Regolamento (UE) 2019/1026
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1026 della Commissione, del 21 giugno 2019, sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all'utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio di informazioni e l'archiviazione di tali informazioni conformemente al codice doganale dell'Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce le regole tecniche comuni per i principali sistemi elettronici doganali dell’Unione previsti dal codice doganale dell’Unione. Definisce struttura, funzioni, autenticazione, interconnessioni, migrazione dei dati, manutenzione, continuità operativa e sicurezza dei sistemi. Include anche disposizioni sulla protezione dei dati personali, sulla ripartizione delle responsabilità tra Commissione e Stati membri e sui rimedi operativi in caso di guasto temporaneo.
Disposizioni tecniche per lo sviluppo, la manutenzione e l'utilizzo dei sistemi elettronici doganali dell’UE previsti dal codice doganale dell’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica ai sistemi elettronici sviluppati o aggiornati nell’ambito della decisione di esecuzione (UE) 2016/578: sistema di decisioni doganali, UUM&DS, EBTI, EORI e AEO. Riguarda la Commissione, gli Stati membri, le autorità doganali, gli operatori economici e le altre persone che utilizzano tali sistemi per domande, decisioni, consultazioni, archiviazione e autenticazione; include i componenti comuni sviluppati a livello unionale e i componenti nazionali eventualmente istituiti dagli Stati membri. Si applica in tutta l’Unione ed è direttamente applicabile; disciplina anche il trattamento di dati personali con riferimento al GDPR e al regolamento (UE) 2018/1725, e sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1026 della Commissione: disposizioni tecniche sui sistemi elettronici doganali
Il regolamento attua il codice doganale dell’Unione precisando il quadro tecnico e organizzativo dei sistemi elettronici utilizzati per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni doganali. Il testo si colloca nel contesto del programma di lavoro della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 e sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 per coordinare in modo unitario sviluppo, uso, manutenzione, sicurezza e protezione dei dati dei principali sistemi doganali digitali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai sistemi elettronici relativi a decisioni doganali, UUM&DS, EBTI, EORI e AEO, sviluppati o aggiornati nell’ambito dei rispettivi progetti previsti dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/578. Coinvolge la Commissione, gli Stati membri, le autorità doganali, gli operatori economici e le altre persone che presentano domande, ricevono decisioni o accedono ai sistemi; disciplina sia i componenti comuni a livello unionale sia i componenti nazionali eventualmente istituiti dagli Stati membri.
Definizioni e coordinamento istituzionale
Ai fini del regolamento, sono centrali le nozioni di "componente comune" e "componente nazionale". La Commissione e gli Stati membri devono designare punti di contatto per ciascun sistema elettronico, al fine di garantire uno sviluppo, un funzionamento e una manutenzione coordinati; devono inoltre comunicarsi tempestivamente le modifiche dei dati di contatto.
Sistema di decisioni doganali
Il sistema di decisioni doganali consente la comunicazione tra Commissione, Stati membri, operatori economici e altre persone per la presentazione e il trattamento delle domande e delle decisioni doganali, nonché per la gestione delle autorizzazioni (modifiche, revoche, sospensioni e annullamenti). I componenti comuni comprendono il portale UE per gli operatori commerciali, il sistema centrale di gestione delle decisioni doganali e i servizi di riferimento per i clienti; gli Stati membri possono istituire anche un portale nazionale e un sistema nazionale.
L’articolo 5 elenca in modo tassativo le autorizzazioni trattabili tramite il sistema, tra cui:
- semplificazione della determinazione degli importi inclusi nel valore in dogana delle merci;
- garanzia globale, con eventuale riduzione o esonero;
- dilazione del pagamento del dazio;
- gestione delle strutture di deposito per custodia temporanea;
- autorizzazione a servizi regolari di trasporto marittimo;
- status di emittente autorizzato;
- ricorso regolare alla dichiarazione semplificata;
- sdoganamento centralizzato;
- iscrizione dei dati nelle scritture del dichiarante, anche per l’esportazione;
- autovalutazione;
- status di pesatore autorizzato di banane;
- regimi di perfezionamento attivo, perfezionamento passivo, uso finale e ammissione temporanea;
- gestione di depositi doganali;
- status di destinatario autorizzato TIR;
- status di speditore autorizzato, destinatario autorizzato e uso di sigilli di modello particolare nel transito unionale;
- dichiarazione di transito con dati ridotti;
- uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana.
I componenti comuni sono utilizzati per le domande e autorizzazioni con effetti in più Stati membri; uno Stato membro può tuttavia decidere di usare i componenti comuni anche per casi con effetti limitati al proprio territorio. Il sistema non può essere utilizzato per domande o decisioni diverse da quelle elencate.
Accesso e autenticazione
L’accesso degli operatori economici e delle altre persone ai componenti comuni del sistema di decisioni doganali avviene tramite UUM&DS. I rappresentanti doganali devono avere la delega registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema nazionale di gestione dell’identità e dell’accesso. Per i funzionari degli Stati membri l’autenticazione avviene tramite i servizi di rete forniti dalla Commissione; per il personale della Commissione tramite UUM&DS o tali servizi di rete.
