Regolamento (UE) 2017/1578
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578 della Commissione, del 18 settembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il precedente regime antidumping sul biodiesel a seguito delle decisioni dell’OMC nella controversia DS473 relativa all’Argentina. La Commissione ricalcola i margini di dumping per i produttori argentini, conferma il pregiudizio all’industria dell’Unione e mantiene le misure antidumping, modificando le aliquote applicabili all’articolo 1 del regolamento n. 1194/2013. Il riesame concernente l’Indonesia, invece, resta aperto e non viene definito con questo atto.
Modifica del regolamento antidumping definitivo sul biodiesel originario di Argentina e Indonesia per adeguarlo alle conclusioni OMC nella controversia DS473 e ricalcolare i dazi per l’Argentina.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di biodiesel, ossia esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o in miscela, originari di Argentina e Indonesia, classificati nei codici NC indicati dal regolamento. Per l’Argentina il regolamento chiude il riesame avviato in attuazione delle relazioni OMC e sostituisce le aliquote del dazio definitivo; per l’Indonesia il riesame resta aperto e non è oggetto di modifica definitiva in questo atto. Le nuove aliquote si applicano dagli effetti dell’entrata in vigore del regolamento, cioè dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578: adeguamento delle misure antidumping sul biodiesel
Il regolamento interviene sul regime antidumping già vigente per il biodiesel originario di Argentina e Indonesia, in attuazione delle decisioni del DSB dell’OMC nella controversia UE — biodiesel originario dell’Argentina (DS473). La Commissione riesamina il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 per renderlo conforme alle conclusioni OMC, confermando il pregiudizio all’industria dell’Unione e ricalcolando i margini di dumping per i produttori argentini.
Contesto normativo e rapporto con l’OMC
Il procedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 2015/476, che abilita l’Unione ad adottare misure a seguito di relazioni dell’organo di conciliazione OMC in materia antidumping e antisovvenzioni. La Commissione richiama in particolare le raccomandazioni del DSB, che invitano l’Unione ad allineare le misure all’AAD e al GATT 1994. Il regolamento mira quindi a correggere gli aspetti del regolamento definitivo ritenuti incompatibili con le norme OMC, senza andare oltre l’oggetto del contenzioso.
Prodotto interessato e ambito materiale
Il prodotto interessato è il biodiesel, definito come esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o in miscela, originario di Argentina e Indonesia. Il regolamento elenca i codici NC rilevanti e precisa che le relazioni OMC non modificano le conclusioni precedenti sul prodotto simile. Per i professionisti, il dato centrale è che la misura mantiene la propria natura di dazio antidumping specifico per origine e per produttore/esportatore.
Riesame relativo all’Argentina: valore normale, costi e margini di dumping
Sul fronte argentino, la Commissione rivede la costruzione del valore normale e il calcolo del margine di dumping alla luce delle censure OMC. In particolare, abbandona l’impostazione che consentiva di sostituire i costi delle materie prime registrati nei documenti contabili con prezzi di riferimento esterni solo perché il sistema argentino di tasse differenziate all’esportazione avrebbe distorto i prezzi interni. La Commissione afferma invece che, per conformarsi all’AAD, occorre costruire il valore normale sulla base dei costi effettivamente sostenuti e correttamente registrati nei conti delle imprese.
Vengono dunque ricalcolati i margini di dumping per i produttori argentini, con esiti differenziati a seconda della società: 8,1 % per Aceitera General Deheza S.A. e Bunge Argentina S.A.; 4,5 % per Louis Dreyfus Commodities S.A.; 6,6 % per Molinos Agro S.A., Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.F.I.C.I. y A. e Vicentin S.A.I.C.; 6,5 % per le altre società che hanno collaborato; 8,1 % per tutte le altre società. Il regolamento chiarisce anche, nella parte finale, le corrispondenti aliquote antidumping in euro per tonnellata netta e i relativi codici TARIC.
Riesame relativo all’Indonesia: procedimento ancora aperto
Diversamente dall’Argentina, il riesame relativo all’Indonesia non viene concluso con questo regolamento. La Commissione ritiene che le questioni giuridiche sollevate nel contenzioso DS480 richiedano ulteriore istruttoria e respinge le doglianze del governo indonesiano e degli operatori incentrate su parità di trattamento, non discriminazione, legittimo affidamento e buona fede. L’impostazione della Commissione valorizza il carattere discrezionale dell’attuazione delle raccomandazioni OMC quando la misura è ancora contestata e il procedimento non è concluso.
Pregiudizio all’industria dell’Unione e dati istruttori
La Commissione conferma che il dumping pregiudizievole accertato nell’inchiesta iniziale permane e che le relazioni OMC non hanno inficiato la conclusione circa il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Una parte rilevante della motivazione riguarda la verifica dei dati forniti dall’European Biodiesel Board (EBB) su produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti. Dopo questionario, controlli incrociati e visita di verifica, la Commissione ritiene affidabili i dati rivisti, compresi quelli relativi alla capacità inutilizzata, e respinge l’idea che si dovessero preferire i dati Eurostat o che il concetto di capacità inutilizzata fosse indeterminato.
