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Sentenza

Sentenza n. 1250/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. ISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Deliberazione dipartimentale del 1° luglio 2021 di non scorrere la graduatoria per il reclutamento di un professore ordinario, già annullata dal Consiglio di Stato, e condotte successive dell’Università nella fase di attuazione della sentenza e di avvio della presa di servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata nella procedura bandita il 27 marzo 2020 per un posto di professore universitario di I fascia in Medicina interna, ha chiesto il risarcimento dei danni da mancata assunzione, quantificati in almeno 239.899,04 euro oltre interessi e rivalutazione, comprendenti stipendi e indennità non percepiti e danno curricolare. Ha distinto due periodi: per il 2021-2023, ha imputato il mancato reclutamento alla deliberazione del Dipartimento del 1° luglio 2021, che aveva escluso lo scorrimento dopo la rinuncia del vincitore; tale deliberazione e gli atti connessi erano stati annullati dal Consiglio di Stato con sentenza n. 134/2024, passata in giudicato il 4 luglio 2024. Per il 2024, ha attribuito la mancata presa di servizio a condotte dilatorie e scorrette dell’Ateneo, che non avrebbe fornito chiarimenti adeguati sull’incarico assistenziale e di ricerca, sulle risorse e sul personale disponibili. L’Università, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, aveva deliberato l’assunzione con decorrenza dal 1° novembre 2024; la ricorrente non aveva preso servizio e, dopo una diffida, era stata dichiarata decaduta con decreto rettorale del 2 dicembre 2024, non impugnato.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente la domanda risarcitoria. Quanto al 2024, ha escluso il nesso causale tra condotta dell’Ateneo e mancata assunzione: dagli atti risultava che l’Università aveva deliberato l’assunzione, indicato l’incarico assistenziale prospettato e fornito ulteriori informazioni, inclusi i riferimenti organizzativi e gli insegnamenti vacanti. La mancata presa di servizio è stata quindi ricondotta alla scelta della ricorrente, seguita dalla decadenza non impugnata. Quanto al 2021-2023, il Collegio ha ritenuto che la condotta successiva della ricorrente consentisse di presumere che non avrebbe preso servizio neppure nel periodo precedente, ove l’assunzione fosse stata resa possibile. La ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare circostanze, quali una maggiore convenienza dell’assunzione in quel triennio rispetto al 2024 o le attività lavorative concorrenti svolte, idonee a dimostrare una diversa scelta; non lo ha fatto. La domanda è stata pertanto respinta per difetto di prova del nesso causale e in applicazione del principio di cui all’art. 1227, comma 2, c.c., relativo ai danni evitabili con l’ordinaria diligenza. Spese integralmente compensate per l’obiettiva peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 5, c.p.a.

    La ricorrente invoca il ristoro dei danni da mancata assunzione, che consisterebbero nella mancata percezione dello stipendio e delle altre indennità, oltre al danno curricolare, in relazione a due fasi distinte del suo rapporto di lavoro con l’Università di -OMISSIS-

    La domanda risarcitoria è proposta ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a.; il TAR la esamina nel merito e la respinge per difetto di prova del nesso causale.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    Ne consegue l’infondatezza della domanda risarcitoria per difetto di prova del nesso di causalità tra la condotta dell’Ateneo e il danno lamentato dalla ricorrente, potendosi ricondurre la vicenda all’ambito applicativo dell’art. 1227, comma 2, del codice civile, a mente del quale “Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.

    La domanda risarcitoria non è accoglibile quando la condotta del danneggiato consente di ritenere che avrebbe comunque evitato l’assunzione e non vengono provati elementi idonei a dimostrare una scelta diversa; il pregiudizio evitabile con l’ordinaria diligenza non è risarcibile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone interessate.

    La disposizione è applicata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le persone interessate.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone interessate.

    La disposizione è richiamata insieme alla normativa nazionale quale presupposto per tutelare i diritti o la dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella domanda di risarcimento per mancata assunzione conseguente all’illegittimo mancato scorrimento di una graduatoria, l’annullamento dell’atto lesivo non dimostra da solo il nesso causale tra condotta amministrativa e danno: occorre verificare se l’interessato avrebbe effettivamente preso servizio e se la mancata assunzione sia invece riconducibile a una sua scelta.
  • La condotta successiva dell’interessato, che non prende servizio nonostante la deliberazione di assunzione e le informazioni fornite dall’amministrazione, può costituire un elemento presuntivo rilevante per valutare se avrebbe accettato l’incarico anche in un periodo precedente; per superare tale inferenza occorre allegare e provare circostanze concrete idonee a dimostrare una diversa scelta.
  • Ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., non sono risarcibili i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza; l’assenza di prova che il danneggiato avrebbe accettato l’assunzione impedisce di imputare all’amministrazione il danno da mancata percezione delle retribuzioni.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoPerdita di chance e quantificazione del dannoConcorsi pubblici
RamiResponsabilità della pubblica amministrazionePubblico impiego e concorsi
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivo

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