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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11578/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma, in appello, delle condanne per il reato di truffa. Roberto Bevilacqua deduce (i) violazione degli artt. 62‑bis, 69 e 99 c.p. e carenza di motivazione circa il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e (ii) vizio di motivazione e illogicità della valutazione probatoria, denunciando che la condanna si sarebbe fondata in via esclusiva sulla titolarità di una carta Postepay su cui erano confluite somme provento del reato. Franca Vecceloque Pereloque deduce (i) carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sua responsabilità penale, contestando l'uso di due soli indizi (intestazione dell'IBAN e la dichiarazione della persona offesa di avere interagito con una donna) e (ii) violazione degli artt. 62‑bis, 69 e 99 c.p. per la mancata esclusione della recidiva e per il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche; si lamenta altresì la mancata adeguata valutazione del precedente penale e degli elementi favorevoli alla ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione: alcuni motivi (es. questioni concernenti la recidiva o la prevalenza delle circostanze) introducevano questioni nuove non dedotte nei precedenti gradi e quindi non devolute alla Corte di legittimità; altri motivi erano incentrati esclusivamente sulla riconsiderazione dei fatti e della valutazione delle prove, materia non sindacabile nel giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale esaustiva e conforme alle risultanze processuali, avendo indicato una pluralità di elementi logico‑probatori a supporto delle condanne. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Si rileva inoltre che i difensori dei ricorrenti non erano presenti all'udienza.

Norme richiamate

  • art. 62‑bis cod. pen.

    Riguarda il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti; la Corte richiama la necessità di adeguata motivazione se si assume la non prevalenza, ma osserva che la questione non può essere annunciata per la prima volta in Cassazione se non era devoluta dal gravame.

  • art. 69 cod. pen.

    Norma sul concorso di circostanze (attenuanti/aggravanti) e sulla determinazione della pena; la Corte evidenzia che l'esame del bilanciamento richiede valutazione motivata e che la mancata deduzione in precedenti gradi ne preclude il sindacato in Cassazione.

  • art. 99 cod. pen.

    Riguarda modalità di applicazione delle circostanze; la Corte segnala che le censure su tale materia, sollevate per la prima volta in Cassazione o dirette a rinnovare la valutazione di merito, sono inammissibili.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Citato dalla difesa di Vecceloque in riferimento a una causa di non punibilità; la Corte osserva che le questioni sollevate relative a questa causa non sono state trattate in modo tale da essere devolute al giudice di legittimità, ove rilevante.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le spese e sanzioni per ricorsi inammissibili; la Corte ha applicato tale articolo condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e a una somma per la Cassa delle ammende per colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • In Cassazione non sono ammissibili motivi che introducono per la prima volta questioni non dedotte nei precedenti gradi di giudizio: questioni nuove restano estranee al perimetro cognitivo della Corte di legittimità.
  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella riconsiderazione degli accertamenti di fatto o nel valutare nuovamente la prova; il sindacato è limitato ai profili di legittimità e di motivazione formale e logica.
  • Le doglianze aspecifiche o reiterative che chiedono una rilettura dei fatti senza censurare vizi di motivazione rilevanti sono inammissibili.
  • La mera titolarità di una carta Postepay o di un IBAN può costituire elemento indiziario, ma da sola non è necessariamente sufficiente: è necessario un apparato argomentativo che colleghi quel dato alla partecipazione consapevole al reato; tuttavia, se i giudici di merito indicano una pluralità di elementi indiziari concatenati, questa valutazione è difficilmente sindacabile in Cassazione.
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile per carenze formali o sostanziali, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; l'assenza dei difensori all'udienza può essere rilevata ma non incide automaticamente sull'esito dell'inammissibilità.

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