Cassazione Civile, Ordinanza n. 13025/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da tre distinti avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relativi agli anni d'imposta 2003, 2004 e 2005. Dopo un articolato contenzioso culminato in una sentenza della Corte di cassazione che aveva cassato senza rinvio la decisione di merito dichiarando inammissibili i ricorsi originari, la società contribuente presentava istanze di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, versando anche la prima rata. L'Agenzia delle entrate rigettava però le domande, ritenendo esclusi dalla definizione i rapporti già esauriti alla data del 24 ottobre 2018 e, in particolare, le liti già regolate da sentenze della Corte di cassazione senza rinvio. Contro tali provvedimenti di diniego la società proponeva tre ricorsi per cassazione, affidati a tre motivi ciascuno. Successivamente, prima dell'adunanza camerale, la ricorrente e il suo difensore, con accettazione dell'Agenzia, depositavano rinuncia ai ricorsi, dichiarando che la definizione agevolata si era perfezionata in relazione al giudizio concernente la cartella di pagamento relativo al medesimo rapporto tributario controverso.
La decisione
La Corte ha preso atto della rituale rinuncia ai ricorsi, intervenuta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dalla parte, dal difensore e dalla controricorrente per accettazione. Di conseguenza ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e ha compensato le spese di lite. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, perché la declaratoria di estinzione esclude tale conseguenza.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 119 del 2018
La norma è richiamata come base della domanda di definizione agevolata presentata dalla contribuente per le liti tributarie oggetto di causa.
art. 390, comma 2, c.p.c.
La rinuncia al ricorso è ritenuta rituale perché intervenuta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dalla parte e dal difensore, con accettazione della controparte.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte afferma che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'ulteriore contributo unificato dovuto dalla parte impugnante non vittoriosa.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se formulata prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dalla parte e dal difensore con accettazione della controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso, la Corte provvede alla compensazione delle spese di lite se ne ricorrono i presupposti o se ciò è disposto nel provvedimento.
- La declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia esclude l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Come è indicizzato
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