Sentenza n. 1002/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- in data 14 gennaio 2025, comunicato il 21 gennaio 2025 e notificato il 4 febbraio 2025, tramite il quale il Comando Forze Operative Sud ha disposto il non accoglimento della proposta di reimpiego per situazioni di particolare gravità (a cura del Cte di Corpo); - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque lesivi dei diritti del ricorrente; - per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2 settembre 2025: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- in data 15 luglio 2025, con cui il Dipartimento Impiego del Personale dell’Esercito, in esecuzione dell’ordinanza n. 161/2025 del T.A.R. Puglia - Bari, ha disposto il non accoglimento della proposta di reimpiego per situazioni di particolare gravità (a cura del Cte di Corpo); - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque lesivi dei diritti del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, originario e confermato in sede di riesame, della proposta di reimpiego definitivo per situazioni di particolare gravità ai sensi del paragrafo 5.4.4 della Direttiva P-001
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già assegnato temporaneamente ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. 151/2001 presso una sede prossima ai propri interessi familiari, aveva chiesto il reimpiego definitivo in tale sede. La proposta del Comandante di Corpo era stata respinta dal Comando Forze Operative Sud e, dopo l’ordinanza cautelare del TAR che aveva rilevato l’insufficienza della motivazione, l’Amministrazione aveva confermato il diniego con una motivazione più articolata. Il militare ha dedotto violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e del paragrafo 5.4.4 della Direttiva P-001, eccesso di potere per incongruità, illogicità e irragionevolezza, omessa valutazione comparativa degli interessi, mancata considerazione delle esigenze e delle tutele dei figli minori, difetto di istruttoria e violazione del buon andamento. Ha rappresentato difficoltà economiche connesse agli obblighi di mantenimento dei figli, alla distanza tra la sede di appartenenza e il luogo degli interessi familiari, alla necessità di mantenere i rapporti genitoriali e alle condizioni di salute della madre, deceduta durante il giudizio. Ha inoltre richiamato la disponibilità di posizioni organiche nella sede richiesta e il parere favorevole del Comandante di Corpo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha qualificato il reimpiego per situazioni di particolare gravità previsto dal paragrafo 5.4.4 della Direttiva P-001 come istituto eccezionale, atipico e residuale, volto a fronteggiare situazioni personali o familiari di particolare gravità non adeguatamente tutelabili mediante gli strumenti ordinari. L’Amministrazione dispone di amplissima discrezionalità e il diniego è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento. Nel caso concreto, il giudice ha ritenuto non irragionevole la valutazione amministrativa secondo cui le difficoltà economiche derivavano da vicende personali e da obblighi di mantenimento non eccezionali, comuni a numerosi militari in situazioni analoghe, e non integravano il requisito della particolare gravità. La concessione del beneficio avrebbe potuto determinare una disparità di trattamento rispetto ad altri militari cui erano state respinte richieste analoghe. Il parere favorevole del Comandante di Corpo non vincolava l’organo sovraordinato competente alla decisione definitiva, la cui competenza risponde anche all’esigenza di assicurare uniformità di trattamento nell’intera Forza Armata. Il TAR ha inoltre ritenuto non decisiva la disponibilità organica nella sede richiesta, poiché l’utile collocabilità non costituisce presupposto del beneficio; in ogni caso, l’Amministrazione aveva indicato una situazione di sottoalimentazione del 22% in entrambe le sedi. Le condizioni di salute della madre non risultavano rappresentate nella proposta originaria e, comunque, la madre era deceduta in corso di causa. Le motivazioni del diniego rinnovato sono state quindi ritenute puntuali, articolate e immuni da manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione è stato ritenuto rispettato dal diniego rinnovato, che esponeva puntualmente le ragioni della non eccezionalità delle difficoltà rappresentate e della necessità di evitare disparità di trattamento.
paragrafo 5.4.4 Direttiva P-001, ed. 2021
La disposizione disciplina il reimpiego definitivo dei militari per situazioni personali o familiari di particolare gravità; l’istituto è eccezionale, atipico e residuale, rimesso all’ampia discrezionalità dell’Amministrazione.
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
L’assegnazione temporanea costituisce uno strumento distinto dal reimpiego definitivo per particolare gravità e non fonda, di per sé, un diritto alla stabilizzazione presso la sede temporanea.
art. 147 c.c.
Gli obblighi di mantenimento della prole gravanti sui genitori sono stati considerati obblighi legali ordinari, non sufficienti, da soli, a integrare una situazione eccezionale di particolare gravità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il reimpiego del personale militare per situazioni personali o familiari di particolare gravità previsto dalla Direttiva P-001 è un istituto eccezionale, atipico e residuale, applicabile quando la situazione concreta, non adeguatamente tutelabile mediante gli strumenti ordinari, presenti una gravità tale da giustificare il trasferimento in deroga alla disciplina ordinaria.
- L’ampia discrezionalità dell’Amministrazione militare nella valutazione delle richieste di reimpiego per particolare gravità è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
- Le difficoltà economiche derivanti da separazione, obblighi di mantenimento dei figli, debiti o distanza dalla sede familiare non integrano necessariamente una situazione di particolare gravità, soprattutto quando risultino comuni o analoghe a quelle di numerosi altri militari e non siano accompagnate da circostanze eccezionali, quali un grave danno o un imminente pericolo per il militare o i suoi familiari.
- La concessione di un reimpiego eccezionale non può determinare una disparità di trattamento rispetto a militari che versino in situazioni analoghe; l’esigenza di uniformità nell’impiego dell’intera Forza Armata giustifica la competenza dell’organo sovraordinato e impedisce che il parere favorevole del Comandante di Corpo sia di per sé vincolante.
- La disponibilità di posti o la parità dei livelli di sottoalimentazione tra sede di provenienza e sede richiesta non impongono l’accoglimento della domanda, poiché l’utile collocabilità organica non costituisce presupposto del reimpiego per particolare gravità.
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