicazione delle norme. Per quanto riguarda i prodotti che entrano nel mercato dell’Unione, le disposizioni sui controlli alle frontiere si applicano a tutti i prodotti, salvo diversa disciplina specifica del diritto UE. Restano salvi il regime della direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti e gli articoli 12-15 della direttiva 2000/31/CE; il regolamento non si applica inoltre nei settori coperti da disciplina speciale equivalente, richiamata nel testo, come ad esempio dispositivi medici e veicoli a motore, ove la lex specialis prevale. L’operatività generale decorre dal 16 luglio 2021, mentre gli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 36 si applicano dal 1° gennaio 2021.
Vigilanza del mercato e conformità dei prodotti
Il regolamento (UE) 2019/1020 mira a rafforzare in modo sistematico la vigilanza del mercato nell’Unione, così da assicurare che sul mercato siano disponibili soltanto prodotti conformi alla normativa di armonizzazione UE. La ratio emerge chiaramente dai considerando: tutela elevata della salute, della sicurezza e degli altri interessi pubblici, contrasto alla concorrenza sleale, gestione delle vendite online e dei nuovi modelli logistici, maggiore cooperazione transfrontaliera e coordinamento con le autorità doganali.
Ambito di applicazione e rapporti con le discipline speciali
L’ambito materiale è delimitato ai prodotti ricompresi nella normativa armonizzata elencata nell’allegato I, salvo che l’atto settoriale contenga regole specifiche con il medesimo oggetto. Il regolamento opera come quadro orizzontale e, secondo la logica della lex specialis, non sostituisce le discipline settoriali che già prevedono meccanismi specifici equivalenti, richiamati nei considerando e nel testo. Per i prodotti che entrano nel mercato dell’Unione, invece, gli articoli 25-28 si applicano in modo ampio a tutti i prodotti, salvo diversa disciplina doganale o settoriale.
Definizioni rilevanti per gli operatori
L’articolo 3 offre un apparato definitorio ampio e funzionale. Meritano particolare attenzione:
- la nozione di "messa a disposizione sul mercato" e di "immissione sul mercato";
- il concetto di "operatore economico", che include anche il fornitore di servizi di logistica in determinati casi;
- le definizioni di "prodotto che presenta un rischio" e di "prodotto che presenta un rischio grave";
- le nozioni di "interfaccia online", "richiamo" e "ritiro";
- la definizione di prodotti che entrano nel mercato dell’Unione, collegata alla procedura doganale di immissione in libera pratica. Queste definizioni sono centrali per l’interpretazione degli obblighi imposti agli operatori e dei poteri attribuiti alle autorità.
Obblighi degli operatori economici
L’articolo 4 introduce una novità di rilievo pratico: per taluni prodotti armonizzati può avvenire l’immissione sul mercato solo se esiste nell’Unione un operatore economico responsabile di specifici compiti di conformità. Il ruolo può essere ricoperto dal fabbricante stabilito nell’UE, dall’importatore, dal rappresentante autorizzato o, in ultima istanza, dal fornitore di servizi di logistica stabilito nell’Unione per i prodotti da esso gestiti.
Tale operatore deve, in sintesi:
- verificare che dichiarazione UE di conformità/dichiarazione di prestazione e documentazione tecnica siano predisposte e conservate;
- fornire alle autorità, su richiesta motivata, informazioni e documentazione in lingua comprensibile;
- informare l’autorità se ha motivo di ritenere che il prodotto presenti un rischio;
- cooperare per l’adozione di misure correttive tempestive.
Per i prodotti interessati, il nome e i dati di contatto dell’operatore devono figurare sul prodotto, sull’imballaggio, sul pacco o nei documenti di accompagnamento. L’articolo si applica ai soli atti indicati al paragrafo 5, tra cui il regolamento (UE) n. 305/2011 e varie direttive di armonizzazione settoriale.
Vendite a distanza e responsabilità online
L’articolo 6 chiarisce che un prodotto venduto online o tramite altri canali a distanza si considera messo a disposizione sul mercato quando l’offerta è destinata agli utilizzatori finali dell’Unione. La destinazione all’UE deve essere valutata caso per caso, in base all’orientamento delle attività verso uno Stato membro. Questa impostazione è decisiva per l’applicazione della vigilanza del mercato al commercio elettronico.