Portali e sistemi di gestione delle decisioni
Il portale UE è il punto di accesso al sistema per gli operatori e interagisce con il sistema centrale e, se esistenti, con i sistemi nazionali. Il sistema centrale è usato dalle autorità doganali per trattare le domande, verificare le condizioni di accettazione e adottare decisioni; esso serve anche per le consultazioni tra autorità doganali di Stati membri diversi prima dell’adozione della decisione. I servizi di riferimento destinati ai clienti archiviano centralmente i dati relativi alle autorizzazioni e ne consentono consultazione, riproduzione e convalida da parte di altri sistemi elettronici.
Migrazione dei dati
I dati delle autorizzazioni rilasciate dal 1° maggio 2016, o concesse ai sensi dell’articolo 346 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, se ancora valide e idonee a produrre effetti in più Stati membri, devono essere trasferiti e archiviati nel sistema di decisioni doganali entro il 1° maggio 2019. Gli Stati membri possono estendere la migrazione anche ad autorizzazioni con effetti solo nazionali. I dati trasferiti devono rispettare i requisiti informativi dell’allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e dell’allegato A del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Sistema UUM&DS
Il sistema UUM&DS è la piattaforma trasversale per l’autenticazione e la verifica dell’accesso degli operatori economici e del personale della Commissione ai sistemi di decisioni doganali, EBTI, EORI e AEO. È composto da un sistema di gestione dell’accesso e da un sistema di gestione amministrativa; gli Stati membri istituiscono un proprio sistema nazionale di gestione dell’identità e dell’accesso per assicurare registrazione e archiviazione sicura dei dati identificativi e lo scambio sicuro di tali dati firmati e criptati.
Sistema EBTI
Il sistema delle informazioni tariffarie vincolanti europee è destinato alla gestione delle domande ITV e delle decisioni ITV, degli eventi successivi che incidono sulla domanda o sulla decisione originaria, nonché al controllo dell’utilizzo obbligatorio e dell’uso esteso delle ITV. È articolato in portale UE, sistema centrale e capacità di monitoraggio; gli Stati membri possono istituire sistemi nazionali ITV e portali nazionali, con interazione con il sistema centrale. Il sistema è utilizzato anche per gli adempimenti previsti dagli articoli 16, 17, 21 e 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, compresa la comunicazione dei quantitativi che determinano la fine del periodo di uso esteso.
Sistema EORI
Il sistema EORI assicura la registrazione e l’identificazione univoca, a livello dell’Unione, degli operatori economici e delle altre persone. Riceve i dati EORI comunicati dagli Stati membri, li archivia centralmente e li mette a disposizione degli Stati membri; consente inoltre l’accesso online ai dati archiviati e interagisce con gli altri sistemi elettronici che utilizzano il numero EORI. Gli Stati membri possono istituire sistemi nazionali EORI, interconnessi con il sistema centrale.
Sistema AEO
Il sistema AEO è utilizzato per presentare, scambiare, trattare e archiviare le domande e decisioni relative allo status di operatore economico autorizzato, nonché gli eventi successivi che incidono sulla decisione originaria. Il sistema comprende un portale UE e un sistema centrale; gli Stati membri possono istituire anche portali e sistemi nazionali. Le autorità doganali lo utilizzano anche per adempiere agli obblighi previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e per registrare le consultazioni pertinenti.
Funzionamento, manutenzione e guasti temporanei
La Commissione sviluppa, testa, utilizza e gestisce i componenti comuni; gli Stati membri fanno lo stesso per i componenti nazionali e devono garantirne la compatibilità con quelli comuni. La manutenzione dei componenti comuni spetta alla Commissione, quella dei componenti nazionali agli Stati membri; entrambe le parti devono garantire il funzionamento ininterrotto dei sistemi. La Commissione può modificare i componenti comuni in caso di malfunzionamenti o per introdurre nuove funzionalità, informando gli Stati membri; questi ultimi devono comunicare modifiche nazionali che possano incidere sui componenti comuni. In caso di guasto temporaneo dei sistemi elettronici, gli operatori presentano le informazioni con i mezzi stabiliti dagli Stati membri, anche al di fuori dei procedimenti informatici, e le autorità doganali devono reinserirle nei sistemi entro sette giorni dalla riattivazione.
Protezione dei dati, proprietà e sicurezza
I dati personali trattati nei sistemi elettronici sono utilizzati per l’attuazione della normativa doganale e devono rispettare il regolamento (UE) 2016/679 e il regolamento (UE) 2018/1725. Gli Stati membri devono mantenere aggiornati i dati nazionali e farli corrispondere ai dati dei componenti comuni. L’accesso e il trattamento sono limitati ai soggetti coinvolti nella specifica domanda o decisione, con una disciplina dedicata per i dati EBTI.
