Cassazione Penale, Sentenza n. 22111/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 04/12/2024 che aveva respinto: a) la richiesta di ammissione a misure alternative alla detenzione (residua pena di 1 anno e 27 giorni) per mancata acquisizione della relazione socio-familiare dell'UEPE, segnatamente per la presunta irreperibilità del ricorrente; b) l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore. Il ricorrente deduceva un errore dell'UEPE e del Tribunale sulla indicazione del sesso (sarebbe stato indicato come femmina) che avrebbe impedito gli accertamenti e lamentava violazione del diritto di difesa per il rigetto del rinvio richiesto dal difensore per concomitante impegno professionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto l'assunto del ricorrente congetturale e non provato: l'UEPE aveva attestato che il condannato era sconosciuto all'indirizzo indicato e che gli accertamenti anagrafici non rilevavano la sua residenza nel territorio salernitano, circostanze non eliminabili da un mero errore di indicazione del genere. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che l'art. 420-ter si applica anche ai procedimenti di sorveglianza e che il Tribunale ha motivatamente bilanciato l'istanza di rinvio, valutando la prevalenza del procedimento in trattazione e l'assenza di urgenza in quello sopravvenuto; la motivazione del rigetto è stata ritenuta congrua. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen., comma 5
Citato in relazione ai poteri e procedure del giudice di sorveglianza nell'ambito delle istanze di misure alternative; la Corte non ha ravvisato violazione procedurale consistente nell'assenza della relazione UEPE.
art. 678 cod. proc. pen., comma 2
Rilevante per la disciplina delle misure alternative e dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto dell'istanza in assenza di elementi utili forniti dall'UEPE.
art. 185 disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulle modalità di svolgimento di indagini e compiti degli uffici competenti; interpretata nel senso che l'UEPE ha correttamente comunicato l'impossibilità di eseguire l'indagine per irreperibilità, circostanza valutabile dal giudice.
art. 47 ord. pen.
Richiamato tra le norme procedurali ordinarie in tema di procedura penale; la Corte non ha riscontrato lesione dei principi ivi contenuti.
art. 13 ord. pen.
Riferimento formale alle disposizioni sull'ordinamento penitenziario/procedurale; la Corte ha ritenuto che non vi sia stato vizio interpretativo che pregiudicasse il diritto del ricorrente.
art. 484 cod. proc. pen.
Citato in relazione ai provvedimenti relativi alla trattazione dell'udienza; la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla violazione del diritto di difesa connessa alla gestione dell'udienza.
art. 420-ter cod. proc. pen.
La Corte conferma che il comma 5 di tale articolo, che disciplina il legittimo impedimento del difensore, si applica anche ai procedimenti di sorveglianza; tuttavia il diritto al rinvio non è automatico: il giudice può valutare e bilanciare l'impedimento con le esigenze del procedimento e motivare il rigetto.
Massime di principio
- La semplice indicazione di un errore formale (es. annotazione errata del genere) non è di per sé sufficiente a dimostrare un pregiudizio procedurale: l'attore deve provare che l'errore ha concretamente impedito accertamenti rilevanti (es. riscontri anagrafici).
- Se l'UEPE segnala l'impossibilità di svolgere l'indagine per irreperibilità e gli accertamenti anagrafici non rilevano la presenza del richiedente nel territorio indicato, il giudice può legittimamente valutare negativamente la richiesta di misura alternativa per carenza di elementi istruttori.
- L'art. 420-ter (legittimo impedimento del difensore) si applica anche nei procedimenti davanti al Tribunale di sorveglianza: il difensore deve documentare l'impedimento e l'impossibilità di sostituzione; il giudice compie un bilanciamento tra l'impedimento e le esigenze del procedimento (precedenza, urgenza) e deve motivare il rigetto.
- La Corte di legittimità può esaminare direttamente la correttezza delle decisioni in rito adottate dal giudice di merito, valutando i presupposti di fatto e diritto della scelta del giudice.
- Per evitare esiti negativi, il richiedente di misure alternative dovrebbe: a) fornire indirizzi e documentazione aggiornati; b) produrre prove certe di irreperibilità imputabili a errore amministrativo; c) in caso di rinvio richiesto dal difensore, documentare l'impossibilità di sostituzione e la natura inderogabile dell'impegno.
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