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Sentenza

Sentenza del 13/04/2015 n. 2144 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Estratto di ruolo - Impugnabilità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava l'estratto di ruolo, verosimilmente perché venuto a conoscenza dell'esistenza di un'iscrizione a ruolo o di un atto impositivo non regolarmente notificato. La questione riguardava la possibilità di impugnare autonomamente l'estratto di ruolo, senza contestare contestualmente l'atto impositivo presupposto.

La decisione

La contestazione è stata ritenuta inammissibile o comunque non accoglibile. L'estratto di ruolo è stato qualificato come atto interno dell'Amministrazione finanziaria, privo di autonoma lesività e, quindi, non autonomamente impugnabile. Esso deve essere contestato unitamente all'atto impositivo, quando quest'ultimo sia notificato. In assenza di una regolare notifica dell'atto impositivo, non sussiste un interesse concreto e attuale del contribuente, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., a instaurare una lite tributaria mediante la sola impugnazione dell'estratto di ruolo. La decisione richiama Cass. n. 6610/2013 e Cass. n. 6395/2014, dando atto dell'orientamento contrario espresso da Cass. SS. UU. n. 19704/2015.

Norme richiamate

  • Art. 100 c.p.c.

    Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.

    La norma richiede un interesse concreto e attuale ad agire. Secondo la decisione, la mera conoscenza dell'estratto di ruolo, in assenza di un atto impositivo regolarmente notificato e autonomamente lesivo, non è sufficiente a fondare tale interesse.

  • Cass. n. 6610/2013

    Richiamata a sostegno dell'orientamento secondo cui l'estratto di ruolo è un atto interno e non è autonomamente impugnabile.

  • Cass. n. 6395/2014

    Richiamata per confermare che l'estratto di ruolo deve essere contestato insieme all'atto impositivo e non costituisce, di regola, un autonomo oggetto di impugnazione.

  • Cass. SS. UU. n. 19704/2015

    La decisione segnala l'esistenza di un orientamento contrario, favorevole, in determinate condizioni, all'impugnabilità dell'estratto di ruolo quando il contribuente deduca la mancata o irregolare notifica dell'atto presupposto.

Massime di principio

  • Un atto meramente interno dell'Amministrazione, come l'estratto di ruolo, non è normalmente autonomamente impugnabile se non produce da solo una lesione attuale e concreta.
  • La contestazione dovrebbe essere rivolta contro l'atto impositivo o della riscossione effettivamente lesivo, impugnandolo entro i termini previsti dalla legge.
  • La mancata notifica dell'atto presupposto non determina automaticamente l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo: occorre verificare l'orientamento giurisprudenziale applicabile e l'esistenza di un interesse concreto e attuale.
  • Poiché la giurisprudenza indicata è contrastante, la valutazione deve considerare la data della decisione, il tipo di atto impugnato, gli effetti concretamente prodotti e l'eventuale successiva evoluzione normativa e giurisprudenziale.
  • In situazioni analoghe è opportuno verificare la regolarità delle notifiche e, se viene notificato un atto successivo della riscossione, contestare in quella sede anche l'atto presupposto non notificato, deducendone il vizio.

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