La Commissione è proprietaria dei componenti comuni, mentre gli Stati membri sono proprietari dei componenti nazionali. Entrambi devono adottare misure di sicurezza contro accessi non autorizzati, inserimenti illeciti, consultazioni, modifiche o cancellazioni non autorizzate e devono rilevare tali attività; devono inoltre informarsi reciprocamente su violazioni o sospette violazioni della sicurezza. È prevista una valutazione dei componenti, con particolare riguardo a sicurezza, integrità e riservatezza dei dati, e i risultati devono essere condivisi tra Commissione e Stati membri.
Disposizioni finali
Il regolamento abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Ambito dei sistemi coperti
Il regolamento disciplina cinque sistemi: decisioni doganali, UUM&DS, EBTI, EORI e AEO, tutti sviluppati o aggiornati nel quadro della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.
Definizioni essenziali e punti di contatto
Sono definiti i concetti di "componente comune" e "componente nazionale". La Commissione e gli Stati membri designano punti di contatto per ciascun sistema elettronico e si comunicano reciproche modifiche ai dati di contatto.
Sistema di decisioni doganali
Il sistema consente la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande e decisioni relative a specifiche autorizzazioni doganali elencate all’articolo 5, tra cui garanzie globali, dilazione del pagamento, depositi temporanei e doganali, sdoganamento centralizzato, regimi speciali, TIR e transito unionale. È composto da portale UE, sistema centrale e servizi di riferimento; gli Stati membri possono istituire portale e sistema nazionali.
Autenticazione e accesso al sistema decisioni doganali
L’accesso degli operatori economici e delle altre persone ai componenti comuni avviene tramite UUM&DS; i rappresentanti doganali devono avere la delega registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema nazionale di identità e accesso. I funzionari degli Stati membri usano i servizi di rete della Commissione, mentre il personale della Commissione usa UUM&DS o i servizi di rete.
Migrazione dei dati delle autorizzazioni
I dati delle autorizzazioni rilasciate dal 1° maggio 2016 o concesse ai sensi dell’articolo 346 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, se ancora valide e con impatti in più Stati membri, devono essere trasferiti e archiviati nel sistema di decisioni doganali entro il 1° maggio 2019. Gli Stati membri possono estendere la migrazione anche ad autorizzazioni con impatto solo nazionale.
Sistema UUM&DS
Il sistema supporta autenticazione e verifica dell’accesso degli operatori economici e della Commissione ai componenti comuni di decisioni doganali, EBTI, EORI e AEO. Comprende un sistema di gestione dell’accesso e un sistema di gestione amministrativa; gli Stati membri istituiscono un sistema nazionale di gestione dell’identità e dell’accesso.
Sistema EBTI
Il sistema gestisce domande e decisioni ITV, gli eventi successivi che incidono sulle decisioni, il controllo dell’uso obbligatorio delle ITV e la gestione dell’uso esteso. Si articola in portale UE, sistema centrale e capacità di monitoraggio; gli Stati membri possono istituire portali e sistemi nazionali ITV.
Sistema EORI
Il sistema assicura la registrazione e l’identificazione univoca a livello unionale degli operatori economici e di altre persone. Riceve, archivia centralmente e rende disponibili i dati EORI, interagendo con gli altri sistemi elettronici in cui si utilizza il numero EORI.
Sistema AEO
Il sistema consente la presentazione e gestione delle domande e autorizzazioni AEO e degli eventi successivi. Prevede portale UE e sistema centrale, con eventuali componenti nazionali; il portale UE e i sistemi nazionali facilitano lo scambio di informazioni con le autorità doganali.
Sviluppo, manutenzione e continuità operativa
I componenti comuni sono sviluppati, testati, utilizzati e gestiti dalla Commissione; i componenti nazionali dagli Stati membri, che devono garantirne la compatibilità. Commissione e Stati membri curano manutenzione e funzionamento ininterrotto; la Commissione può modificare i componenti comuni in caso di guasti o per nuove funzionalità.
Guasto temporaneo e soluzioni alternative
In caso di guasto temporaneo dei sistemi elettronici, operatori economici e altre persone trasmettono le informazioni con i mezzi stabiliti dagli Stati membri, anche non informatici. Le informazioni devono poi essere immesse nei sistemi entro sette giorni dalla riattivazione; Commissione e Stati membri si informano reciprocamente dei guasti.
Protezione, aggiornamento e limitazione dei dati
I dati personali sono trattati per l’attuazione della normativa doganale, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725. Gli Stati membri devono mantenere aggiornati i dati nazionali e allineati a quelli dei componenti comuni; l’accesso e il trattamento sono limitati ai soggetti coinvolti nella specifica domanda o decisione, con regole particolari per EBTI.
Proprietà, sicurezza e valutazione
La Commissione è proprietaria dei componenti comuni e gli Stati membri di quelli nazionali. Entrambi devono adottare misure di sicurezza contro accessi non autorizzati, alterazioni e cancellazioni, e informarsi su violazioni o sospette violazioni. Sono previste valutazioni dei componenti per sicurezza, integrità e riservatezza dei dati.
Abrogazione ed entrata in vigore
Il regolamento abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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