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Legge

L.R. Piemonte 27/2000

"Interventi di classificazione, ammodernamento e attivazione degli impianti di arroccamento per la tutela e lo sviluppo del turismo montano e modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" ".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 27/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Regione Piemonte sostiene la realizzazione, l’ammodernamento e l’attivazione di impianti a fune di arroccamento per migliorare l’accessibilità dei territori montani e favorirne sviluppo turistico e ambientale. Prevede contributi in conto capitale, credito agevolato, aiuti di gestione e un fondo di rotazione Finpiemonte. Gli aiuti sono subordinati al parere favorevole UE e gli stanziamenti riguardano soprattutto gli anni 2000-2001.

Interventi regionali per impianti a fune di arroccamento per il turismo montano

Interventi regionali per impianti di arroccamento nel turismo montano

La legge disciplina gli interventi della Regione Piemonte a favore degli impianti a fune destinati a collegare i centri abitati montani con altre località, con l’obiettivo di migliorarne la fruibilità produttiva, turistica, paesaggistica e ambientale. La disciplina è rivolta al territorio piemontese e mira soprattutto alla realizzazione, all’ammodernamento e all’attivazione di impianti di arroccamento considerati di pubblica utilità.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione promuove la realizzazione e l’ammodernamento degli impianti a fune per l’accessibilità ai territori montani. Gli impianti di arroccamento devono collegare:

  • i capoluoghi comunali, oppure
  • altre località montane stabilmente abitate da almeno 100 persone, oppure dotate di almeno 300 posti letto alberghieri o extralberghieri, oppure interessate da piani di traffico orientati a ridurre l’uso dell’automobile nella mobilità montana.

Gli interventi finanziabili riguardano impianti riconosciuti di pubblica utilità e inclusi in programmi di sviluppo economico locale o in atti di programmazione negoziata.

Tipologie di intervento finanziabili

Per le finalità della legge la Regione sostiene economicamente:

  • l’attivazione degli impianti;
  • la manutenzione straordinaria;
  • la messa a norma;
  • il potenziamento della capacità di trasporto;
  • la realizzazione e l’ammodernamento degli impianti.

È espressamente indicata come prioritaria la copertura degli interventi finalizzati all’adeguamento degli impianti esistenti alle norme di sicurezza.

Strumenti di sostegno finanziario

La Regione concede:

  • contributi in conto capitale;
  • finanziamenti di credito agevolato per le spese di investimento;
  • contributi per le spese di gestione.

Per favorire l’accesso al credito a breve e medio termine è inoltre prevista la stipulazione di una convenzione con Finpiemonte S.p.A. per la costituzione di un fondo di rotazione. Le modalità e condizioni di utilizzo del fondo sono demandate alla convenzione stessa.

La Regione può anche stipulare con gli operatori convenzioni o accordi di programma per concedere contributi all’esercizio degli impianti, con importo determinato in base al programma di esercizio presentato dal beneficiario.

Regolamento attuativo e disciplina applicativa

Entro 90 giorni dall’approvazione della legge, la Giunta regionale deve proporre al Consiglio regionale il regolamento di attuazione. La concessione degli aiuti è comunque subordinata al parere favorevole dell’Unione europea sulla legge.

Disposizioni finanziarie

Per l’attuazione della legge sono autorizzati stanziamenti complessivi per:

  • lire 3 miliardi nell’anno finanziario 2000;
  • lire 5 miliardi nell’anno finanziario 2001.

Per il 2000 sono istituiti capitoli specifici per il fondo di rotazione e per i contributi di gestione; per il 2001 le relative dotazioni sono aumentate, in particolare per il fondo. La copertura è assicurata mediante riduzioni di alcuni capitoli di spesa regionali indicati dalla norma, mentre per gli anni successivi la copertura è rinviata alla predisposizione dei bilanci futuri.

Regime transitorio

Gli aiuti non possono essere concessi immediatamente dopo l’entrata in vigore della legge, ma solo dopo il parere favorevole dell’Unione europea. La disciplina finanziaria è costruita soprattutto su stanziamenti limitati agli esercizi 2000 e 2001.

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