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Legge

L.R. Piemonte 31/2000

"Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche".[1]

Normativa regionaleL.R. Piemonte 31/2000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Piemonte la prevenzione dell’inquinamento luminoso e ottico, fissando criteri tecnici per nuovi impianti e rifacimenti, piani comunali dell’illuminazione, aree sensibili, controlli e sanzioni. Prevede deroghe per casi specifici e si applica sul territorio regionale; molte attività sono rimesse a deliberazioni della Giunta e ai piani dei Comuni.

Prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso in Piemonte

Prevenzione dell’inquinamento luminoso e uso efficiente dell’illuminazione in Piemonte

La legge regionale del Piemonte disciplina l’illuminazione esterna pubblica e privata per ridurre l’inquinamento luminoso e ottico, migliorare l’efficienza energetica e tutelare ambiente, paesaggio, sicurezza stradale e osservatori astronomici. La disciplina si applica nel territorio regionale e si coordina con pianificazione comunale, controlli ARPA e provvedimenti della Giunta regionale.

Finalità e ambiti di tutela

Il provvedimento mira a contenere la dispersione di luce artificiale, razionalizzare il servizio di illuminazione pubblica e ridurre i consumi energetici. Protegge inoltre:

  • i bioritmi di piante e animali e le rotte migratorie dell’avifauna;
  • le aree naturali protette, la rete Natura 2000 e gli ambiti della rete ecologica regionale;
  • le specie di interesse conservazionistico richiamate dalle direttive europee sugli uccelli e sugli habitat;
  • la sicurezza della circolazione stradale, riducendo abbagliamento e affaticamento visivo;
  • gli osservatori astronomici professionali e non professionali di rilevanza regionale o provinciale;
  • i centri urbani, i beni monumentali e architettonici, i belvedere e le bellezze panoramiche, con particolare attenzione al paesaggio notturno.

Definizioni rilevanti

Ai fini della legge, costituiscono:

  • inquinamento luminoso: ogni irradiazione di luce artificiale che si disperde oltre le aree a cui è funzionalmente destinata, verso il cielo o nelle abitazioni, creando disturbo;
  • inquinamento ottico: ogni illuminamento diretto su oggetti o soggetti non necessario;
  • piano dell’illuminazione: il piano che regola nuove installazioni e tempi e modalità di adeguamento degli impianti esistenti;
  • impianti di modesta entità: impianti con piccole sorgenti fluorescenti o LED entro precisi limiti di flusso luminoso complessivo e verso l’alto;
  • retrofitting a LED: sostituzione di parti elettriche, ottiche e della sorgente di apparecchi esistenti con nuove sorgenti LED, mantenendo la struttura dell’apparecchio, con esclusione delle mere sostituzioni di lampade o di interventi non conformi.

Regole tecniche per nuovi impianti e rifacimenti

I requisiti tecnici per i nuovi impianti esterni pubblici o privati, per quelli rifatti, per la sola sostituzione degli apparecchi e per il retrofitting a LED sono stabiliti nell’allegato A. Salvo le eccezioni previste, tali impianti devono essere progettati da un professionista abilitato con progetto illuminotecnico conforme alle norme tecniche e di sicurezza; a fine lavori l’installatore rilascia la dichiarazione di conformità. Gli impianti e le sorgenti devono evitare ogni forma di inquinamento luminoso e ottico, e non devono produrre, all’interno delle abitazioni, valori superiori ai limiti tecnici di riferimento individuati dalla Giunta regionale.

Competenze della Regione e ruolo dell’ARPA

La Regione adegua i propri regolamenti nei settori edilizio e industriale, predispone capitolati tipo per l’illuminazione pubblica e favorisce l’adeguamento degli impianti esistenti anche tramite incentivi. Si avvale dell’ARPA per il controllo sul corretto e razionale uso dell’energia da illuminazione esterna da parte di province, Città metropolitana di Torino, comuni ed enti sovracomunali, nonché per la diffusione dei principi della legge.

