Sentenza n. 988/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del silenzio-inadempimento serbato dallo SUI c/o la Prefettura di Pisa sulla domanda di perfezionamento della procedura per l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto di soggiorno ed alla richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito del nulla-osta per lavoro subordinato prot. P-PI/L/Q/2023/100334 rilasciato dallo S.U.I. presso la Prefettura di Pisa il 24.04.2024; - e accertamento dell'obbligo dello Sportello Unico per l'Immigrazione c/o la Prefettura di Pisa di provvedere mediante adozione di un provvedimento espresso sulla richiesta di convocazione del datore di lavoro e del lavoratore ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ex art. 35 e 36 DPR 394/1999 al fine di regolarizzare la presenza in Italia del lavoratore entrato in Italia con visto d'ingresso per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Pisa sulla convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e sulla conseguente attivazione della procedura per il permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare di nulla osta al lavoro subordinato e regolarmente entrato in Italia con visto per lavoro, lamentava l'inerzia dello Sportello Unico per l'Immigrazione, che, dopo avere rinviato la convocazione delle parti per asseriti malfunzionamenti del portale telematico, non aveva fissato un nuovo appuntamento né adottato un provvedimento espresso. La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno aveva impedito il perfezionamento della domanda di permesso di soggiorno presentata alla Questura. Nonostante reiterati solleciti e la diffida formale del 10 dicembre 2025, seguita da ulteriori solleciti, l'Amministrazione era rimasta inerte. Sono state dedotte la violazione degli artt. 35 e 36 d.P.R. 394/1999, dell'art. 42, commi 4 e 5, d.l. 73/2022, dell'art. 22, comma 6, e dell'art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998, nonché dell'art. 2 l. 241/1990, per il mancato rispetto dei tempi di conclusione del procedimento e l'omessa adozione di un provvedimento espresso; è stata inoltre invocata la tutela prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il silenzio serbato dalla Prefettura di Pisa - Sportello Unico per l'Immigrazione. Ha ritenuto che, a seguito del rilascio del nulla osta e dell'ingresso regolare del lavoratore, lo Sportello fosse tenuto a convocare tempestivamente lavoratore e datore di lavoro per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, adempimento prodromico e funzionale al rilascio del permesso di soggiorno. Il termine di otto giorni previsto dall'art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998 e dall'art. 35 d.P.R. 394/1999, pur riferito alla presentazione del lavoratore, impone che la connessa attività amministrativa si svolga entro cadenze stringenti. Il rinvio iniziale motivato da difficoltà tecniche non giustificava l'inerzia protratta, in assenza di ulteriori motivi ostativi comunicati agli interessati. La diffida del 10 dicembre 2025 è stata ritenuta quantomeno ripropositiva dell'istanza, con conseguente decorrenza del termine per provvedere ai sensi dell'art. 2 l. 241/1990. Anche un'istanza eventualmente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata deve essere definita con un riscontro espresso, seppure con motivazione semplificata. L'Amministrazione è stata ordinata a concludere il procedimento con provvedimento motivato espresso entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Pisa, con facoltà di delega, da esercitare nei successivi trenta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno.
Il termine di otto giorni, pur riferito alla presentazione del lavoratore, rileva anche per disciplinare temporalmente l'attività amministrativa connessa alla convocazione e alla stipula del contratto di soggiorno, che deve svolgersi entro cadenze stringenti.
art. 35 d.P.R. 394/1999
Entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico competente ... sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro.
Impone la tempestiva convocazione e stipula del contratto di soggiorno, con trasmissione della relativa copia agli enti competenti.
art. 36 d.P.R. 394/1999
È richiamato quale fondamento degli obblighi dello Sportello Unico nella procedura conseguente al nulla osta e finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno.
art. 42, commi 4 e 5, d.l. 73/2022
È richiamato quale disposizione che ribadisce la centralità e l'indefettibilità degli adempimenti successivi al rilascio del nulla osta.
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
È richiamato quale espressione dell'esigenza di definizione tempestiva e certa dei procedimenti in materia di soggiorno.
art. 5, comma 3-bis, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis.
La stipula del contratto di soggiorno costituisce presupposto funzionale per la presentazione e il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro.
art. 2 l. 241/1990
Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
L'Amministrazione deve riscontrare espressamente una richiesta specifica e circostanziata, anche quando ravvisi profili di irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza, potendo in tali casi limitare la motivazione a un sintetico riferimento risolutivo.
art. 31 c.p.a.
Consente l'azione per ottenere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito contro il silenzio-inadempimento; nel caso concreto ha consentito di dichiarare l'illegittimità dell'inerzia e di ordinare la conclusione del procedimento.
Massime di principio
- A seguito del rilascio del nulla osta al lavoro subordinato e dell'ingresso regolare dello straniero, lo Sportello Unico per l'Immigrazione ha l'obbligo di convocare tempestivamente lavoratore e datore di lavoro per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, quale adempimento prodromico al rilascio del permesso di soggiorno.
- Il termine di otto giorni previsto dall'art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998 e dall'art. 35 d.P.R. 394/1999, sebbene riferito alla presentazione dello straniero presso lo Sportello Unico, impone che la connessa attività amministrativa di convocazione e stipula si svolga entro tempi stringenti e senza ingiustificati ritardi.
- Il rinvio della convocazione giustificato da difficoltà tecniche non legittima una successiva inerzia protratta, se l'Amministrazione non fissa un nuovo appuntamento, non comunica specifici motivi ostativi e non adotta una determinazione espressa.
- Una diffida circostanziata volta a ottenere la convocazione per la stipula del contratto di soggiorno può integrare almeno la riproposizione dell'istanza, facendo decorrere il termine per la conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 l. 241/1990.
- L'obbligo di provvedere sussiste anche quando l'Amministrazione ritenga la domanda manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata; tali eventuali ragioni incidono sulla motivazione, che può essere semplificata, ma non eliminano il dovere di adottare un riscontro espresso.
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