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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM A562 n. 31263 del 18/06/2024

FIGC-REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE TORNEI LUDICO AMATORIALI

AGCMA562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ha accertato che la FIGC, forte della posizione dominante nell’organizzazione del calcio giovanile agonistico, ha esteso in modo illegittimo il proprio potere regolatorio anche ai tornei ludico-amatoriali organizzati dagli EPS, imponendo per anni la stipula di convenzioni e, nella stagione 2022/23, anche una previa autorizzazione federale. La condotta ha ostacolato l’accesso degli EPS al mercato delle manifestazioni calcistiche giovanili, sia agonistiche sia amatoriali, con effetti escludenti e restrittivi della concorrenza. L’Autorità ha quindi accertato la violazione dell’art. 102 TFUE, ordinato la cessazione dei comportamenti e irrogato una sanzione pecuniaria di 4.203.447,54 euro.

FIGC – abuso di posizione dominante nell’organizzazione dei tornei calcistici giovanili ludico-amatoriali e agonistici: infrazione accertata e sanzione di 4.203.447,54 €

FIGC – regolamento organizzazione tornei ludico-amatoriali

L’Autorità ha accertato che la FIGC ha posto in essere, nel settore del calcio giovanile, una strategia escludente volta a mantenere e rafforzare la propria posizione dominante nel mercato delle competizioni agonistiche e ad estenderla al mercato delle manifestazioni ludico-amatoriali. Il procedimento è stato avviato a seguito della segnalazione di CNS Libertas e ha riguardato, in particolare, l’uso della regolamentazione del Settore Giovanile e Scolastico per subordinare la partecipazione delle ASD affiliate FIGC ai tornei organizzati dagli EPS alla stipula di convenzioni e, successivamente, a una pre-autorizzazione federale.

Parti e quadro istituzionale

La FIGC è l’unica federazione riconosciuta dal CONI per il gioco del calcio e opera con autonomia tecnica, organizzativa e di gestione. Ne fanno parte, tra gli altri, la Lega Nazionale Dilettanti e il Settore Giovanile e Scolastico, che disciplina l’attività calcistica giovanile. CNS Libertas, ACSI, UISP e AICS sono enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, attivi anche nel calcio giovanile e potenzialmente in concorrenza con la FIGC nell’offerta di tornei e manifestazioni per giovani atleti.

Mercato rilevante

L’Autorità ha individuato due mercati rilevanti distinti e di dimensione nazionale:

  • organizzazione di manifestazioni calcistiche giovanili a carattere agonistico;
  • organizzazione di manifestazioni calcistiche giovanili a carattere ludico-amatoriale.

Sotto il profilo della domanda, le due attività non sono sostituibili, ma possono essere complementari per alcuni atleti. Sotto il profilo dell’offerta, nel mercato agonistico gli EPS possono operare solo previa convenzione con la federazione; in mancanza, la FIGC rimane l’unico operatore legittimato. Nel mercato amatoriale, invece, FIGC ed EPS operano in concorrenza, soprattutto per le categorie under 12 e, nella prassi contestata, anche per i ragazzi tra 12 e 17 anni.

Regolazione CONI, EPS e nozione di agonismo

Il Regolamento EPS del 2014 distingue tre tipologie di attività degli EPS:

  • attività a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, anche competitive;
  • attività ludico-motorie e di avviamento;
  • attività agonistiche di prestazione, per le quali è necessaria una convenzione conforme al modello CONI.

L’Autorità ha ritenuto che la convenzione non sia richiesta per le attività ludico-amatoriali. Il CONI, sentito in audizione, ha inoltre chiarito che le regole federali sull’età minima per l’attività agonistica valgono per l’ambito federativo, ma non dovrebbero influenzare l’attività degli EPS, che possono organizzare manifestazioni ludico-amatoriali anche con atleti di età superiore a quella fissata dalle singole federazioni per l’inizio dell’agonismo.