Osservazioni delle parti e risposte della Commissione
Nel corso del riesame vengono affrontate varie osservazioni di operatori e associazioni di settore, tra cui EBB, CARBIO e singoli esportatori. La Commissione respinge le richieste di rinvio delle conclusioni, di ulteriore riduzione del margine di profitto e di modifica delle misure sulla base di argomentazioni riferite al solo procedimento indonesiano. Accoglie invece la correzione di un cambio di denominazione societaria per Molinos Agro S.A., riconoscendo che le esportazioni erano avvenute sotto il nuovo nome.
Dispositivo finale
L’articolo 1 sostituisce integralmente la tabella delle aliquote del dazio antidumping definitivo del regolamento (UE) n. 1194/2013, con importi specifici in EUR/tonnellata netta e codici addizionali TARIC per Argentina e Indonesia. L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e ribadisce la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Contesto OMC e finalità del riesame
Il regolamento dà attuazione al regolamento (UE) n. 2015/476 e alle relazioni adottate dal DSB OMC nella controversia UE — biodiesel originario dell’Argentina (WT/DS473). La Commissione indica che l’obiettivo è correggere gli aspetti del regolamento definitivo ritenuti incompatibili con l’AAD e il GATT 1994, mantenendo nel contempo le misure nei limiti compatibili con le conclusioni OMC.
Ambito materiale e prodotto interessato
Il prodotto interessato è il biodiesel, definito come esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, puro o in miscela, originario di Argentina e Indonesia, classificabile nei codici NC elencati nel regolamento. Il regolamento afferma che le relazioni OMC non modificano le conclusioni sul prodotto simile di cui al regolamento definitivo.
Riesame dell’Argentina: valore normale e margine di dumping
Alla luce delle relazioni OMC, la Commissione rivede il calcolo del valore normale per i produttori argentini e respinge la tesi secondo cui il sistema argentino di tasse differenziate all’esportazione consenta, di per sé, di ignorare i costi contabilizzati delle materie prime. Viene confermato che il valore normale va costruito sulla base dei costi effettivamente sostenuti e registrati nei documenti contabili. I margini di dumping ricalcolati per l’Argentina sono: 8,1 % per Aceitera General Deheza S.A. e Bunge Argentina S.A.; 4,5 % per Louis Dreyfus Commodities S.A.; 6,6 % per Molinos Agro S.A., Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.F.I.C.I. y A. e Vicentin S.A.I.C.; 6,5 % per le altre società che hanno collaborato; 8,1 % per tutte le altre società.
Riesame dell’Indonesia e motivi del rinvio
La Commissione non conclude il riesame relativo all’Indonesia in questa fase, ritenendo necessario ulteriore tempo per valutare l’applicabilità delle conclusioni OMC a una misura ancora contestata nell’ambito della controversia DS480. Vengono respinte le obiezioni fondate su parità di trattamento, non discriminazione, legittimo affidamento e buona fede, affermando l’ampio margine discrezionale della Commissione nell’attuazione delle raccomandazioni OMC su misure non contestate.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
La Commissione conferma che il dumping pregiudizievole accertato nell’inchiesta iniziale permane e che le relazioni OMC non infirmano la conclusione di un pregiudizio notevole. Dopo verifica del questionario e visita presso l’EBB, la Commissione ritiene corretti i dati su capacità di produzione e utilizzazione degli impianti dell’industria dell’Unione, compresi i dati rivisti relativi alla cosiddetta capacità inutilizzata.
Nuove aliquote del dazio antidumping definitivo
L’articolo 1 sostituisce la tabella delle aliquote del dazio del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013. Le aliquote sono espresse in euro per tonnellata netta e in codici addizionali TARIC: Argentina, Aceitera General Deheza S.A. e Bunge Argentina S.A., 79,56 EUR/tonnellata (B782); Louis Dreyfus Commodities S.A., 43,18 EUR/tonnellata (B783); Molinos Agro S.A., Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.F.I.C.I. y A. e Vicentin S.A.I.C., 62,91 EUR/tonnellata (B784); altre società che hanno collaborato in Argentina, tra cui Cargill S.A.C.I., Unitec Bio S.A. e Viluco S.A., 62,52 EUR/tonnellata (B785); tutte le altre società argentine, 79,56 EUR/tonnellata (B999); Indonesia, PT Ciliandra Perkasa 76,94 EUR/tonnellata (B786), PT Musim Mas 151,32 EUR/tonnellata (B787), PT Pelita Agung Agrindustri 145,14 EUR/tonnellata (B788), PT Wilmar Bioenergi Indonesia e PT Wilmar Nabati Indonesia 174,91 EUR/tonnellata (B789), altre società che hanno collaborato tra cui PT Cermerlang Energi Perkasa 166,95 EUR/tonnellata (B790), tutte le altre società indonesiane 178,85 EUR/tonnellata (B999).
Entrata in vigore e effetto giuridico
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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