L’articolo 7 impone un dovere di cooperazione sia agli operatori economici sia, in casi specifici, ai prestatori di servizi della società dell’informazione, al fine di eliminare o attenuare i rischi connessi ai prodotti offerti online.
Informazione, prevenzione e attività congiunte
L’articolo 8 prevede un canale informativo centralizzato attraverso il portale "La tua Europa", mentre gli Stati membri devono garantire assistenza gratuita agli operatori economici sulle regole nazionali di attuazione. L’articolo 9 consente attività congiunte tra autorità, imprese, consumatori e altre organizzazioni per promuovere la conformità, individuare le non conformità e diffondere orientamenti, con obbligo di trasparenza pubblica sugli accordi conclusi.
Organizzazione nazionale della vigilanza del mercato
Gli articoli 10-13 disegnano l’architettura nazionale. Ogni Stato membro deve designare una o più autorità di vigilanza del mercato e un ufficio unico di collegamento. Le autorità devono essere dotate di risorse, competenze e procedure adeguate anche per i controlli sui prodotti venduti online. Se più autorità operano nello stesso Stato membro, le funzioni devono essere chiaramente definite e coordinate.
Le autorità di vigilanza del mercato devono agire in modo indipendente e imparziale, effettuando controlli documentali, fisici e di laboratorio secondo un approccio basato sul rischio. Tale approccio deve considerare, tra l’altro, pericoli, precedenti di non conformità, reclami e profili di rischio. È inoltre prevista una valutazione inter pares tra autorità che intendano parteciparvi, per diffondere best practice e aumentare la coerenza.
Ogni Stato membro deve adottare una strategia nazionale globale almeno ogni quattro anni, con prima scadenza il 16 luglio 2022. La strategia deve coprire tutti i settori armonizzati, incluse importazioni e catene digitali, e deve essere comunicata alla Commissione e agli altri Stati membri tramite il sistema informativo comune.
Poteri delle autorità e misure correttive
L’articolo 14 conferisce un ventaglio minimo di poteri: richiesta di documenti e informazioni, accesso al software incorporato quando necessario per valutare la conformità, ispezioni in loco, accesso a locali e mezzi di trasporto, avvio d’indagine d’ufficio, acquisizione di campioni e acquisti anonimi, ordini di misure correttive, divieti di messa a disposizione e sanzioni. In presenza di grave rischio e assenza di mezzi alternativi efficaci, l’autorità può anche richiedere la rimozione di contenuti online o imporre avvertenze, fino a limitare l’accesso a un’interfaccia online.
L’articolo 16 disciplina il cuore operativo della reazione alla non conformità: se un prodotto può compromettere la salute o la sicurezza o non è conforme, l’autorità impone senza ritardo misure correttive adeguate e proporzionate entro un termine fissato. Le misure possono includere ripristino della conformità, divieto di vendita, ritiro o richiamo, distruzione, avvertenze e allerta degli utilizzatori. Se l’operatore non interviene o il rischio persiste, il prodotto deve essere ritirato o richiamato o la sua immissione sul mercato vietata o limitata, con notifica a Commissione e Stati membri.
Garanzie procedurali, trasparenza e riservatezza
L’articolo 17 impone trasparenza, ma impone anche il rispetto della riservatezza, del segreto professionale e commerciale e della protezione dei dati personali. L’articolo 18 rafforza le garanzie procedurali degli operatori economici: le misure devono essere motivate, comunicate immediatamente e accompagnate dall’indicazione dei rimedi giurisdizionali o amministrativi. In via ordinaria, l’operatore deve poter essere sentito con almeno dieci giorni lavorativi di anticipo, salvo urgenza dovuta a tutela della salute, della sicurezza o di altri interessi pubblici.
