Cassazione Penale, Sentenza n. 15738/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la revoca o modifica della misura cautelare in carcere applicata per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen. Il ricorrente deduceva: violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria (contendendo che le prove non erano univoche e che la conversazione intercettata era anteriore alla cessione); contestazione della configurabilità dell'aggravante ex art. 416-bis.1; rilievo del tempo trascorso in regime inframurario e dello stato di incensuratezza; e infine violazione del principio di proporzionalità della misura cautelare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che le stesse censure fossero già state proposte e rigettate nei precedenti gradi (rigetto dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. in diverse ordinanze) e quindi coperte dal giudicato cautelare; ha confermato che non emergono elementi di novità idonei a rimettere in discussione le esigenze cautelari; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; ha ordinato gli adempimenti della cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base dell'appello incidentale avverso provvedimenti cautelari; nella decisione rilevata come procedimento già esperito con esito negativo e reiterato nelle identiche censure
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale che delinea il reato di traffico/illecito stupefacenti per cui è stata applicata la misura cautelare
art. 416‑bis (aggravante) cod. pen.
Richiamata come aggravante contestata a carico del ricorrente; la Corte ha considerato che la questione era già stata oggetto di valutazione nei precedenti provvedimenti
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
art. 275 comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa in relazione alla presunzione e alla rilevanza del tempo trascorso tra il fatto e l'applicazione della misura; la Corte richiede elementi di novità per ritenere sussistere la rilevanza di tale "tempo silente"
art. 611, comma 2‑ter, cod. proc. pen.
art. 611, comma 2-ter, cod. proc. pen.
Evocata per precisare che la dichiarazione di rinuncia alla trattazione orale della difesa è priva di effetti rispetto all'istruttoria nella specie
art. 299 cod. proc. pen.
Richiamata in tema di limiti dell'impugnazione dei provvedimenti cautelari: la riconsiderazione delle condizioni cautelari richiede elementi nuovi rispetto a quanto già valutato
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti comunicativi della cancelleria qualora il provvedimento avesse inciso sulla posizione di libertà del detenuto
Sentenza della Corte (giurisprudenza richiamata)
sentenza n. 39565 del 27/09/2024
Precedente della Suprema Corte che aveva dichiarato inammissibile analogo ricorso, ritenendo prive di novità le medesime censure in punto gravità indiziaria, aggravante e esigenze cautelari; utilizzata come argomento di consolidamento del giudicato cautelare
Massime di principio
- Se le stesse censure relative a misure cautelari sono già state proposte e rigettate nei precedenti gradi, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per giudicato cautelare: è necessario produrre elementi di novità significativi per ottenere riesame.
- La mera reiterazione di argomentazioni sulla gravità indiziaria o sulla non univocità delle intercettazioni difficilmente è sufficiente; occorrono nuovi elementi probatori o fatti sopravvenuti che modifichino la valutazione delle esigenze cautelari.
- Per contestare la configurabilità di aggravanti (es. riferite a organizzazioni criminali) è utile portare prove specifiche che ne escludano l'applicabilità; la contestazione puramente assertiva può non incidere sul giudizio cautelare.
- Il tempo trascorso tra il fatto e l'applicazione della misura può essere rilevante, ma la difesa deve dimostrare concretamente come tale "tempo silente" abbia inciso sulle esigenze cautelari, specialmente quando sussistono presunzioni normative (es. art. 275 c.3) o valutazioni precedenti.
- Questioni procedurali come la rinuncia alla trattazione orale non sostituiscono la necessità di produrre nuovi elementi di fatto o diritto: rispettare termini e modalità di impugnazione e presentare novità è essenziale per la riuscita del ricorso.
- In caso di esito negativo in Cassazione, possono essere disposte condanne alle spese e somme a carico del ricorrente; valutare il rapporto costo/beneficio prima di riproporre censure già decise.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15659/2025 del 22/04/2025
- Sentenza penale · 22 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15660/2025 del 22/04/2025
- Sentenza penale · 22 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15661/2025 del 22/04/2025
- Sentenza penale · 22 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15662/2025 del 22/04/2025
- Sentenza penale · 22 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15663/2025 del 22/04/2025
- Sentenza penale · 22 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15664/2025 del 22/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →