Salta al contenuto
Provvedimento

Provvedimento del 04/11/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina come il credito d’imposta, maturato dai beneficiari dei finanziamenti agevolati previsti dal DL 189/2016, debba essere utilizzato in compensazione per pagare le rate del finanziamento. Definisce inoltre le modalità di recupero per i soggetti finanziatori, anche tramite compensazione o cessione del credito, e rinvia a un successivo provvedimento per la trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle entrate.

Modalità di fruizione del credito d’imposta connesso ai finanziamenti agevolati per i danni del sisma del Centro Italia

Modalità di fruizione del credito d’imposta per i finanziamenti agevolati

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 186585 del 4 novembre 2016 disciplina l’utilizzo del credito d’imposta previsto dall’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La misura riguarda i finanziamenti agevolati concessi per far fronte ai danni e agli interventi connessi agli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia il 24 agosto 2016.

Ambito di applicazione e contenuto del credito d’imposta

Il credito d’imposta matura in capo al beneficiario del finanziamento agevolato ed è fruibile esclusivamente in compensazione. L’importo del credito è determinato, per ciascuna scadenza di rimborso, sommando:

  • la sorte capitale;
  • gli interessi dovuti;
  • le spese strettamente necessarie alla gestione del finanziamento.

Il credito così determinato è utilizzato dal beneficiario per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso.

Modalità di recupero per il soggetto finanziatore

Il soggetto finanziatore recupera le somme relative a sorte capitale, interessi e spese di gestione tramite l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale recupero avviene senza applicazione:

  • del limite di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  • del limite previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La compensazione può essere esercitata a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata di restituzione del finanziamento.

Cessione del credito

Le somme recuperabili dal soggetto finanziatore possono essere ottenute anche mediante cessione del credito, secondo:

  • l’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  • l’articolo 1260 del codice civile.

Il credito ceduto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del soggetto cessionario relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta la cessione.

Trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate

Il soggetto finanziatore deve comunicare all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, gli elenchi dei soggetti beneficiari e i dati relativi ai finanziamenti concessi. In particolare, devono essere trasmessi:

  • l’elenco dei soggetti beneficiari;
  • l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario;
  • il numero e l’importo delle singole rate;
  • i dati di eventuali risoluzioni.

Le modalità e i termini di trasmissione sono demandati a un successivo provvedimento.

Motivazioni e coordinamento con precedenti interventi

Nelle motivazioni si richiama il decreto-legge n. 189 del 2016, che prevede per alcuni contributi destinati a diverse tipologie di interventi e danni l’erogazione tramite finanziamento agevolato. Il provvedimento attua quindi la disciplina del credito d’imposta collegato a tale meccanismo, stabilendo che il pagamento delle rate avvenga mediante l’utilizzo del credito da parte del beneficiario.

Il testo richiama inoltre, in analogia, precedenti provvedimenti dell’Agenzia delle entrate relativi ai sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo e del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, che avevano previsto analoghe modalità di compensazione e cessione del credito.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • Statuto dell’Agenzia delle entrate;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
  • decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
  • decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  • decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

È inoltre precisato che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate vale come pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.