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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15738/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la revoca o modifica della misura cautelare in carcere applicata per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen. Il ricorrente deduceva: violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria (contendendo che le prove non erano univoche e che la conversazione intercettata era anteriore alla cessione); contestazione della configurabilità dell'aggravante ex art. 416-bis.1; rilievo del tempo trascorso in regime inframurario e dello stato di incensuratezza; e infine violazione del principio di proporzionalità della misura cautelare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che le stesse censure fossero già state proposte e rigettate nei precedenti gradi (rigetto dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. in diverse ordinanze) e quindi coperte dal giudicato cautelare; ha confermato che non emergono elementi di novità idonei a rimettere in discussione le esigenze cautelari; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; ha ordinato gli adempimenti della cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base dell'appello incidentale avverso provvedimenti cautelari; nella decisione rilevata come procedimento già esperito con esito negativo e reiterato nelle identiche censure

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sostanziale che delinea il reato di traffico/illecito stupefacenti per cui è stata applicata la misura cautelare

  • art. 416‑bis (aggravante) cod. pen.

    Richiamata come aggravante contestata a carico del ricorrente; la Corte ha considerato che la questione era già stata oggetto di valutazione nei precedenti provvedimenti

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 275 comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa in relazione alla presunzione e alla rilevanza del tempo trascorso tra il fatto e l'applicazione della misura; la Corte richiede elementi di novità per ritenere sussistere la rilevanza di tale "tempo silente"

  • art. 611, comma 2‑ter, cod. proc. pen.

    art. 611, comma 2-ter, cod. proc. pen.

    Evocata per precisare che la dichiarazione di rinuncia alla trattazione orale della difesa è priva di effetti rispetto all'istruttoria nella specie

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamata in tema di limiti dell'impugnazione dei provvedimenti cautelari: la riconsiderazione delle condizioni cautelari richiede elementi nuovi rispetto a quanto già valutato

  • art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti comunicativi della cancelleria qualora il provvedimento avesse inciso sulla posizione di libertà del detenuto

  • Sentenza della Corte (giurisprudenza richiamata)

    sentenza n. 39565 del 27/09/2024

    Precedente della Suprema Corte che aveva dichiarato inammissibile analogo ricorso, ritenendo prive di novità le medesime censure in punto gravità indiziaria, aggravante e esigenze cautelari; utilizzata come argomento di consolidamento del giudicato cautelare

Massime di principio

  • Se le stesse censure relative a misure cautelari sono già state proposte e rigettate nei precedenti gradi, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per giudicato cautelare: è necessario produrre elementi di novità significativi per ottenere riesame.
  • La mera reiterazione di argomentazioni sulla gravità indiziaria o sulla non univocità delle intercettazioni difficilmente è sufficiente; occorrono nuovi elementi probatori o fatti sopravvenuti che modifichino la valutazione delle esigenze cautelari.
  • Per contestare la configurabilità di aggravanti (es. riferite a organizzazioni criminali) è utile portare prove specifiche che ne escludano l'applicabilità; la contestazione puramente assertiva può non incidere sul giudizio cautelare.
  • Il tempo trascorso tra il fatto e l'applicazione della misura può essere rilevante, ma la difesa deve dimostrare concretamente come tale "tempo silente" abbia inciso sulle esigenze cautelari, specialmente quando sussistono presunzioni normative (es. art. 275 c.3) o valutazioni precedenti.
  • Questioni procedurali come la rinuncia alla trattazione orale non sostituiscono la necessità di produrre nuovi elementi di fatto o diritto: rispettare termini e modalità di impugnazione e presentare novità è essenziale per la riuscita del ricorso.
  • In caso di esito negativo in Cassazione, possono essere disposte condanne alle spese e somme a carico del ricorrente; valutare il rapporto costo/beneficio prima di riproporre censure già decise.

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