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Regolamento

R.R. Lombardia 15/2022

Disposizioni per la disciplina degli alberghi diffusi e definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli stessi, in attuazione dell'articolo 37, lett. a), b), e), g) e l) della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 'Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardO'

Normativa regionaleR.R. Lombardia 15/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento lombardo definisce i criteri per qualificare e classificare gli alberghi diffusi, individuando i comuni e gli ambiti idonei, i requisiti strutturali e gestionali minimi, gli standard di classificazione e il contrassegno identificativo. Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURL ed è tuttora rilevante per l’apertura e gestione di tali strutture in Lombardia.

Disciplina degli alberghi diffusi e dei relativi standard minimi di classificazione in Lombardia

Disciplina degli alberghi diffusi in Lombardia

Il regolamento disciplina, per la Regione Lombardia, la qualificazione degli alberghi diffusi e gli standard qualitativi obbligatori minimi per la loro classificazione. Definisce inoltre gli ambiti territoriali in cui tali strutture possono essere localizzate, i requisiti generali di funzionamento, il contrassegno identificativo e alcuni adempimenti gestionali e di sicurezza.

Ambito di applicazione e finalità

Il provvedimento attua la legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27, con riferimento alle disposizioni richiamate dall’articolo 37. L’obiettivo è disciplinare i criteri per attribuire alle strutture ricettive alberghiere la denominazione di albergo diffuso, valorizzando le peculiarità del territorio e stabilendo requisiti e standard minimi necessari per la classificazione.

Definizioni rilevanti

Ai fini del regolamento assumono rilievo alcune nozioni operative:

  • i servizi di ricevimento e accoglienza centralizzati sono svolti in uno o più locali di un unico edificio, accessibili dalla strada e con presenza di operatori e, se previsti, addetti alla sorveglianza;
  • la capacità ricettiva corrisponde al numero di posti letto disponibili nelle unità ricettive;
  • l’unità ricettiva è la camera o unità abitativa che concorre alla capacità ricettiva;
  • la gestione unitaria è affidata a un unico soggetto per alloggio e servizi connessi;
  • per aree montane si intendono i territori dei comuni montani o parzialmente montani secondo la classificazione ISTAT richiamata.

Ambiti territoriali ammessi

Gli alberghi diffusi possono essere collocati negli ambiti definiti e omogenei individuati all’interno dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 residenti. Tali ambiti coincidono, in via generale, con i nuclei di antica formazione individuati ai sensi della normativa urbanistica regionale.

Nelle aree montane la disciplina è più ampia: oltre ai nuclei di antica formazione, possono rientrare anche edifici rurali quali cascine, malghe e altri edifici rurali previsti dalla legge regionale sul governo del territorio, ovunque localizzati nel territorio comunale. In tali aree non si applica il limite di distanza tra unità ricettive e servizi centralizzati.

Distanza tra unità ricettive e servizi centralizzati

Fuori dalle aree montane, le unità ricettive dell’albergo diffuso devono essere collocate nello stesso comune a distanza non superiore a:

  • 300 metri lineari; oppure
  • 400 metri, se misurati lungo il percorso pedonale più breve nel rispetto del codice della strada.

Requisiti generali della struttura

Gli alberghi diffusi devono possedere alcuni requisiti fondamentali:

  • almeno sette unità ricettive;
  • servizi di ricevimento e accoglienza centralizzati;
  • gestione unitaria dell’albergo;
  • riconoscibilità e coerenza architettonica tra gli immobili che ospitano le unità ricettive e quelli destinati ai servizi centralizzati.

Se alcuni servizi di gestione sono affidati a terzi, la responsabilità di assicurare la coerenza complessiva del servizio e il livello di classificazione resta comunque in capo al gestore unico. L’eventuale vendita di prodotti tipici locali è consentita solo se sussistono i relativi requisiti abilitativi.

Classificazione e standard minimi

Ai fini della classificazione, gli alberghi diffusi devono rispettare i requisiti previsti dagli allegati A e C del regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 5, relativi agli standard qualitativi obbligatori minimi per gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere e per le case e appartamenti per vacanze. Il regolamento rinvia quindi a tali standard per la determinazione del livello di classificazione della struttura.

Contrassegno identificativo

Il contrassegno identificativo dell’albergo diffuso deve comprendere:

  • un logo distintivo;
  • il marchio di Regione Lombardia;
  • il logo di promozione “in Lombardia”;
  • l’eventuale logo della zona o del percorso turistico;
  • il livello di classificazione.

I contrassegni devono essere riprodotti dal gestore su supporti grafici conformi alle dimensioni, forme, colori e immagini approvati dalla Giunta regionale. Devono inoltre essere esposti in modo ben visibile al pubblico all’esterno dell’ingresso principale delle unità ricettive e dell’edificio dei servizi centralizzati. Il regolamento precisa che tali contrassegni non hanno natura pubblicitaria.

Sicurezza e comunicazioni statistiche

Il gestore unico, o un suo incaricato, deve:

  • identificare gli ospiti;
  • comunicare alla questura territorialmente competente le generalità delle persone alloggiate;
  • effettuare le comunicazioni delle presenze turistiche a fini statistici secondo la normativa statale richiamata.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Attualità della disciplina

Si tratta di una disciplina regolamentare ancora utile e operativa per la regolazione degli alberghi diffusi in Lombardia, non riferita a un’esaurita fase finanziaria o a un evento concluso.

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