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Sentenza

Sentenza del 08/01/2021 n. 47 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Appello- produzione nuovi mezzi di prova- nozione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

la questione riguardava la ammissibilità, in sede di appello, di nuovi mezzi di prova/documenti prodotti dall'appellante. Il giudice di merito aveva ritenuto inammissibile tale produzione richiamando il divieto previsto dall'art. 345 c.p.c., con riferimento all'impossibilità di introdurre in appello prove nuove sul merito. L'appellante ha invece dedotto che i documenti prodotti non attengono al merito della controversia ma sono idonei a dimostrare la correttezza o la regolarità dell'attività processuale compiuta (fatti processuali), così che il divieto dell'art. 345 non dovrebbe trovare applicazione.

La decisione

la Corte (Ordinanza n. 5610/2019) ha chiarito che il divieto di introdurre nuovi mezzi di prova previsto dall'art. 345 c.p.c. riguarda i documenti e le prove relative al merito della causa e non si estende agli atti o documenti prodotti in appello con la finalità di dimostrare la correttezza o la regolarità dell'attività processuale (fatti processuali). Di conseguenza la Corte ha ritenuto ammissibile la produzione in appello dei documenti destinati a provare questioni processuali e non nuove allegazioni di fatto sul merito; il provvedimento impugnato è stato corretto nella parte in cui confondeva le due categorie e, a seconda dei casi specifici, i documenti così qualificati devono essere ammessi o valutati dal giudice dell'appello.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Il divieto previsto dall'art. 345 c.p.c. è interpretato come limitato ai mezzi di prova attinenti al merito della causa; non impedisce invece la produzione in appello di atti o documenti volti a dimostrare fatti processuali o la correttezza dell'attività processuale

  • art. 140 c.p.c.

    Citato come riferimento per la distinzione tra atti/processi e documentazione probatoria; la norma è stata richiamata a supporto della valutazione della rilevanza probatoria degli atti processuali rispetto al divieto di nuove prove

Massime di principio

  • Il divieto di introdurre nuovi mezzi di prova in appello (art. 345 c.p.c.) va letto restrittivamente: riguarda esclusivamente documenti e prove diretti a modificare o integrare il quadro probatorio sul merito della causa.
  • Documenti prodotti in appello con la finalità di provare fatti processuali (ad es. la correttezza di notifiche, la regolarità di atti, comportamenti delle parti o del procedimento) non sono soggetti al divieto di cui all'art. 345 e possono essere ammessi.
  • È fondamentale che la parte che intende produrre nuovi documenti in appello specifichi chiaramente lo scopo probatorio (merito vs. fatti processuali). Una corretta qualificazione formale facilita l'ammissibilità.
  • Il giudice d'appello deve esaminare la rilevanza e l'attinenza dei documenti alla luce della loro finalità: se attengono al merito vige il divieto; se riguardano l'andamento del processo o la regolarità degli atti, devono essere valutati.
  • Per evitare incertezze procedurali, è consigliabile motivare espressamente in atto di produzione perché il documento non incide sul merito ma prova aspetti processuali, richiamando il principio espresso dalla Cassazione.

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