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Ordinanza

Ordinanza n. 1813/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 388/2025 del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.03.2025;

Giustizia amministrativa202506619

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, n. 388/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 388/2025 del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro. Dopo il passaggio della causa in decisione, il TAR ha rilevato d'ufficio una possibile questione di inammissibilità, da sottoporre al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Il dubbio riguarda la competenza funzionale del giudice dell'ottemperanza: la sentenza da eseguire è stata emessa dal Tribunale di Avellino, il cui circondario ricade nella circoscrizione del TAR Campania, sezione di Salerno, mentre il ricorso è stato proposto dinanzi alla sede di Napoli.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito il ricorso per ottemperanza. Ha rilevato la possibile inammissibilità derivante dall'incompetenza funzionale della sede adita, osservando che, ai sensi degli artt. 14, comma 3, e 113, comma 2, c.p.a., la competenza del giudice dell'ottemperanza è funzionalmente inderogabile. In applicazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti un termine fino al 10 aprile 2026 per il deposito di memorie sulla questione e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 28 aprile 2026. Nessuna decisione definitiva è stata adottata sull'ammissibilità del ricorso o sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Quando il collegio rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, non previamente sottoposta al contraddittorio, deve consentire alle parti di interloquire mediante memorie o altra forma di difesa.

  • art. 14, comma 3, c.p.a.

    La competenza funzionale del giudice amministrativo è inderogabile.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    La competenza del giudice dell'ottemperanza è funzionale e inderogabile; il giudice competente è individuato in relazione al giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza la competenza del giudice è funzionale e inderogabile; il ricorso deve essere proposto davanti al giudice individuato dall'art. 113, comma 2, c.p.a., in relazione al giudicato da eseguire.
  • Quando il collegio rileva d'ufficio, dopo il passaggio in decisione, una possibile causa di inammissibilità del ricorso, deve sottoporla al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando alle parti un termine per memorie prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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