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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1027

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1027 della Commissione, del 21 giugno 2019, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Tiroler Speck» (IGP)

Normativa europea32019R1027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare dell’IGP «Tiroler Speck», confermando in particolare la disciplina dell’etichettatura. La Commissione tiene conto dell’accordo raggiunto tra Austria e Italia nell’ambito della procedura di opposizione, che mantiene il divieto di tradurre la denominazione protetta e chiarisce l’uso di termini descrittivi aggiuntivi. Il documento unico consolidato è allegato al regolamento e la modifica diventa applicabile in modo diretto in tutti gli Stati membri.

Approva la modifica non minore del disciplinare dell’IGP «Tiroler Speck», con consolidamento delle norme di etichettatura e pubblicazione del documento unico aggiornato.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione registrata «Tiroler Speck» come indicazione geografica protetta (IGP) dell’Austria, agli operatori che producono, confezionano, etichettano e commercializzano il prodotto nella zona geografica del Land del Tirolo. Incide in particolare sulle modalità di etichettatura delle unità confezionate pronte alla vendita e sulle condizioni d’uso di denominazioni descrittive, termini generici e marchi privati. La disciplina riguarda la modifica approvata dalla Commissione a seguito della procedura avviata dall’Austria e dell’opposizione dell’Italia, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica del disciplinare dell’IGP "Tiroler Speck"

Il regolamento di esecuzione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione registrata "Tiroler Speck" (IGP), nell’ambito della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La Commissione prende atto dell’accordo intervenuto tra Austria e Italia in seguito all’opposizione presentata dall’Italia e conclude per l’approvazione della modifica come risultante da tale accordo.

Procedura di modifica e opposizione

La domanda austriaca era stata esaminata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché le modifiche non erano minori ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2. Successivamente l’Italia ha presentato opposizione, sostenendo che l’autorizzazione alla traduzione della denominazione protetta, anche in combinazione con la forma tedesca, avrebbe potuto danneggiare l’esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima, ossia "Südtiroler Speck/Speck Alto Adige (IGP)".

Esito delle consultazioni tra Austria e Italia

Ritenuta ricevibile l’opposizione, la Commissione ha invitato Austria e Italia a consultazioni per tre mesi. Le parti hanno poi raggiunto un accordo: le norme di etichettatura del disciplinare devono mantenere il divieto di utilizzare traduzioni della denominazione protetta. La Commissione considera tale accordo sostitutivo della domanda di modifica per la parte relativa all’etichettatura; le modifiche così risultanti non sono considerate sostanziali e riportano alla forma originaria le disposizioni contestate.

Etichettatura del prodotto

Il disciplinare consolidato prevede che ciascuna unità confezionata pronta alla vendita riporti, in posizione prominente e in caratteri leggibili e indelebili, il codice dell’azienda, il codice identificativo del lotto (numero del lotto o data) e la denominazione dell’IGP "Tiroler Speck". La denominazione non può essere tradotta in altre lingue.

Il termine "indicazione geografica protetta" e/o l’abbreviazione "IGP" deve seguire immediatamente la denominazione e può figurare anche in una lingua di uso comune diversa dal tedesco, in sostituzione o in aggiunta alla versione tedesca.

Termini descrittivi e indicazioni aggiuntive

Sono ammessi termini descrittivi del prodotto, compreso il taglio delle carni utilizzate (ad esempio "spalla", "carré", "pancetta" o le forme composte "speck di spalla", "speck di carré", "speck di pancetta"), anche nella lingua di uso comune del paese di commercializzazione. Tuttavia tali termini devono essere chiaramente distinti dalla denominazione IGP "Tiroler Speck"; il disciplinare indica, come criterio, la possibile collocazione su righe diverse sufficientemente distanziate, fermo restando che nelle etichette tecniche ciò potrebbe non essere sempre possibile per ragioni di spazio.

Non è consentita alcuna traduzione dei riferimenti alla regione del Tirolo in quanto luogo di origine. Può invece essere menzionata la regione del produttore situata all’interno della zona geografica delimitata, a condizione che tale indicazione sia distinta dall’IGP e dal termine "indicazione geografica protetta" e/o dall’abbreviazione "IGP". Sono inoltre ammessi nomi, ragioni sociali e marchi privati purché la presentazione complessiva non sia ingannevole.

Contenuto del disciplinare consolidato

L’allegato riproduce il documento unico consolidato dell’IGP "Tiroler Speck". Il prodotto è qualificato come preparazione suina tradizionale della classe 1.2 (prodotti a base di carne), ottenuta da tagli disossati quali coscia, lombata, pancetta, spalla o collo, salata a secco, aromatizzata con spezie, salmistrata, affumicata a freddo e asciugata all’aria.

La zona geografica è il Land del Tirolo. Tutte le fasi della produzione, dalla salatura al prodotto finale, devono svolgersi in tale zona. Il disciplinare prevede anche che l’affettatura sia eseguita da uno specialista qualificato, il "Tiroler Speckmeister", o sotto la sua supervisione, e che le unità confezionate siano prodotte esclusivamente all’interno dell’azienda o del gruppo di aziende produttore. Il confezionamento deve avvenire nella zona geografica definita per ridurre i rischi di ossidazione, disseccamento o deterioramento microbiologico.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L’articolo 1 approva le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per la denominazione «Tiroler Speck» (IGP), come modificate dal presente regolamento. Il documento unico consolidato è riprodotto nell’allegato.

Etichettatura dell’IGP e divieto di traduzione

Nel disciplinare consolidato ciascuna unità confezionata pronta alla vendita deve riportare, in posizione prominente e in caratteri leggibili e indelebili, il codice dell’azienda, un codice identificativo del lotto (numero del lotto o data) e la denominazione «Tiroler Speck». La denominazione non può essere tradotta in altre lingue. Il termine «indicazione geografica protetta» e/o l’abbreviazione «IGP» deve seguire immediatamente la denominazione e può figurare anche in una lingua di uso comune diversa dal tedesco.

Uso di termini descrittivi e indicazione della regione

Sono ammessi termini descrittivi del prodotto, compreso il taglio delle carni utilizzate, anche nella lingua di uso comune del paese di commercializzazione, purché restino chiaramente distinti da «Tiroler Speck». Non è consentita alcuna traduzione dei riferimenti alla regione del Tirolo come luogo di origine. Può essere indicata anche la regione del produttore situata nella zona geografica delimitata, a condizione che sia distinta dall’IGP e dal termine «indicazione geografica protetta»/«IGP».

Uso di nomi, ragioni sociali e marchi privati

È consentito l’uso di nomi, ragioni sociali e marchi privati, purché la presentazione complessiva non induca in errore il consumatore.

Contesto procedurale e opposizione

La Commissione ha esaminato la domanda dell’Austria ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica non era minore, la domanda è stata pubblicata e successivamente è stata presentata opposizione dall’Italia, fondata sul rischio di pregiudizio per una denominazione omonima o parzialmente omonima (Südtiroler Speck/Speck Alto Adige IGP). Le parti hanno poi raggiunto un accordo che ha sostituito la domanda di modifica per quanto riguarda le norme di etichettatura.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheetichettatura alimentareprodotti agricoli e alimentariprocedura di modifica del disciplinaretutela delle denominazioni di origine

Testo integrale

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