Rischio grave, RAPEX e prodotti pericolosi
L’articolo 19 disciplina i prodotti che presentano un rischio grave: se non vi sono altri mezzi efficaci, l’autorità deve disporre richiamo, ritiro o divieto di commercializzazione. La valutazione del rischio deve considerare natura del pericolo e probabilità di materializzazione; la sola esistenza di prodotti più sicuri non basta a qualificare un rischio come grave.
L’articolo 20 collega tali casi al sistema RAPEX previsto dalla direttiva 2001/95/CE, imponendo la notifica immediata delle misure e delle modifiche, nonché delle misure volontarie degli operatori. La Commissione deve inoltre mantenere un’interfaccia dati tra RAPEX e il sistema di informazione e comunicazione del regolamento per evitare duplicazioni.
Controlli doganali e prodotti in ingresso nell’Unione
Gli articoli 25-28 costruiscono un sistema coordinato di controlli sui prodotti provenienti da paesi terzi. Gli Stati membri devono designare autorità incaricate dei controlli e dotarle di poteri e risorse adeguati. I prodotti destinati all’immissione in libera pratica sono controllati in base all’analisi del rischio, con scambio di informazioni tra autorità competenti e autorità doganali.
Se emergono irregolarità, l’immissione in libera pratica può essere sospesa, ad esempio quando manchi la documentazione, vi siano dubbi sulla sua autenticità o il prodotto sia mal etichettato o rechi marcature false. Se l’autorità di vigilanza ritiene il prodotto non conforme o pericoloso, può chiedere il mantenimento della sospensione o il rifiuto dell’immissione in libera pratica. In caso di rischio grave o di non conformità, deve essere apposta la dicitura doganale standard di non autorizzazione; in casi estremi, il prodotto può essere distrutto o reso inutilizzabile a spese del dichiarante.
Coordinamento europeo, sistemi informativi e cooperazione internazionale
Gli articoli 29-34 istituiscono la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti, con funzioni di coordinamento strategico e operativo tra Stati membri e Commissione. La rete prepara il proprio programma di lavoro, individua priorità comuni, coordina gli ADCO, sviluppa formazione e visite reciproche, promuove migliori pratiche e contribuisce alla definizione di orientamenti. Gli ADCO trattano le questioni settoriali e possono coinvolgere stakeholder come industria, PMI, consumatori, laboratori e organismi di standardizzazione.
Il sistema di informazione e comunicazione dell’articolo 34 è la piattaforma centrale di raccolta e scambio delle informazioni. Vi confluiscono, tra l’altro, le autorità nazionali designate, le strategie nazionali, le misure e i risultati delle prove, le misure correttive, i dati sulle lesioni e le informazioni doganali. La Commissione deve anche realizzare interfacce elettroniche con i sistemi doganali nazionali.
L’articolo 35 apre alla cooperazione internazionale: la Commissione può scambiare informazioni con paesi terzi e organizzazioni internazionali e, a determinate condizioni, approvare sistemi di controlli pre-esportazione in paesi terzi. Questi sistemi devono dimostrarsi efficaci e possono incidere sul livello di controlli all’importazione; la Commissione può revocare l’approvazione se riscontra non conformità significative in un numero rilevante di casi.
Finanziamento UE, modifiche normative e sanzioni
L’articolo 36 prevede finanziamenti dell’Unione per la rete, le valutazioni inter pares, i punti di contatto per i prodotti, gli impianti di prova, le attività di formazione, le campagne, gli strumenti informatici e le interfacce con le dogane. L’articolo 37 tutela gli interessi finanziari dell’Unione mediante controlli, recuperi e poteri di audit e indagine di Commissione, Corte dei conti e OLAF.
Il regolamento interviene anche su altri atti: sopprime gli articoli 6 e 7 della direttiva 2004/42/CE, modifica il regolamento (CE) n. 765/2008, espungendone il vecchio capo sulla vigilanza del mercato, e modifica l’articolo 56 del regolamento (UE) n. 305/2011 relativo ai prodotti da costruzione.