Evoluzione dei Comunicati Ufficiali del SGS

L’AGCM ha ricostruito quattro fasi della regolazione federale:

  • prima del Regolamento EPS del 2014: partecipazione consentita secondo accordi e con approvazione del SGS;
  • stagioni 2015/16 e 2016/17: divieto di partecipazione in attesa di ridefinire il protocollo d’intesa;
  • stagioni 2017/18-2021/22: obbligo di convenzione con gli EPS, mai effettivamente stipulata;
  • stagione 2022/23: obbligo di convenzione e, in più, di autorizzazione preventiva degli uffici FIGC competenti, limitatamente ai tornei a rapido svolgimento.

Secondo l’Autorità, tali prescrizioni sono state collocate nella sezione relativa all’"Attività di base", dunque in un ambito che la stessa FIGC considera amatoriale e libero.

Mancata stipula delle convenzioni e loro contenuto restrittivo

L’istruttoria ha evidenziato che la FIGC non ha mai accettato il modello di convenzione del CONI, ritenuto troppo generico, e ha proposto invece un testo molto più restrittivo. Nel modello CONI le parti sono poste su un piano di parità, con impegni reciproci, una commissione paritetica e senza previsioni specifiche sulla sola organizzazione di tornei a rapido svolgimento o sanzioni disciplinari.

Nel modello FIGC, invece:

  • gli EPS potevano organizzare solo tornei giovanili a rapido svolgimento;
  • il SGS valutava in via preliminare la conformità dei tornei ai regolamenti federali e autorizzava la partecipazione delle società affiliate;
  • gli EPS dovevano rispettare integralmente le modalità tecniche e di gioco stabilite dalla FIGC;
  • non era prevista una commissione paritetica.

L’Autorità ha ritenuto che queste condizioni, imposte unilateralmente, abbiano impedito la stipula delle convenzioni e siano state idonee a ostacolare l’accesso degli EPS al mercato agonistico.

Pressioni, deferimenti e effetti dissuasivi

Secondo quanto emerso, la FIGC ha anche adottato comportamenti di dissuasione nei confronti di ASD e tesserati, tramite controlli sul campo, contatti telefonici e segnalazioni alle procure federali. In diversi casi, tali segnalazioni hanno portato a deferimenti e sanzioni disciplinari di ASD e dirigenti che avevano partecipato a tornei EPS senza autorizzazione.

L’Autorità ha considerato tali prassi parte integrante della strategia escludente, perché hanno aumentato il rischio di sanzioni e indotto molte ASD a rinunciare a partecipare ai tornei EPS o a svolgerli sotto l’egida federale, con aggravio di costi per gli EPS e con riduzione dell’offerta alternativa per gli atleti.

Valutazione antitrust e abuso di posizione dominante

L’AGCM ha respinto l’argomento secondo cui la FIGC, in quanto ente con funzioni pubblicistiche, sarebbe sottratta al diritto antitrust. Ha ribadito che la FIGC, quando organizza e regola attività economiche connesse alle competizioni sportive, è qualificabile come impresa ai fini degli artt. 101 e 102 TFUE.

La condotta è stata qualificata come abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 102 TFUE perché:

  • ha impedito agli EPS l’accesso al mercato agonistico, mantenendo la FIGC in posizione monopolistica;
  • ha esteso illegittimamente il controllo federale all’attività ludico-amatoriale;
  • ha usato in modo strumentale e arbitrario la nozione di agonismo basata solo sull’età;
  • ha imposto vincoli e pre-autorizzazioni privi di un quadro procedurale trasparente, oggettivo, non discriminatorio e proporzionato.

L’Autorità ha richiamato la giurisprudenza recente della Corte di Giustizia, in particolare i casi Meca-Medina, International Skating Union ed European Superleague, per affermare che regole autorizzatorie e sanzionatorie possono essere lecite solo se supportate da criteri sostanziali e procedurali chiari; in difetto, possono integrare abuso.

Pregiudizio al commercio e durata dell’infrazione

L’AGCM ha ritenuto sussistente il pregiudizio al commercio tra Stati membri, in quanto la condotta incide sull’intero mercato nazionale dell’organizzazione di competizioni calcistiche giovanili e può influire sugli scambi intra-UE.

