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Sentenza

Sentenza del 09/03/2021 n. 2225 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 37/2021 PROCESSO TRIBUTARIO - Appello - Eccezione di inammissibilità del gravame per carenza di specificità dei motivi - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento per l'anno 2015: contestazione dell'utilizzo automatico dei dati del verbale della Guardia di Finanza e del metodo analito-induttivo, violazione del contraddittorio endoprocedimentale (mancata audizione del curatore fallimentare e mancata concessione del termine dilatorio ex art.12 L.212/2000), e non congruita' della percentuale di redditivita' applicata (5%) in ragione della condizione di fallimento; inoltre censura delle sanzioni irrogate. La contribuente chiedeva la declaratoria di nullita' dell'avviso.

La decisione

La Commissione Tributaria ha respinto l'eccezione di inammissibilita' per carenza di specificita' dei motivi, ritenendo l'appello sufficientemente motivato anche se sintetico, in quanto le ragioni di impugnazione risultavano comprensibili nel loro insieme. Sull'esame di merito, la CTR ha confermato la legittimita' dell'operato dell'Ufficio: l'accertamento induttivo fondato sulle risultanze degli accertamenti della G.d.F. e sugli importi rilevati sui conti correnti e' stato ritenuto corretto; il contraddittorio endoprocedimentale e' stato ritenuto valido in relazione al rappresentante legale della societa' (legittimato durante il periodo accertato), mentre il curatore, nominato successivamente alla dichiarazione di fallimento, non poteva sostituirlo nel procedimento istruttorio; la percentuale del 5% e' stata ritenuta congrua in assenza di bilanci e scritture contabili. L'appello e' stato rigettato e la parte appellante e' stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in euro 1400,00.

Norme richiamate

  • DPR 600/1973

    Riferimento al potere di accertamento induttivo; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso del metodo analito-induttivo sulla base delle risultanze investigative quando mancano scritture contabili e dichiarazioni

  • DPR 633/1972

    Norma richiamata per l'accertamento ai fini IVA in modalita' analitico-induttiva; applicata congiuntamente all'art.39 DPR 600/73 per giustificare la determinazione induttiva delle imposte

  • Legge 212/2000

    Richiama il termine dilatorio per il contraddittorio endoprocedimentale; la sentenza rileva che quel termine non era dovuto nei confronti del curatore nominato dopo la fase istruttoria

  • d.lgs. 546/1992

    Prevede l'inammissibilita' dell'appello per mancanza o assoluta incertezza dei motivi specifici; interpretato restrittivamente: l'appello e' ammissibile se, anche in forma sintetica, i motivi sono interpretabili in modo inequivoco dal complesso dell'atto

  • Codice civile - disposizioni preliminari

    Richiamato per interpretare restrittivamente l'art.53 d.lgs.546/1992, in quanto disposizione limitativa dell'accesso alla giustizia

  • Cass. ord. n. 15519/2020

    Giurisprudenza di legittimita' richiamata per il principio che l'appello sintetico e' ammissibile se contiene una motivazione interpretabile nel suo complesso

  • Cass. ord. n. 7593/2020

    Giurisprudenza richiamata per il principio che la riproposizione delle ragioni di impugnazione in contrapposizione alle argomentazioni del giudice di primo grado puo' assolvere l'onere di specificita' richiesto dall'art.53 d.lgs.546/1992

Massime di principio

  • Un appello sintetico non e' automaticamente inammissibile: e' valido se, considerato nel suo insieme (premesse, esposizione e conclusioni), permette di individuare in modo univoco i motivi di impugnazione
  • Le risultanze del verbale della Guardia di Finanza (PVC) possono essere utilizzate dall'Ufficio per un accertamento induttivo quando mancano bilanci e scritture contabili, purché l'istruttoria e le motivazioni siano adeguatamente richiamate
  • Il contraddittorio endoprocedimentale deve essere garantito nei confronti del soggetto legittimato a fornire giustificazioni nel periodo oggetto di accertamento; il curatore fallimentare nominato successivamente non sostituisce automaticamente tale obbligo quando l'attivita' istruttoria sia precedente alla nomina
  • L'applicazione di una percentuale di redditivita' media di settore e' ammissibile in assenza di contabilità e bilanci, se la percentuale e' congrua rispetto al contesto, salvo prova contraria fornita dal contribuente
  • In sede d'appello e' necessario fornire elementi nuovi o ben riorganizzati per incidere sul convincimento del giudice: la mera ripetizione sterile delle stesse eccezioni di primo grado senza ulteriori elementi difficilmente determina la riforma
  • I costi del giudizio seguono la soccombenza: quando l'appello e' rigettato il contribuente e' condannato alle spese, salvo diverso apprezzamento giudiziale

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