Infine, l’articolo 41 impone agli Stati membri di fissare sanzioni nazionali effettive, proporzionate e dissuasive, da notificare alla Commissione entro il 16 ottobre 2021 se non già notificate. L’articolo 42 prevede una valutazione generale entro il 31 dicembre 2026 e poi ogni cinque anni, oltre a una relazione specifica sull’articolo 4 entro il 16 luglio 2023 e alla valutazione dei sistemi di controlli pre-esportazione entro quattro anni dalla prima approvazione. L’articolo 44 stabilisce l’entrata in vigore e la decorrenza delle varie disposizioni, con applicazione generale dal 16 luglio 2021 e applicazione anticipata, dal 1° gennaio 2021, per le norme sulla rete e sulle attività finanziate.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e quadro generale
L’articolo 1 definisce l’obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno rafforzando la vigilanza del mercato sui prodotti armonizzati, per garantire che nel mercato dell’Unione circolino solo prodotti conformi e sicuri. Il regolamento disciplina gli obblighi di alcuni operatori economici e istituisce un quadro per i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell’Unione.
Ambito di applicazione e rapporti con altre discipline
L’articolo 2 limita l’applicazione ai prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell’allegato I, salvo che l’atto settoriale contenga regole specifiche con medesimo obiettivo. Per i prodotti in ingresso nel mercato UE, gli articoli 25-28 si applicano a tutti i prodotti in assenza di disciplina speciale sui controlli doganali. Sono fatti salvi la direttiva 2001/95/CE e gli articoli 12-15 della direttiva 2000/31/CE.
Definizioni chiave
L’articolo 3 contiene le definizioni di messa a disposizione sul mercato, immissione sul mercato, vigilanza del mercato, autorità di vigilanza del mercato, non conformità, fabbricante, importatore, distributore, fornitore di servizi di logistica, rappresentante autorizzato, operatore economico, prestatore di servizi della società dell’informazione, interfaccia online, misura correttiva, rischio, prodotto che presenta un rischio o un rischio grave, richiamo, ritiro, autorità doganali, immissione in libera pratica e prodotti che entrano nel mercato dell’Unione.
Operatore economico responsabile nell’Unione
L’articolo 4 impone, per i prodotti ricompresi nel suo ambito, che sia presente nell’Unione un operatore economico responsabile di specifici compiti prima dell’immissione sul mercato. Tale ruolo può essere svolto, in ordine alternativo, da fabbricante stabilito nell’Unione, importatore, rappresentante autorizzato o, in mancanza, fornitore di servizi di logistica stabilito nell’Unione. Gli obblighi includono verifica della disponibilità di dichiarazioni e documentazione tecnica, collaborazione con l’autorità, comunicazione delle informazioni richieste e azioni correttive. Il nome e i dati di contatto dell’operatore devono figurare sul prodotto, sull’imballaggio o nei documenti di accompagnamento.
Rappresentante autorizzato
L’articolo 5 disciplina il mandato scritto conferito dal fabbricante al rappresentante autorizzato, che deve eseguire i compiti previsti nel mandato e fornire copia dello stesso alle autorità, se richiesta. Il rappresentante deve disporre di mezzi adeguati per l’espletamento dell’incarico.
Vendite a distanza e cooperazione dei prestatori online
L’articolo 6 considera disponibili sul mercato i prodotti venduti online o tramite altri canali a distanza quando l’offerta è destinata agli utilizzatori finali nell’Unione, accertata caso per caso sulla base dell’orientamento delle attività verso uno Stato membro. L’articolo 7 impone agli operatori economici e, su richiesta e in casi specifici, ai prestatori di servizi della società dell’informazione di cooperare per eliminare o attenuare i rischi.
Informazione agli operatori e attività congiunte
L’articolo 8 prevede un accesso online, tramite il portale "La tua Europa", alle informazioni su requisiti di prodotto, diritti e obblighi; gli Stati membri devono inoltre fornire gratuitamente informazioni sull’attuazione nazionale della normativa applicabile. L’articolo 9 consente accordi con altre autorità e stakeholder per attività congiunte di promozione della conformità, individuazione delle non conformità e sensibilizzazione, con obbligo di pubblicazione dell’accordo e inserimento nel sistema informatico.
