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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1015

Regolamento (UE) 2019/1015 della Commissione, del 20 giugno 2019, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aminopiralid, captano, ciazofamid, flutianil, kresoxim-metile, lambda-cialotrina, mandipropamide, piraclostrobin, spiromesifen, spirotetrammato, teflubenzurone e tetraconazolo in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R1015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna, in base alle valutazioni scientifiche dell'EFSA e alle domande presentate dagli operatori, i limiti massimi di residui di alcune sostanze attive fitosanitarie su numerose categorie di prodotti vegetali e animali. Le modifiche riguardano sia aumenti o fissazioni di nuovi LMR per usi autorizzati nell'Unione, sia tolleranze all'importazione per prodotti trattati in Paesi terzi. Per alcune sostanze restano indicati limiti di determinazione analitica o riserve di dati, con riesame previsto entro il 6 luglio 2020 per la lambda-cialotrina e entro il 27 gennaio 2018 per il teflubenzurone nei prodotti di origine animale.

Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui di numerose sostanze attive fitosanitarie in o su determinati prodotti alimentari e mangimi.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile. Riguarda gli operatori della filiera alimentare e mangimistica interessati ai residui di antiparassitari su prodotti di origine vegetale e animale, nonché le importazioni da Paesi terzi per le quali siano richieste tolleranze all'importazione. Incide sui livelli massimi di residui (LMR) per aminopiralid, captano, ciazofamid, flutianil, kresoxim-metile, lambda-cialotrina, mandipropamide, piraclostrobin, spiromesifen, spirotetrammato, teflubenzurone e tetraconazolo, con esclusioni/precisazioni legate ai limiti di determinazione analitica e alle definizioni di residuo per singole sostanze.

Modifica dei livelli massimi di residui per diverse sostanze attive fitosanitarie

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La Commissione adotta la modifica sulla base delle domande degli operatori, delle valutazioni degli Stati membri e dei pareri dell'EFSA, ritenendo che gli aggiornamenti siano compatibili con la tutela della salute dei consumatori ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

Ambito e finalità della modifica

L'atto aggiorna gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 per numerose sostanze attive: captano, ciazofamid, kresoxim-metile, lambda-cialotrina, piraclostrobin, teflubenzurone, aminopiralid, mandipropamide, spiromesifen, spirotetrammato, tetraconazolo e flutianil. Le modifiche riguardano prodotti vegetali e animali, compresi alimenti trasformati, prodotti destinati ai mangimi e casistiche di importazione da Paesi terzi.

Domande presentate e base procedurale

Per diversi principi attivi sono state presentate domande di modifica degli LMR ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, in relazione a usi autorizzati su colture specifiche nell'Unione. Per alcune sostanze sono state inoltre presentate domande di tolleranza all'importazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, dello stesso regolamento, poiché gli impieghi autorizzati in Paesi terzi determinano residui superiori agli LMR vigenti e possono ostacolare gli scambi commerciali.

Gli Stati membri interessati hanno valutato le domande ai sensi dell'articolo 8 e hanno trasmesso le relazioni alla Commissione. L'EFSA ha esaminato tali relazioni e ha formulato pareri motivati, pubblicati e trasmessi ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri.

Risultati della valutazione scientifica

Per la maggior parte delle richieste l'EFSA ha concluso che le esigenze documentali erano soddisfatte e che, sulla base della valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei, le modifiche erano accettabili dal punto di vista della sicurezza alimentare. L'Autorità ha rilevato che né l'esposizione cronica attraverso il consumo di tutti gli alimenti potenzialmente contenenti tali sostanze, né l'esposizione acuta da elevato consumo dei prodotti interessati, evidenziano superamenti della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

Per alcuni casi specifici, tuttavia, sono emerse criticità:

  • per il piraclostrobin, i dati su cachi di Virginia, foglie di spinaci e simili e canne da zucchero non erano sufficienti per fissare nuovi LMR;
  • per le scarole, l'EFSA non ha raccomandato un aumento dell'LMR vigente per non escludere un rischio per i consumatori;
  • per la lambda-cialotrina, l'EFSA ha raccomandato valori allineati ai limiti Codex (CXL) per semi di soia e semi di girasole;
  • per il tetraconazolo, è stato raccomandato l'aumento degli LMR per grasso di pollame e uova di volatili a seguito dell'impiego su mangimi.