Quanto alla durata, l’infrazione è stata ricondotta almeno al 1° luglio 2015 e considerata ancora in corso, con riferimento almeno ai profili relativi ai ragazzi tra 12 e 17 anni. L’Autorità ha valorizzato la persistenza della disciplina contestata fino alla modifica del C.U. del 7 luglio 2023, che ha soppresso la lettera relativa all’attività svolta con gli EPS per la stagione 2023/24.

Sanzione

Ai fini della quantificazione, l’AGCM ha considerato come valore delle vendite gli introiti FIGC derivanti dall’organizzazione di eventi calcistici giovanili svolti nel SGS, inclusi quelli tramite LND, per ragazzi dai 5 agli under 17, pari a 9.375.719,42 euro.

La gravità è stata ritenuta elevata, ma la percentuale base è stata fissata al 5% del valore delle vendite, tenendo conto anche della modifica regolamentare intervenuta nel 2023. Applicando il fattore di durata pari a 8,966666667, la sanzione finale è stata determinata in 4.203.447,54 euro.

Dispositivo

L’Autorità ha quindi:

  • accertato la violazione dell’art. 102 TFUE da parte della FIGC;
  • ordinato di cessare immediatamente i comportamenti contestati e di astenersi dal reiterarli;
  • imposto di comunicare entro 60 giorni le misure adottate per ottemperare;
  • irrogato la sanzione pecuniaria di 4.203.447,54 euro, da pagarsi entro 90 giorni dalla notifica.

Punti principali

Parti e contesto regolatorio

La procedura riguarda la FIGC e il rapporto con gli Enti di Promozione Sportiva (in particolare CNS Libertas, ACSI, UISP, AICS) nell’organizzazione di attività calcistiche giovanili. Il caso si inserisce nel sistema sportivo piramidale CIO-CONI-FSN, nel quale la FIGC è l’unica federazione riconosciuta per il calcio e il CONI disciplina, tramite il Regolamento EPS, i rapporti con gli EPS.

Condotta contestata e strategia escludente

L’Autorità ha ritenuto che la FIGC abbia perseguito una strategia volta a rafforzare la propria posizione nel mercato delle competizioni agonistiche e a estenderla al mercato dei tornei ludico-amatoriali. La strategia si è realizzata tramite la mancata stipula delle convenzioni con gli EPS, l’imposizione di condizioni ritenute inaccettabili, la subordinazione della partecipazione delle ASD affiliate FIGC ai tornei EPS alla convenzione e, per la stagione 2022/23, anche alla pre-autorizzazione federale.

Mercati rilevanti e posizione dominante

L’AGCM distingue due mercati nazionali: organizzazione di manifestazioni calcistiche giovanili a carattere agonistico e organizzazione di manifestazioni calcistiche giovanili a carattere ludico-amatoriale, entrambi per under 17. Nel primo la FIGC è stata considerata sostanzialmente monopolista, poiché senza convenzioni gli EPS non possono organizzare attività agonistiche di prestazione. Nel secondo la FIGC è stata ritenuta detentrice di una posizione di assoluto rilievo e in diretta concorrenza con gli EPS.

Uso strumentale della nozione di agonismo

La FIGC ha qualificato come agonistica qualsiasi attività svolta da ragazzi di età superiore ai 12 anni, prescindendo dal livello prestazionale. L’Autorità ha ritenuto tale criterio arbitrario e non conforme al Regolamento EPS del 2014, che richiede la convenzione solo per le attività agonistiche di prestazione, mentre consente agli EPS attività promozionali, amatoriali e ludiche anche competitive senza convenzionamento.

Esito, sanzione e ordine di cessazione

L’AGCM ha accertato la violazione dell’art. 102 TFUE, ha ordinato alla FIGC di cessare immediatamente i comportamenti e di comunicare entro 60 giorni le iniziative adottate. È stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 4.203.447,54 euro, calcolata applicando il 5% del valore delle vendite rilevante e moltiplicando per la durata dell’infrazione, stimata in 8 anni, 11 mesi e 18 giorni.

Come è indicizzato

Materieabuso di posizione dominanteart. 102 tfuemercato rilevantesettore sportivopre-autorizzazioneconvenzionisanzioni antitrust

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