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Regolamento

R.R. Lombardia 14/2022

Modifiche al regolamento regionale 24 luglio 2020, n. 5 (Regolamento di attuazione del Titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale))

Normativa regionaleR.R. Lombardia 14/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento regionale Lombardia n. 14/2022 aggiorna il r.r. 5/2020 su agriturismo e oleoturismo: chiarisce requisiti, documentazione e controlli, introduce un articolo dedicato alla formazione oleoturistica e adegua regole su iscrizione, tracciabilità, strutture e piattaforme informatiche. Non introduce una disciplina autonoma, ma si applica come modifica del testo vigente dal 29 dicembre 2022.

Modifiche al regolamento lombardo sull'agriturismo e l'oleoturismo

Modifiche al regolamento regionale su agriturismo e oleoturismo

Il regolamento regionale Lombardia 29 dicembre 2022, n. 14 interviene sul r.r. 24 luglio 2020, n. 5, che disciplina l’attuazione del Titolo X della l.r. 31/2008 in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale. Il provvedimento aggiorna soprattutto i requisiti documentali e operativi dell’attività agrituristica e introduce una disciplina specifica per la formazione e l’iscrizione degli operatori oleoturistici.

Ambito delle modifiche e disciplina applicabile

L’atto non contiene una regolazione autonoma, ma modifica il testo del r.r. 5/2020. Per la lettura operativa occorre quindi fare riferimento al regolamento coordinato, come espressamente richiamato nel preambolo. Le modifiche riguardano esclusivamente il territorio della Regione Lombardia.

Agriturismo: requisiti, documentazione e organizzazione dell’attività

Vengono precisati alcuni profili della disciplina agrituristica, soprattutto in relazione alla presentazione dell’istanza e alla gestione delle attività autorizzate. In particolare:

  • si amplia la formulazione relativa ad alcune attività connesse alla preparazione di cibi;
  • per talune attività di caccia/allenamento cani viene precisato l’ambito riferito alla selvaggina allevata;
  • i prodotti propri utilizzati dall’azienda devono essere tracciati con annotazione mensile in un apposito registro, indicando quantità impiegata e relativo utilizzo;
  • per lo svolgimento delle attività previste l’azienda deve disporre di locali, beni strumentali o spazi aperti appositamente allestiti e adeguati al tipo di attività.

Sul piano documentale, per la domanda di esercizio agrituristico:

  • l’atto di disponibilità dei fabbricati deve essere corredato da documentazione idonea a dimostrarne il precedente utilizzo per attività di cui all’art. 2135 c.c.;
  • devono essere prodotte visure catastali aggiornate alla data di presentazione dell’istanza;
  • deve essere allegata la planimetria catastale dei fabbricati con descrizione dell’uso degli spazi e, se gli interventi non riguardano solo i fabbricati, anche l’estratto di mappa.

È inoltre chiarito che la comunicazione di variazioni dell’attività comprende anche la cessazione di una singola attività nell’ambito di un’offerta agrituristica plurima.

Soggetti legittimati e indicazioni soggettive

Il regolamento aggiorna alcune formulazioni soggettive:

  • in vari punti viene eliminato il riferimento al “contitolare”;
  • in relazione ad alcune fattispecie societarie il riferimento al “soggetto responsabile” è sostituito dal “socio incaricato”.

Fabbricati e accatastamento

La rubrica dell’articolo relativo alle strutture viene modificata sostituendo “locali” con “fabbricati”. Inoltre:

  • i commi 1 e 2 dell’articolo 6 sono abrogati;
  • al comma 3 è previsto che resti escluso l’accatastamento in classe F3.

Prodotti, materie prime e allevamento

Nell’ambito della disciplina dei prodotti utilizzabili vengono inserite ulteriori precisazioni:

  • tra le carni ammissibili sono incluse quelle provenienti da consorzi e associazioni di produttori di carne bovina autorizzati all’etichettatura facoltativa ai sensi della normativa UE richiamata;
  • per alcune attività zootecniche, la descrizione delle materie prime di propria produzione impiegate e il calcolo delle unità foraggere devono essere riportati nella relazione prevista per la domanda.

Oleoturismo: istituzione dei corsi di formazione e iscrizione degli operatori

Il provvedimento introduce un nuovo articolo dedicato alla formazione per l’oleoturismo, disciplinando corsi, attestati e iscrizione nell’elenco degli operatori.

La Regione può organizzare i corsi di formazione oppure riconoscere quelli svolti da una serie di soggetti pubblici e privati qualificati, tra cui associazioni, organizzazioni professionali, consorzi agrituristici, enti locali, ERSAF, CCIAA, aggregazioni d’impresa di cui alla l.r. 11/2014 e operatori accreditati.

I corsi:

  • hanno durata di 30 ore, anche articolate in più moduli;
  • trattano normativa di riferimento, fiscalità e contabilità dell’azienda oleoturistica, regole dell’accoglienza, cultura dell’olio e gastronomica del territorio, attività didattica, marketing territoriale e valorizzazione del paesaggio;
  • danno diritto all’attestato con frequenza di almeno l’80% delle ore.

Per il riconoscimento dei corsi:

  • l’istanza va presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio;
  • deve essere corredata da programma dettagliato, elenco docenti, sede e calendario;
  • i termini per la richiesta di riconoscimento sono sempre aperti;
  • la struttura competente comunica l’esito entro 30 giorni, decorso il quale l’istanza si intende accolta per silenzio-assenso.

L’attestato conseguito in una provincia lombarda vale su tutto il territorio regionale e consente l’iscrizione all’elenco degli operatori oleoturistici. Gli attestati rilasciati da altre Regioni sono riconoscibili solo se ottenuti a seguito di un idoneo corso di formazione.

Requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli operatori oleoturistici

La domanda di iscrizione può essere presentata da chi sia:

  • titolare o coadiuvante familiare di un’azienda agricola iscritta al registro imprese presso la CCIAA;
  • in possesso dell’attestato di partecipazione al corso;
  • di età non inferiore a 18 anni;
  • privo dei motivi di esclusione previsti dalla legge 96/2006.

Per società e cooperative agricole la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o da un socio incaricato della gestione dell’attività. È possibile iscrivere più di un operatore per azienda.

La domanda si presenta alla struttura competente della Regione o della Provincia di Sondrio nel cui territorio si intende svolgere l’attività; all’iscrizione segue la registrazione della qualifica nel fascicolo aziendale SIS.CO.

L’iscrizione è cancellata in caso di morte oppure su richiesta dell’interessato.

Autonomia dell’oleoturismo rispetto all’agriturismo

Il regolamento chiarisce che l’attività oleoturistica è distinta dall’attività agrituristica. Ne consegue che:

  • non è necessario il certificato di connessione;
  • è vietato usare i locali agrituristici per svolgere l’oleoturismo.

Controlli, requisiti permanenti e piattaforme informatiche

Tra i controlli sui requisiti viene aggiunta, per l’oleoturismo, la verifica della permanenza dei requisiti previsti dalle linee guida ministeriali del 26 gennaio 2022.

Inoltre, la comunicazione e/o gestione prevista dal regolamento viene aggiornata sostituendo il riferimento alla piattaforma “Turismo 5” con quello, più generico, all’apposita piattaforma informatica.

Abrogazioni e testo coordinato

L’articolo 20 del r.r. 5/2020 è abrogato. Il regolamento rinvia comunque al testo coordinato del r.r. 5/2020 come modificato dalle presenti disposizioni.

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