Modifiche più rilevanti degli allegati

L'allegato del regolamento sostituisce le colonne relative alle sostanze elencate negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 e introduce numerosi valori specifici per categoria merceologica. In diversi casi i nuovi valori coincidono con il limite di determinazione analitica, mentre in altri sono fissati valori più elevati per colture o prodotti selezionati.

Tra gli esempi principali figurano:

  • il captano su agrumi, frutta a guscio, pomacee, drupacee, uve, frutti di bosco, ortaggi, cereali e prodotti di origine animale;
  • il ciazofamid su patate, pomodori, cucurbitacee e altre colture orticole;
  • il kresoxim-metile su prodotti di origine animale e su alcune colture vegetali a seguito dell'uso sui mangimi;
  • la lambda-cialotrina su una vasta gamma di frutta, ortaggi, cereali, semi oleaginosi e prodotti animali;
  • il mandipropamide, lo spiromesifen, lo spirotetrammato e il tetraconazolo con LMR dedicati per colture alimentari e mangimistiche specifiche;
  • il flutianil, per il quale viene aggiunta una nuova colonna nell'allegato II con valori per numerosi prodotti vegetali e animali.

Dati mancanti, note e riesame

L'allegato contiene numerose note esplicative, particolarmente per la lambda-cialotrina, che segnalano lacune nelle informazioni sui metaboliti formatisi in sterilizzazione, sulla stabilità all'immagazzinamento e, in alcuni casi, sulle sperimentazioni sui residui o sui metodi di analisi. La Commissione si riserva di tenerne conto in sede di riesame qualora i dati siano presentati entro il 6 luglio 2020; in mancanza, il riesame avverrà sulla base della documentazione incompleta.

Per il teflubenzurone, è invece indicata una data diversa, 27 gennaio 2018, per la presentazione dei dati mancanti relativi ai prodotti di origine animale e agli studi di metabolismo nei ruminanti e nel pollame.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto di portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati sul quadro dei controlli ufficiali e della conformità dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei LMR negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005

L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l'allegato del regolamento. Sono quindi aggiornati i LMR per varie sostanze: nell'allegato II per captano, ciazofamid, kresoxim-metile, lambda-cialotrina, piraclostrobin e teflubenzurone; nell'allegato III, parte A, per aminopiralid, mandipropamide, spiromesifen, spirotetrammato e tetraconazolo.

Nuovi LMR e tolleranze all'importazione

Il regolamento recepisce aumenti di LMR e nuove tolleranze all'importazione per colture specifiche, in particolare per prodotti importati da Nigeria, Camerun, Indonesia, Brasile e Stati Uniti. Sono inclusi, tra gli altri, il mandipropamide nei semi di cacao, il piraclostrobin nel riso, nei chicchi di caffè, nei frutti della passione, nell'ananas, nei cachi di Virginia e nelle canne da zucchero, lo spiromesifen nei chicchi di caffè e il teflubenzurone in pompelmi e mandarini.

Valutazione EFSA e base scientifica delle modifiche

Le modifiche si fondano sulle domande presentate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 396/2005, sulle relazioni di valutazione degli Stati membri ai sensi dell'articolo 8 e sui pareri motivati dell'EFSA. La Commissione richiama espressamente che le modifiche risultano conformi ai criteri dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, tenuto conto della sicurezza dei consumatori e, se pertinente, degli animali.

Dati mancanti e condizioni per il riesame

Per alcune sostanze e colture l'EFSA ha segnalato lacune informative o la necessità di dati di conferma. In particolare, per la lambda-cialotrina la Commissione terrà conto delle informazioni mancanti sui metaboliti formatisi in sterilizzazione e sulla stabilità all'immagazzinamento se presentate entro il 6 luglio 2020; in mancanza, il riesame avverrà comunque tenendo conto della carenza di dati. Per il teflubenzurone, la Commissione terrà conto dei dati mancanti sui metodi di analisi per prodotti di origine animale e sugli studi del metabolismo nei ruminanti e nel pollame se presentati entro il 27 gennaio 2018.

Definizioni di residuo e note tecniche

L'allegato contiene note che specificano definizioni diverse di residuo per talune combinazioni sostanza/codice, ad esempio per captano, kresoxim-metile, lambda-cialotrina, spirotetrammato e teflubenzurone. In molti casi i valori riportati corrispondono al limite di determinazione analitica; sono inoltre presenti note sulla liposolubilità e rinvii all'allegato I per l'elenco completo dei prodotti interessati.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareantiparassitariresidui chimicicommercio internazionalemangimi

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