Cassazione Penale, Sentenza n. 16881/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto di confisca dei beni disposto nei confronti di P. N. Mazzagatti e di beni intestati a suoi familiari, deducendo che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto la "pericolosità sociale" del proposto persistente anche nel periodo indicato dalla Corte di cassazione (anni 2009-2017) senza rispettare il mandato di verificare specificamente la correlazione temporale fra la qualificata pericolosità mafiosa e le acquisizioni patrimoniali. Denunciavano violazione dell'art. 29 e dell'art. 4 e 16 d.lgs. n. 159/2011 e mancata o apparente motivazione: la Corte distrettuale avrebbe fatto ricorso a presunzioni (es. presunta gestione familiare durante periodi di libertà) e a condanne pregresse non decisive, senza dimostrare concretamente che gli incrementi patrimoniali successivi al 2009 derivassero da reimpiego di proventi illeciti o dall'uso di metodi mafiosi, e senza distinguere fra beni acquisiti prima e dopo il 2009
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in parte importante: ha annullato il decreto impugnato e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Messina, rilevando che il giudice del rinvio non aveva adempiuto al preciso mandato contenuto nelle precedenti pronunce di legittimità (verifica della persistenza della pericolosità nel periodo 2009-2017 e correlazione temporale con le acquisizioni), aveva motivato in modo apparente e non aveva dato idonea base fattuale e logica alla decisione di confiscare l'intero patrimonio. La cassazione ha inoltre precisato che il nuovo collegio dovrà essere composto diversamente rispetto a quello che ha già partecipato alle decisioni precedenti
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 4, comma 1, lett. a) e b)
La Corte ha richiamato l'interpretazione secondo cui la "pericolosità sociale qualificata" ai sensi di queste lettere richiede la verifica della sua attualità e della correlazione temporale con le acquisizioni patrimoniali oggetto di confisca; la semplice appartenenza passata non basta senza elementi che dimostrino la persistenza concreta e l'influenza sui patrimoni acquisiti successivamente
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 29
Invocato dai ricorrenti per censurare la valutazione del precedente giudicato di prevenzione: la Corte rileva che la disciplina va letta nel senso che il giudicato sulle misure personali non è necessariamente preclusivo "rebus sic stantibus" della valutazione patrimoniale quando emergano elementi nuovi o non precedentemente considerati
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 16, comma 1
Riferito alla disciplina della confisca di prevenzione: la Corte ricorda che per estendere la confisca ad acquisizioni successive alla partecipazione mafiosa è necessario un corredo plurimo di indici fattuali che dimostrino la diretta derivazione causale o la contaminazione dell'impresa
cod. proc. pen., art. 125
Richiamato come canone del dovere di motivazione: la motivazione del provvedimento di confisca deve essere non apparente e deve contenere la ponderazione critica degli argomenti, specialmente quando deve superare precedenti decisioni contrarie
Cost., art. 42
La Corte ha richiamato il principio di rispetto del diritto di proprietà e la necessità di proporzionalità nell'applicazione della confisca, con possibilità di limitarla a quota ideale quando risulti che è in gioco una commistione non irrimediabile di capitale lecito e illecito
cod. pen., art. 512-bis
La Corte ha osservato che indagini o atti relativi a reati più recenti (es. art. 512-bis) possono costituire elemento da valutare, ma non assumono di per sé rilevanza decisiva sul piano cronologico rispetto al periodo oggetto di verifica (2009-2017) e vanno inseriti in una valutazione complessiva e circostanziata
cod. proc. pen., art. 623, comma 1, lett. c)
Richiamato per giustificare il rinvio alla stessa Corte d'appello (ma con diverso collegio): nei procedimenti in forma di decreto il rinvio è alla medesima Corte, salvo mutamento della composizione del collegio
Massime di principio
- Per disporre la confisca di prevenzione su acquisizioni successive è necessario dimostrare la correlazione temporale e causale fra la pericolosità qualificata e gli incrementi patrimoniali; la mera appartenenza passata non è sufficiente
- Un precedente giudicato favorevole al soggetto in materia di misure personali (rigetto della sorveglianza speciale) non impedisce automaticamente la confisca patrimoniale: occorre invece che il giudice del rinvio affronti esplicitamente gli argomenti del giudicato e indichi elementi nuovi o non valutati che giustifichino una diversa valutazione
- La motivazione deve essere specifica e non apparente: il collegio che conferma la confisca deve indicare fatti, tempi, modalità e nessi logico-causali che giustifichino l'imputazione della contaminazione mafiosa al patrimonio o all'impresa
- Nella valutazione delle imprese occorre distinguere fra impresa "originaria" mafiosa, impresa "di proprietà del mafioso" e impresa "a partecipazione mafiosa"; la confisca totale è giustificabile solo quando sussiste una inestricabile commistione di capitali leciti e illeciti o un controllo mafioso che ha inquinato irrevocabilmente l'attività
- Se gran parte dell'attività è gestita da terzi (familiari) che non risultano pericolosi, il giudice deve valutare se limitare la misura a una quota ideale piuttosto che estendere l'ablazione all'intero patrimonio
- Elementi sopravvenuti (nuove indagini, nuove condanne) possono giustificare la revisione del giudizio di pericolosità solo se concretamente rilevanti rispetto al periodo che occorre valutare e se integrati da un'analisi circostanziata
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