Sentenza del 19/07/2016 n. 6313 - Comm. Trib. Prov. Milano
REGISTRO - Rimborsi - Cessazione di locazione - Prova - Spettanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decisione ha riconosciuto il diritto al rimborso, ritenendo sufficiente la prova della cessazione della locazione e della non utilizzazione dei locali. Il riconoscimento è stato ritenuto ancor più fondato in assenza di elementi idonei a dimostrare il permanere del rapporto locativo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la locazione fosse cessata alla data indicata e che i locali non fossero più stati utilizzati. Pertanto, chiedeva il rimborso dell'imposta di registro versata in relazione al periodo successivo alla cessazione del rapporto. La questione centrale riguardava la sufficienza della prova della cessazione della locazione e della mancata utilizzazione degli immobili.
Massime di principio
- Per ottenere il rimborso dell'imposta di registro relativa a una locazione, è essenziale fornire una prova idonea e documentata della cessazione del contratto alla data indicata.
- La dimostrazione della mancata utilizzazione dei locali rafforza la richiesta di rimborso, soprattutto quando è coerente con la cessazione del rapporto locativo.
- Se l'Amministrazione non dimostra o non dispone di elementi che attestino la prosecuzione della locazione, la prova fornita dal contribuente può risultare sufficiente.
- In situazioni analoghe, è opportuno conservare documenti quali disdetta, risoluzione consensuale, verbale di riconsegna, comunicazioni alle parti e prove dell'effettivo rilascio dell'immobile.
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