Cassazione Civile, Ordinanza n. 23876/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il diniego, da parte dell’amministrazione finanziaria, del riconoscimento della ruralità di alcune unità immobiliari di proprietà di una società agricola. In primo e secondo grado era stato accolto il ricorso della società, ritenendo che un fabbricato adibito originariamente a porcilaia, oggi non più utilizzato per l’allevamento ma solo in parte per conservazione di attrezzi e scorte, non avesse perso la connotazione rurale perché le sue caratteristiche costruttive e la sua destinazione originaria non consentivano usi diversi senza radicali trasformazioni. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell’art. 9, comma 3-bis, d.l. 557/1993 per avere la CTR valorizzato la cessazione dell’allevamento senza corretta verifica della strumentalità oggettiva; violazione dell’art. 29 r.d.l. 652/1939 per non avere considerato che la strumentalità va valutata in concreto rispetto all’attività effettivamente svolta e anche in rapporto alla sproporzione tra estensione del fondo e consistenza dei fabbricati; omesso esame di fatti decisivi relativi alla conformazione degli edifici e alla sproporzione tra terreno e fabbricati. La società resistente ha eccepito l’inammissibilità dei primi due motivi per difetto di autosufficienza e specificità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Cassazione ha chiarito che la verifica della ruralità strumentale richiede un accertamento congiunto delle caratteristiche strutturali-tipologiche del bene e della sua concreta destinazione all’attività agricola; non basta il richiamo alla sola origine rurale o alla mera invariata conformazione del fabbricato. Occorre anche verificare se il mancato utilizzo per la funzione originaria sia indice del venir meno del nesso strumentale o se la funzione sia ancora riconvertibile senza radicali trasformazioni nell’attività agricola attuale. Inoltre, la decisione di merito non aveva accertato la misura della porzione ancora asservita alla nuova attività e la sua compatibilità con la diversa funzione svolta.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge in relazione all’interpretazione delle norme catastali e fiscali sulla ruralità.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.
art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 557/1993
Ai fini fiscali riconosce il carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola, destinate alle funzioni elencate dalla norma.
art. 1, comma 5, d.P.R. n. 139/1998
Le costruzioni strumentali diverse dalle abitazioni sono censite in categoria D/10 quando caratteristiche di destinazione e tipologiche non consentano, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella originaria.
art. 29 r.d.l. n. 652/1939
È richiamato dall’Agenzia come disposizione sulla valutazione della strumentalità del fabbricato in rapporto all’attività effettivamente svolta.
art. 2135 c.c.
È il parametro dell’attività agricola cui le costruzioni devono essere funzionali per ottenere il riconoscimento della ruralità.
Massime di principio
- La ruralità catastale di un fabbricato strumentale va accertata sulla base di un duplice requisito: caratteristiche oggettive strutturali-tipologiche del bene e concreta destinazione all’attività agricola.
- Non è sufficiente che l’immobile sia stato originariamente costruito per fini agricoli: occorre verificare se, alla data dell’accertamento, esso conservi un nesso funzionale con l’attività agricola effettivamente esercitata.
- Il mancato utilizzo del bene per la funzione originaria non esclude automaticamente la ruralità; diventa rilevante solo se costituisce indizio di mutamento della destinazione o di cessazione della strumentalità.
- Il giudice di merito, nel riconoscere la ruralità, deve accertare anche se la porzione del bene ancora utilizzata sia concretamente compatibile, per estensione e funzione, con l’attività agricola in atto e se tale funzione sia attuabile senza radicali trasformazioni edilizie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23760/2026 del 22/07/2026
- ordinanza_civile · 22 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23761/2026 del 22/07/2026
- ordinanza_civile · 22 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23762/2026 del 22/07/2026
- ordinanza_civile · 22 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23763/2026 del 22/07/2026
- ordinanza_civile · 22 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23764/2026 del 22/07/2026
- ordinanza_civile · 22 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23768/2026 del 22/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →