Provvedimento AGCM I835 n. 31232 del 28/05/2024
MERCATO DEI CONTATORI D'ACQUA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento non riguarda una nuova contestazione nel merito, ma l'ottemperanza a una sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato solo in parte il precedente calcolo sanzionatorio nel caso I/835 sul mercato dei contatori d'acqua. L'Autorità ridetermina la sanzione irrogata a WaterTech S.p.A. per il periodo antecedente all'acquisizione da parte di Arad Ltd., escludendo dal fatturato mondiale 2020 il fatturato della controllata colombiana WaterTech Lassa s.a.s.; la sanzione viene quindi ridotta a 2.668.836 euro. Per il periodo successivo a ottobre 2018, la sanzione in solido con Arad Ltd. resta confermata a 358.050 euro.
WaterTech S.p.A./Arad Ltd. - rideterminazione della sanzione per intesa sui contatori d'acqua, con conferma per il periodo successivo a ottobre 2018 e riduzione per il periodo precedente
WaterTech/Arad - rideterminazione della sanzione nel caso contatori d'acqua
Il provvedimento è adottato in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 10914/2023 e riguarda esclusivamente la quantificazione della sanzione già irrogata nel procedimento I/835-Mercato dei contatori d'acqua. L'Autorità non riesamina l'accertamento dell'intesa, già definito nel 2022, ma ridetermina l'importo dovuto da WaterTech S.p.A. per il periodo antecedente all'ottobre 2018 e conferma la sanzione relativa al periodo successivo, in solido con Arad Ltd.
Parti e precedente accertamento dell'infrazione
Nel procedimento originario l'Autorità aveva accertato un'intesa restrittiva della concorrenza tra:
- G2 Misuratori S.r.l.
- Itron Italia S.p.a.
- Itron Inc.
- Maddalena S.p.a.
- Sensus Italia S.r.l. a Socio Unico
- Sensus Metering Systems (LuxCo 3) Sàrl
- WaterTech S.p.a.
- Arad Ltd.
La condotta si era sviluppata dal dicembre 2011 al settembre 2019 e aveva violato l'art. 101 TFUE. Secondo l'accertamento richiamato, l'intesa era finalizzata a condizionare gli esiti delle gare per la fornitura di contatori idrici mediante l'eliminazione del confronto concorrenziale e la spartizione dei lotti.
Oggetto del presente provvedimento
Il presente provvedimento trae origine dall'impugnazione della sanzione da parte di WaterTech S.p.A. e dalla successiva sentenza del Consiglio di Stato. Il Giudice amministrativo ha accolto parzialmente il ricorso limitatamente al profilo sanzionatorio, ritenendo fondato il motivo relativo al computo del fatturato globale dell'intero gruppo, compresa la società colombiana WaterTech Lassa s.a.s., il cui fatturato era stato indicato in euro 3.267.436 al tasso di cambio del 31 dicembre 2020.
Criterio imposto dal Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, nell'esercizio della giurisdizione di merito, ha imposto all'Autorità di rideterminare la sanzione espungendo dal fatturato considerato quello della controllata WaterTech Lassa s.a.s. L'Autorità evidenzia che tale criterio è puntuale, oggettivo e di applicazione automatica, senza margini di discrezionalità nell'esecuzione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza.
Rideterminazione del fatturato e della sanzione
Con l'esclusione del fatturato della controllata colombiana, il fatturato mondiale di WaterTech nel 2020 rilevante ai fini del limite edittale del 10% ex art. 15 della legge n. 287/1990 risulta pari a 26.688.361 euro. Su tale base, la sanzione per la condotta illecita tenuta sino all'ottobre 2018 viene rideterminata in 2.668.836 euro.
Esito finale
La decisione dispone quindi che:
- la sanzione amministrativa pecuniaria a carico di WaterTech S.p.A. per il periodo antecedente all'acquisizione da parte di Arad Ltd. è rideterminata in 2.668.836 euro;
- la sanzione amministrativa pecuniaria a carico di WaterTech S.p.A. in solido con Arad Ltd. per il periodo successivo all'ottobre 2018 è confermata in 358.050 euro.
Il provvedimento reca inoltre le indicazioni sui mezzi di impugnazione e la previsione di notifica e pubblicazione nel Bollettino dell'Autorità.
Punti principali
Contesto e precedente accertamento dell'intesa
L'Autorità richiama il provvedimento conclusivo del 1° febbraio 2022 nel procedimento I/835-Mercato dei contatori d'acqua, con cui era stata accertata una intesa restrittiva della concorrenza tra G2 Misuratori S.r.l., Itron Italia S.p.a., Itron Inc., Maddalena S.p.a., Sensus Italia S.r.l. a Socio Unico, Sensus Metering Systems (LuxCo 3) Sàrl, WaterTech S.p.a. e Arad Ltd., dal dicembre 2011 al settembre 2019, in violazione dell'art. 101 TFUE, volta a condizionare le gare per la fornitura di contatori idrici attraverso l'eliminazione del confronto concorrenziale e la spartizione dei lotti.
Oggetto della decisione del 2024
Il provvedimento del 28 maggio 2024 non rivaluta la responsabilità sostanziale, ma dà esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 10914/2023, che ha annullato solo la parte relativa alla quantificazione della sanzione, limitatamente al computo del fatturato mondiale 2020 di WaterTech, imponendo di espungere il fatturato della controllata WaterTech Lassa s.a.s.
Rideterminazione della sanzione per il periodo antecedente a ottobre 2018
In applicazione del vincolo conformativo del giudicato, l'Autorità considera il fatturato mondiale 2020 di WaterTech pari a 26.688.361 euro, al netto del fatturato della società colombiana WaterTech Lassa s.a.s. e, applicando il limite edittale del 10% previsto dall'art. 15 della legge n. 287/1990, ridetermina la sanzione per il periodo antecedente all'ottobre 2018 in 2.668.836 euro.
Conferma della sanzione per il periodo successivo all'ottobre 2018
La sanzione già irrogata alla società WaterTech S.p.A. in solido con la controllante Arad Ltd. per la condotta successiva all'ottobre 2018 resta confermata nella misura di 358.050 euro.
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