Sentenza n. 1046/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro -OMISSIS- di -OMISSIS-, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Lecce in data 13 settembre 2021 prot. n. -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell’istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Lecce
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di emersione presentata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020, deducendo l’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto del rigetto e, in particolare, il difetto di istruttoria. Ha rappresentato di avere lavorato come bracciante agricolo, che dopo la presentazione dell’istanza erano stati stipulati contratti di lavoro e che il rapporto era stato interrotto prima della scadenza in seguito alla notifica del preavviso di rigetto. Ha quindi richiesto il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, richiamando la circolare del Ministero dell’Interno dell’11 maggio 2021 relativa ai casi di interruzione involontaria del rapporto di lavoro. Secondo il ricorrente, sussistevano i presupposti per il rilascio del permesso provvisorio, avendo prestato attività lavorativa regolare ed essendo in attesa di un nuovo contratto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha compensato integralmente le spese. Ha chiarito che il diniego non era fondato sulla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato nelle more della convocazione presso lo Sportello Unico, bensì sull’originaria mancanza dei presupposti di legge per l’emersione. Tale mancanza risultava dal parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, motivato dall’assoluta insufficienza del volume d’affari del datore di lavoro per l’anno 2018 a giustificare l’assunzione dei diciannove lavoratori richiesti. La circolare ministeriale dell’11 maggio 2021, come precisato dalla successiva nota ministeriale del 5 agosto 2021, consente il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione quando sopravvengano mutate condizioni economiche del datore di lavoro tali da impedirgli di adempiere all’impegno assunto con l’istanza di emersione. Essa non si applica invece quando l’inadeguatezza economica del datore era originaria e preesistente alla domanda, come accertato nel caso concreto. La censura di difetto di istruttoria è stata pertanto ritenuta infondata.
Norme richiamate
art. 103 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77
La disposizione costituisce la base normativa della procedura di emersione dal lavoro irregolare subordinato a tempo determinato nel settore agricolo; l’accoglimento presuppone la sussistenza dei requisiti di legge, inclusa l’adeguatezza economica del datore di lavoro.
circolare del Ministero dell’Interno dell’11 maggio 2021
sopravvenute mutate condizioni economiche
La circolare contempla il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione quando sopravvengano mutate condizioni economiche del datore di lavoro tali da non consentirgli di sostenere l’impegno assunto con l’istanza di emersione.
nota del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2021, n. 0112264
La nota chiarisce che la possibilità di rilascio del permesso per attesa occupazione riguarda le mutate condizioni economiche sopravvenute e non l’originaria inadeguatezza economica del datore di lavoro.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata per lo svolgimento da remoto dell’udienza di smaltimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La disciplina del permesso di soggiorno per attesa occupazione collegato a una procedura di emersione si applica quando l’impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro dipende da mutate condizioni economiche del datore sopravvenute rispetto alla presentazione dell’istanza, non quando l’inadeguatezza economica era già originaria e sussistente al momento della domanda.
- Il rigetto di un’istanza di emersione può legittimamente fondarsi sull’originaria insufficienza della capacità economica del datore di lavoro, accertata dall’Ispettorato territoriale competente, quando tale insufficienza non giustifica il numero di lavoratori per i quali è stata richiesta la regolarizzazione.
- La cessazione del rapporto di lavoro nelle more della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione non determina, di per sé, l’applicazione della disciplina sul permesso per attesa occupazione se il diniego dell’emersione è fondato sull’originaria mancanza dei requisiti legali e non sulla sopravvenuta cessazione del rapporto.
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