Organizzazione nazionale della vigilanza del mercato
L’articolo 10 impone agli Stati membri di designare una o più autorità di vigilanza del mercato e un ufficio unico di collegamento, definendone compiti di coordinamento e comunicazione. Gli Stati membri devono dotare tali strutture di risorse, competenze e procedure adeguate, anche per i prodotti venduti online.
Attività, valutazione del rischio e valutazioni inter pares
L’articolo 11 richiede controlli documentali, fisici e di laboratorio secondo un approccio basato sul rischio, tenendo conto di pericoli, precedenti di non conformità, reclami e profili di rischio. L’articolo 12 istituisce valutazioni inter pares volontarie tra autorità di vigilanza del mercato per aumentare la coerenza delle attività di vigilanza.
Strategie nazionali di vigilanza del mercato
L’articolo 13 impone a ciascuno Stato membro una strategia nazionale globale almeno ogni quattro anni, con prima adozione entro il 16 luglio 2022. La strategia deve coprire tutti i settori armonizzati e tutte le fasi della catena di fornitura, incluse importazioni e catene digitali, ed essere comunicata e pubblicata in sintesi.
Poteri di indagine e di applicazione
L’articolo 14 stabilisce un nucleo minimo di poteri per le autorità di vigilanza del mercato: richiesta di documenti e informazioni, accesso al software incorporato quando necessario, ispezioni in loco, accesso a locali e mezzi di trasporto, acquisizione di campioni, acquisti anonimi, avvio di indagini d’ufficio, ordini di misure correttive, divieti o limitazioni di immissione sul mercato, sanzioni e misure online per rimuovere contenuti o limitare l’accesso a interfacce online in presenza di grave rischio. Il tutto nel rispetto di proporzionalità, Carta dei diritti fondamentali, diritto nazionale e protezione dei dati.
Recupero dei costi
L’articolo 15 consente agli Stati membri di autorizzare il recupero dall’operatore economico dei costi delle attività di vigilanza relativi ai casi di non conformità, inclusi test, misure correttive, magazzinaggio e attività sui prodotti non conformi.
Misure correttive e gestione della non conformità
L’articolo 16 disciplina le misure quando un prodotto può compromettere la salute o la sicurezza o non è conforme. L’autorità ordina senza ritardo all’operatore di adottare misure correttive entro un termine, tra cui ripristino della conformità, divieto di messa a disposizione, ritiro o richiamo, distruzione, avvertenze, condizioni preliminari e allerta degli utilizzatori. Se l’operatore non agisce, il prodotto deve essere ritirato o richiamato o ne va vietata/limitata la messa a disposizione, con informazione alla Commissione e agli altri Stati membri tramite il sistema informatico.
Trasparenza, riservatezza e diritti procedurali
L’articolo 17 impone trasparenza e pubblicazione delle informazioni rilevanti, fermo il rispetto del segreto professionale e commerciale e della protezione dei dati. L’articolo 18 garantisce motivazione delle misure, comunicazione immediata, informazione sui mezzi di ricorso e possibilità di essere sentiti, di regola almeno 10 giorni lavorativi prima, salvo urgenza.
Prodotti che presentano un rischio grave e sistema RAPEX
L’articolo 19 prevede che, se non esistono altri mezzi efficaci, i prodotti che presentano un rischio grave siano richiamati, ritirati o vietati. L’articolo 20 impone la notifica immediata alla Commissione delle misure nazionali e delle misure volontarie tramite il sistema RAPEX, con interfaccia dati verso il sistema di informazione e comunicazione del regolamento.
Impianti di prova dell’Unione
L’articolo 21 consente alla Commissione di designare impianti pubblici di prova di uno Stato membro o propri impianti come impianti di prova dell’Unione per categorie di prodotti o rischi specifici. Essi devono essere accreditati, operano esclusivamente per autorità e istituzioni pubbliche indicate e possono effettuare prove, fornire pareri e sviluppare nuovi metodi, anche con finanziamento UE.