Competenze dei Comuni e pianificazione locale

I comuni con oltre 30.000 abitanti devono approvare il piano dell’illuminazione; per i comuni sotto tale soglia l’adozione è facoltativa. I piani devono essere coerenti con le specificità territoriali e finalizzati a ridurre l’inquinamento luminoso e a migliorare l’efficienza degli impianti. In sede di esame delle pratiche edilizie, gli uffici comunali verificano la conformità degli impianti di illuminazione esterna interessati dall’intervento e, se esistente, al piano dell’illuminazione. I capitolati d’appalto per l’illuminazione pubblica devono essere conformi alla normativa vigente. I comuni controllano inoltre le nuove installazioni private e le modifiche sostanziali nelle aree a elevata sensibilità.

Aree a più elevata sensibilità

Entro 12 mesi dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve individuare le aree del territorio regionale più sensibili all’inquinamento luminoso e predisporre l’elenco dei comuni ricadenti in tali aree. Nella selezione rilevano in particolare:

  • osservatori astronomici indicati dalla Società astronomica italiana e dall’Unione astrofili italiani;
  • aree naturali protette, Natura 2000, rete ecologica regionale e altri siti sensibili per rifugio, riproduzione, svernamento, alimentazione e spostamenti di specie di interesse conservazionistico;
  • oasi di protezione della fauna;
  • punti di osservazione panoramica e aree di interesse monumentale, storico e documentale;
  • elementi paesaggistici vincolati o riconosciuti di valore nel Piano paesaggistico regionale.

Deroghe e installazioni escluse

Non sono soggette alla disciplina alcune installazioni, tra cui:

  • sostituzione o retrofitting a LED di massimo cinque apparecchi, se comunque dotati di dispositivi conformi ai requisiti tecnici;
  • sorgenti già strutturalmente protette, come porticati, logge e gallerie, o comunque non in grado di diffondere luce verso l’alto;
  • sorgenti non a funzionamento continuo, se spente entro le ore 20;
  • impianti con sensori di movimento, se l’accensione non supera cinque minuti e gli apparecchi sono schermati verso l’alto;
  • impianti di uso saltuario ed eccezionale e apparecchi mobili destinati a protezione, sicurezza o emergenza;
  • impianti di segnalazione stradale, navale o aerea e impianti provvisori per feste o iniziative locali.

Obblighi di comunicazione sulla pubblica illuminazione

I comuni devono trasmettere alla Regione i dati relativi agli impianti di pubblica illuminazione esterna secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale e aggiornarli almeno ogni due anni entro il 30 aprile.

Divieti, sanzioni e conseguenze dell’inosservanza

È vietata qualsiasi produzione di inquinamento luminoso e ottico. È inoltre vietato l’uso di fasci di luce fissi o roteanti, fari, fari laser, giostre luminose e altri richiami luminosi, se impiegati per puro scopo pubblicitario o voluttuario e capaci di disperdere luce verso il cielo, anche se temporanei. È vietata anche l’illuminazione di elementi e monumenti naturali del paesaggio e, se individuate dalla pianificazione, di aree e siti naturali o artificiali utilizzati dalle specie protette per rifugio, riproduzione, svernamento, alimentazione e spostamenti.

Le violazioni delle principali prescrizioni tecniche e dei divieti comportano sanzioni amministrative:

  • da 500 a 5.000 euro per le violazioni più gravi;
  • sanzione raddoppiata se l’abuso avviene in aree a elevata sensibilità;
  • da 90 a 150 euro nei casi di utilizzo difforme da modalità e criteri della legge.

I comuni e gli enti pubblici che non realizzano impianti conformi ai criteri tecnici e all’allegato A non possono accedere ai finanziamenti regionali, statali o comunitari erogati dalla Regione in campo ambientale ed energetico fino alla messa a norma. Il comune competente irroga la sanzione, la riscuote e dispone l’adeguamento o lo smantellamento, totale o parziale, degli impianti non conformi. I proventi delle sanzioni sono destinati al rafforzamento dei controlli e a iniziative di diffusione delle finalità della legge.

Aspetti finanziari e aggiornamento tecnico

Gli oneri della legge sono coperti con le leggi di bilancio. Le modifiche all’allegato tecnico A sono deliberate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Norma finale e limiti di applicazione

La legge non si applica alle installazioni espressamente escluse come deroghe né ai casi già regolati da norme specifiche. La disciplina si concentra su interventi e impianti di illuminazione esterna attuali e su processi di adeguamento, mentre le disposizioni sanzionatorie e di pianificazione operano in relazione alla permanenza degli impianti e delle violazioni sul territorio regionale.

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