Circolare numero 107 del 22-4-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare informa che, a seguito dell’aumento del saggio degli interessi legali al 10% annuo con decorrenza 16 dicembre 1990, occorre applicare il nuovo tasso ai depositi cauzionali, agli interessi sul capitale impiegato per lavori di manutenzione e agli interessi di mora sui canoni e sugli oneri accessori. Vengono distinti i casi in base alla data di ultimazione dei lavori o alla scadenza delle rate, chiarendo quando resta applicabile il 5% e quando invece subentra il 10%. Le sedi devono adeguare i calcoli e segnalare eventuali casi non previsti alla Direzione Generale.
Aumento al 10% del saggio degli interessi legali dal 16 dicembre 1990 e riflessi su depositi cauzionali, lavori di manutenzione e interessi di mora
Aumento del tasso legale e applicazioni operative
La circolare prende atto dell’innalzamento del saggio degli interessi legali al 10% annuo, con decorrenza 16 dicembre 1990, e ne disciplina gli effetti nella gestione del patrimonio immobiliare da reddito. L’adeguamento interessa in particolare i depositi cauzionali, gli interessi connessi ai lavori di manutenzione dell’immobile e gli interessi di mora dovuti per ritardato pagamento di canoni e oneri accessori.
Depositi cauzionali
Con riferimento all’art. 11 della legge n. 392 del 27 luglio 1978, il deposito cauzionale costituito dal conduttore a garanzia delle obbligazioni contrattuali produce interessi legali da corrispondere alla fine di ogni anno. La circolare precisa che, dal 16 dicembre 1990, le banche incaricate del servizio devono riconoscere tali interessi nella nuova misura del 10% annuo.
Capitale impiegato per interventi di manutenzione dell’immobile
In base all’art. 23 della legge n. 392/1978, il locatore può chiedere un aumento del canone non superiore all’interesse legale sul capitale impiegato per opere e lavori eseguiti nell’immobile. La circolare richiama la regola per cui l’aumento decorre dalla data di ultimazione dei lavori se la richiesta è presentata entro 30 giorni da tale data; in caso contrario, decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.
Ai fini dell’applicazione del nuovo tasso, viene stabilito che:
- se i lavori sono ultimati il 16 dicembre 1990 o in data successiva, si applicano interessi al 10%;
- se i lavori sono stati ultimati prima del 16 dicembre 1990, resta applicabile il 5%, anche se la richiesta viene formulata successivamente a tale data.
La circolare sottolinea che il momento rilevante per la nascita del diritto all’aumento è la data di ultimazione dei lavori, mentre la decorrenza del pagamento da parte del conduttore resta collegata alla richiesta del locatore.
Interessi di mora su canoni e oneri accessori
Per gli schemi contrattuali di locazione adottati dall’Istituto, i modelli AI-28 bis e AI-28 ter prevedono all’art. 6 che, in caso di mancato pagamento dei canoni e degli oneri accessori alle scadenze previste, siano dovuti interessi al tasso legale dal primo giorno successivo alla scadenza. Le sedi devono quindi applicare il 10% annuo alle rate il cui termine di pagamento sia scaduto dopo il 16 dicembre 1990.
Gestione dei casi non previsti
La circolare conclude disponendo che eventuali ipotesi non contemplate o difficoltà applicative debbano essere segnalate alla Direzione Generale, la quale si riserva di fornire le istruzioni necessarie.
Punti principali
Aumento del saggio degli interessi legali
Il provvedimento richiamato ha elevato, con effetto dal 16 dicembre 1990, il saggio degli interessi legali dal 5% al 10% annuo, modificando l’art. 1284 del Codice Civile. Tale variazione incide sulla gestione del patrimonio immobiliare da reddito per quanto riguarda depositi cauzionali, spese per lavori di manutenzione e somme dovute a titolo di mora.
Interessi sui depositi cauzionali
Ai sensi dell’art. 11 della legge n. 392 del 27 luglio 1978, il deposito cauzionale versato dal conduttore produce interessi legali da corrispondere alla fine di ogni anno. Le banche incaricate del servizio sono quindi autorizzate a riconoscere ai conduttori, dal 16 dicembre 1990, gli interessi nella nuova misura del 10%.
Interessi sul capitale impiegato per lavori di manutenzione
L’art. 23 della legge n. 392/1978 consente al locatore di chiedere un aumento del canone non superiore all’interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati nell’immobile. La decorrenza dell’aumento dipende dalla data di ultimazione dei lavori e, in caso di richiesta tardiva, dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta. Se i lavori sono ultimati il 16 dicembre 1990 o successivamente, si applica il tasso del 10%; se invece sono ultimati prima di tale data, resta applicabile il 5%, anche se la richiesta viene presentata dopo il 16 dicembre 1990.
Interessi di mora su canoni e oneri accessori
Negli schemi contrattuali utilizzati dall’Istituto (modd. AI-28 bis e ter), l’art. 6 prevede che, in caso di mancato pagamento dei canoni e degli oneri accessori alle rispettive scadenze, si applichino interessi nella misura legale dal giorno successivo alla scadenza. Le sedi devono calcolare tali interessi al 10% annuo per le rate scadute dopo il 16 dicembre 1990.
Indicazioni operative finali
Per le ipotesi non considerate espressamente dalla circolare o per eventuali difficoltà applicative, le sedi devono sottoporre la questione alla Direzione Generale, che si riserva di impartire ulteriori istruzioni.
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