Assistenza reciproca transfrontaliera
Gli articoli 22-24 prevedono richieste motivate di informazioni o di misure di applicazione tra autorità di diversi Stati membri, con termini stringenti, uso di moduli elettronici standard e coordinamento tramite gli uffici unici di collegamento. Sono disciplinati i casi di rifiuto, la ripartizione della responsabilità dell’indagine e le lingue utilizzabili.
Controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell’Unione
Gli articoli 25-28 regolano i controlli doganali e di vigilanza sui prodotti provenienti da paesi terzi destinati all’immissione in libera pratica. Gli Stati membri designano autorità competenti, che effettuano controlli basati sul rischio, scambiano informazioni con le dogane e possono sospendere l’immissione in libera pratica quando manchi la documentazione, l’etichettatura sia irregolare, la marcatura sia falsa o vi siano indizi di non conformità o rischio grave. Se il prodotto è non conforme o pericoloso, l’autorità può vietarne l’immissione sul mercato, imporre la dicitura doganale di non autorizzazione e, se necessario, disporne distruzione o inutilizzabilità a spese del dichiarante.
Rete dell’Unione per la conformità dei prodotti e coordinamento
Gli articoli 29-33 istituiscono la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti, composta da Stati membri, uffici unici di collegamento, presidenti degli ADCO e Commissione. La rete coordina priorità comuni, progetti congiunti, formazione, scambio di best practice, supporto agli orientamenti e cooperazione con le autorità doganali; gli ADCO trattano le questioni settoriali e la Commissione assicura segreteria, supporto tecnico e sviluppo degli strumenti comuni.
Sistema informativo comune e interfacce con le dogane
L’articolo 34 istituisce e aggiorna il sistema di informazione e comunicazione per raccogliere e condividere in forma strutturata i dati sulla vigilanza del mercato, accessibile alla Commissione, alle autorità nazionali, agli uffici unici di collegamento e alle autorità doganali designate. Il sistema deve includere interfacce elettroniche con i sistemi doganali e nazionali, e la Commissione adotta atti di esecuzione sulle modalità di attuazione e sui dati da trasmettere.
Cooperazione internazionale e controlli pre-esportazione
L’articolo 35 consente accordi di cooperazione e scambio di informazioni con paesi terzi e organizzazioni internazionali basati su reciprocità e riservatezza. La Commissione può approvare sistemi specifici di controlli pre-esportazione in paesi terzi, se efficaci e se i controlli dimostrano conformità, con elenco pubblico, verifiche periodiche e possibile revoca dell’approvazione; eventuali non conformità significative rilevate all’importazione devono essere comunicate e comportare adeguamento dei controlli.
Finanziamento UE e tutela degli interessi finanziari
L’articolo 36 prevede finanziamenti dell’Unione per rete, valutazioni inter pares, punti di contatto per i prodotti, impianti di prova, strumenti di cooperazione internazionale, strategie nazionali, campagne e interfacce elettroniche con le dogane e i sistemi nazionali. L’articolo 37 disciplina la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, includendo controlli, recuperi e poteri di audit e indagine di Commissione, Corte dei conti e OLAF.
Modifiche ad altri atti e abrogazioni
L’articolo 38 sopprime gli articoli 6 e 7 della direttiva 2004/42/CE. L’articolo 39 modifica il regolamento (CE) n. 765/2008, abrogandone il capo III e riallineando le restanti disposizioni; l’articolo 40 modifica l’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione, rafforzando la valutazione delle prestazioni dichiarate e la cooperazione degli operatori.
Sanzioni, valutazione e orientamenti
L’articolo 41 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento e della normativa di armonizzazione elencata nell’allegato II, con notifica alla Commissione entro il 16 ottobre 2021. L’articolo 42 prevede una valutazione generale entro il 31 dicembre 2026 e poi ogni cinque anni, una relazione specifica sull’attuazione dell’articolo 4 entro il 16 luglio 2023, una valutazione del sistema di controlli pre-esportazione entro quattro anni dalla prima approvazione e l’adozione di orientamenti pratici sull’articolo 4.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 44 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e l’applicazione generale dal 16 luglio 2021, con applicazione anticipata al 1° gennaio 2021 per gli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 36.
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