Sentenza del 31/03/2017 n. 8412 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, sostenendo che i contribuenti avessero dimostrato soltanto l'esistenza di disponibilità finanziarie derivanti da altri redditi, ma non il loro effettivo utilizzo per sostenere le spese familiari e mantenere i beni considerati nell'accertamento sintetico. Deduceva quindi l'omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riferimento alla presunta incongruenza tra i redditi dichiarati e il tenore di vita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la censura non riguardasse l'omesso esame di uno specifico fatto storico decisivo, ma mirasse sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove e degli elementi utilizzati dai giudici di merito per superare la presunzione dell'accertamento sintetico prevista dall'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4
La norma consente la determinazione sintetica del reddito quando vi sia una significativa incongruenza tra il reddito dichiarato e il tenore di vita o le spese sostenute. Il contribuente può superare la presunzione fornendo prova documentale della provenienza delle risorse utilizzate.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 134 del 2012
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Il ricorso per cassazione è ammesso solo per l'omesso esame di uno specifico fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti. La disposizione non consente di sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del merito.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Chi ricorre deve indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali il motivo si fonda, consentendo alla Corte di verificare il fatto dedotto e la sua rilevanza.
Art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente deve depositare gli atti e i documenti rilevanti posti a fondamento del ricorso, nel rispetto degli oneri di specificità e autosufficienza.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato poiché l'Agenzia delle Entrate era ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico, la prova dell'esistenza di risorse finanziarie ulteriori o già tassate può essere utile a giustificare il tenore di vita, ma deve essere valutata nel complesso rispetto alle spese e ai beni contestati.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sostenendo genericamente che il giudice abbia attribuito a una prova un peso insufficiente o errato.
- Per dedurre l'omesso esame ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., occorre individuare uno specifico fatto storico, indicare dove risulta dagli atti, precisare quando è stato discusso e dimostrarne la decisività.
- Una censura formulata come vizio di motivazione, ma diretta in realtà a contestare il ragionamento probatorio del giudice di merito, è normalmente dichiarata inammissibile.
- Quando il contribuente fornisce documentazione coerente sulle proprie disponibilità economiche e il giudice di merito la ritiene sufficiente a superare la presunzione fiscale, la decisione può essere contestata in cassazione solo per effettivi vizi di legge o per l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
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