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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 381 del 28/05/2026

Provvedimento del 28 maggio 2026

Garante Privacy381

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ritenuto illecito il comportamento dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro che, nell’ambito di un’istanza di accesso civico generalizzato, ha trasmesso al controinteressato la versione integrale dell’istanza del reclamante, comprensiva di dati personali eccedenti e non necessari come indirizzo di residenza e numero di cellulare. Pur riconoscendo che il controinteressato può conoscere l’identità dell’istante, l’Autorità ha ribadito che la comunicazione deve rispettare il principio di minimizzazione. Considerati il carattere isolato dell’episodio, l’errore interpretativo del titolare, la collaborazione resa e l’assenza di precedenti, il Garante ha qualificato la violazione come minore e ha disposto un ammonimento, senza ulteriori misure correttive.

Università degli studi di Bari Aldo Moro: ammonimento per invio integrale dell’istanza di accesso civico generalizzato con dati eccedenti al controinteressato

Università degli studi di Bari Aldo Moro: ammonimento per comunicazione eccedente nell’accesso civico generalizzato

Il Garante ha esaminato un reclamo relativo alla trasmissione, da parte dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro, dell’integrale istanza di accesso civico generalizzato al soggetto controinteressato, comprensiva di dati personali non necessari del richiedente. Il procedimento è stato avviato per la possibile violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione del GDPR.

Fatti e svolgimento del procedimento

Il reclamante ha lamentato che, a seguito della propria istanza di accesso civico generalizzato, l’Università aveva inviato al controinteressato una copia completa dell’istanza contenente anche l’indirizzo di residenza e il numero di telefono cellulare. L’Autorità ha quindi contestato al titolare del trattamento la possibile violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c), del GDPR, invitandolo a presentare difese o documenti.

L’Università ha sostenuto che il richiedente, in calce all’istanza, aveva autorizzato il trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla richiesta, e che ciò consentisse l’ostensione integrale al controinteressato. In sede difensiva ha inoltre prodotto materiali predisposti dal proprio RPD e una nota interna con cui avviava una revisione del regolamento di ateneo per integrare il principio di minimizzazione nelle comunicazioni ai controinteressati.

Quadro normativo richiamato

Il Garante ha richiamato:

  • l’art. 4, n. 1, GDPR, sul concetto di dato personale;
  • l’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, sui principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione;
  • l’art. 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e 3, GDPR, sulla base giuridica nel settore pubblico;
  • l’art. 2-ter del Codice privacy, che richiede una norma di legge, regolamento o atto amministrativo generale quale base giuridica per il trattamento e per la comunicazione/diffusione;
  • l’art. 5, comma 5, del d.lgs. 33/2013, che prevede la comunicazione ai controinteressati nei procedimenti di accesso civico generalizzato.

Valutazione del Garante sulla comunicazione dei dati

L’Autorità ha affermato che, nell’ambito dell’accesso civico generalizzato, il controinteressato può conoscere l’identità dell’istante perché parte del procedimento, ma ciò non legittima la comunicazione di dati ulteriori che non siano strettamente necessari alla finalità procedimentale.

Nel caso concreto, il numero di telefono e l’indirizzo di residenza del reclamante sono stati ritenuti eccedenti e non necessari. Il Garante ha quindi concluso che il titolare ha trattato i dati personali in modo non conforme ai principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione.

È stato inoltre precisato che l’autorizzazione al trattamento apposta dall’istante non esonera la pubblica amministrazione dal compiere la necessaria valutazione di stretta indispensabilità dei dati comunicati nel procedimento di accesso.

Esito, qualificazione della violazione e misura adottata

Il Garante ha dichiarato illecita la condotta dell’Università ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del GDPR e ha ritenuto integrata la violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c).

Ai fini della risposta sanzionatoria e correttiva, l’Autorità ha valorizzato:

  • il fatto che il trattamento abbia riguardato un solo interessato;
  • l’erronea convinzione del titolare circa la legittimità della comunicazione integrale;
  • l’avvio di una procedura interna di revisione e sensibilizzazione del personale;
  • la piena collaborazione prestata all’Autorità;
  • l’assenza di precedenti violazioni pertinenti o di precedenti provvedimenti rilevanti.

Sulla base di tali elementi, la violazione è stata qualificata come "violazione minore" ai sensi del considerando 148 GDPR e delle linee guida del WP29 sulle sanzioni amministrative pecuniarie. Il Garante ha quindi ritenuto sufficiente l’ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, senza applicare sanzioni pecuniarie e senza adottare ulteriori misure correttive, poiché la condotta aveva già esaurito i suoi effetti.

Dispositivo e adempimenti finali

Il provvedimento dispone:

  • la pubblicazione sul sito web del Garante;
  • l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.

È inoltre indicata la possibilità di ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli artt. 78 GDPR, 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro i termini di legge.

Punti principali

Origine del procedimento

Il procedimento nasce da un reclamo presentato all’Autorità da un interessato, il quale ha lamentato che, a seguito di una richiesta di accesso civico generalizzato rivolta all’Università, la comunicazione inviata al controinteressato conteneva l’intera istanza comprensiva di dati personali ulteriori rispetto a quelli necessari, inclusi indirizzo di residenza e numero di telefono cellulare.

Difese del titolare e attività istruttoria

L’Università ha sostenuto che l’istanza conteneva una formula di autorizzazione al trattamento dei dati personali e che, per la disciplina dell’accesso, fosse legittimo trasmettere copia integrale al controinteressato. In corso di istruttoria ha però avviato una revisione interna del regolamento di ateneo e predisposto misure organizzative per integrare il principio di minimizzazione nelle comunicazioni ai controinteressati, con modelli operativi e check-list.

Valutazioni giuridiche del Garante

Il Garante ha richiamato gli artt. 4, n. 1, 5, par. 1, lett. a) e c), 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e 3 del GDPR, nonché l’art. 2-ter del Codice e l’art. 5, comma 5, del d.lgs. 33/2013. Ha chiarito che, nell’accesso civico generalizzato, il controinteressato può essere informato dell’identità dell’istante, ma i dati ulteriori contenuti nell’istanza risultano eccedenti e non necessari nella fase procedimentale, con conseguente violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione.

Esito e misure adottate

La condotta è stata dichiarata illecita ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del GDPR. Tuttavia, tenuto conto del fatto che il trattamento ha riguardato un solo interessato, dell’erronea convinzione del titolare, dell’avvio di correttivi interni, della piena collaborazione e dell’assenza di precedenti pertinenti, il Garante ha qualificato la violazione come minore e ha ritenuto sufficiente l’ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b), del GDPR, senza disporre ulteriori misure correttive.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazionediritti dell'interessatominimizzazione dei datisanzioni gdpr

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