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Legge

L.R. Valle d'Aosta 1/2015

Modificazioni alle leggi regionali 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), e 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 1/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riforma la disciplina delle elezioni comunali e dell’assetto degli organi dei comuni della Valle d’Aosta, distinguendo in molti casi tra comuni fino a 1.000 abitanti e quelli sopra tale soglia. Introduce nuove regole su composizione di consigli e giunte, candidature, quote di genere, preferenze, voto e cause di incompatibilità, con applicazione dal primo rinnovo dei consigli successivo all’entrata in vigore.

Modifiche alla disciplina delle elezioni comunali e degli organi dei comuni valdostani

Modifiche alle elezioni comunali e agli organi dei comuni in Valle d’Aosta

La legge regionale interviene in modo organico sulla disciplina delle elezioni comunali e sull’ordinamento degli organi dei comuni valdostani. La riforma introduce una netta distinzione tra comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti e comuni con popolazione superiore, incidendo su composizione degli organi, candidature, preferenze, quorum, incompatibilità e funzionamento degli organi consiliari ed esecutivi.

Ambito di applicazione e decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano ai comuni della Valle d’Aosta e operano, in via generale, dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo all’entrata in vigore della legge. È prevista inoltre una regola transitoria per il computo dei precedenti mandati ai fini del limite alla rieleggibilità del sindaco nei comuni sopra 15.000 abitanti.

Disciplina delle elezioni comunali nei comuni con più di 1.000 abitanti

La legge riscrive il titolo e numerosi articoli della legge regionale n. 4/1995, che assume il nuovo titolo di “Disposizioni in materia di elezioni comunali”. Nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti:

  • il consiglio comunale è composto da sindaco, vicesindaco e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione;
  • sindaco, vicesindaco e consiglieri sono eletti a suffragio universale e diretto;
  • le candidature a sindaco e vicesindaco sono collegate a liste di candidati consiglieri;
  • si applicano specifiche regole sui collegamenti di lista, sulle sottoscrizioni richieste, sui controlli di ammissibilità e sull’elezione in caso di lista unica.

Composizione dei consigli comunali

Per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti il consiglio comunale è formato da sindaco, vicesindaco e consiglieri secondo queste fasce:

  • 13 consiglieri nei comuni da 1.001 a 3.000 abitanti;
  • 15 consiglieri nei comuni da 3.001 a 5.000 abitanti;
  • 17 consiglieri nei comuni da 5.001 a 15.000 abitanti;
  • 27 consiglieri nei comuni oltre 15.000 abitanti.

Elettorato attivo e passivo, cause ostative e incompatibilità

La legge aggiorna le regole di eleggibilità e di incandidabilità. In particolare:

  • possono essere eletti sindaco, vicesindaco, consigliere comunale e circoscrizionale gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto 18 anni entro il primo giorno fissato per la votazione;
  • per le cause ostative alla candidatura si applica l’articolo 10 del d.lgs. 235/2012;
  • vengono aggiornate varie cause di ineleggibilità e incompatibilità, anche con riferimento a funzionari statali, prefetti, amministratori e soggetti con rapporti economici o contenziosi con il comune.

In materia di lite pendente, non determinano incompatibilità le liti tributarie e quelle promosse ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 54/1998, con regole speciali sulla competenza delle commissioni tributarie; la costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità.

Candidature, liste e quote di genere

La disciplina delle candidature viene riscritta con particolare attenzione ai numeri minimi e massimi delle liste e alla rappresentanza di genere.

Per i comuni da 1.001 a 15.000 abitanti:

  • la candidatura a sindaco e vicesindaco è collegata a una lista di consiglieri con un numero di candidati compreso tra 9 e 13 nei comuni da 1.001 a 3.000 abitanti;
  • tra 11 e 15 nei comuni da 3.001 a 5.000 abitanti;
  • tra 13 e 17 nei comuni da 5.001 a 15.000 abitanti.

Per i comuni oltre 15.000 abitanti:

  • la candidatura a sindaco e vicesindaco è collegata a una lista o a un gruppo di liste con un numero di candidati per ciascuna lista non inferiore a 19 e non superiore a 27.

In tutte le liste dei candidati consiglieri:

  • nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al 20 per cento dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore nei casi previsti.

Presentazione delle liste e sottoscrizioni richieste

La dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature collegate deve essere sottoscritta da un numero minimo di elettori non candidati, variabile in base alla popolazione del comune:

  • da 15 a 30 elettori nei comuni da 1.001 a 3.000 abitanti;
  • da 25 a 50 elettori nei comuni da 3.001 a 5.000 abitanti;
  • da 30 a 60 elettori nei comuni da 5.001 a 15.000 abitanti.

La legge aggiorna inoltre i riferimenti normativi sulle dichiarazioni di inesistenza di cause di incandidabilità e sui controlli da parte dell’ufficio elettorale e della commissione elettorale.

Controlli sulle liste e verifica della rappresentanza di genere

L’ufficio elettorale verifica la regolarità delle liste e il rispetto della quota minima di genere. Se la composizione non è conforme:

  • la lista viene ridotta cancellando i candidati del genere sovrarappresentato, partendo dall’ultimo;
  • la riduzione non può comunque far scendere il numero dei candidati sotto il minimo richiesto per l’ammissione.

Tessere elettorali, apertura degli uffici e operazioni di voto

Per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, l’ufficio elettorale comunale resta aperto:

  • nei due giorni antecedenti la votazione, dalle ore 9 alle ore 18;
  • nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

Le operazioni di voto si svolgono in un solo giorno, di domenica, dalle ore 7 alle ore 23; gli elettori presenti nei locali del seggio a quell’ora sono ammessi al voto.

Preferenze e voto di genere

La legge introduce e coordina regole sulle preferenze per assicurare la rappresentanza di genere.

Nei comuni interessati, quando l’elettore esprime tre preferenze:

  • almeno una deve riguardare candidati di genere diverso;
  • in caso contrario, l’ultima preferenza è annullata.

Sono inoltre aggiornate le modalità di espressione delle preferenze, la validità delle preferenze in caso di omonimie, l’ordine di proclamazione degli eletti e la disciplina dei casi di nullità.

Elezione in presenza di una sola lista e quorum

La legge disciplina il caso di ammissione e voto di una sola lista.

Nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti:

  • sono eletti sindaco e vicesindaco se ottengono voti validi superiori al 50 per cento dei votanti e se i votanti sono più del 50 per cento degli iscritti;
  • sono eletti i consiglieri della lista secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali.

Nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti:

  • l’elezione è valida se vota più del 50 per cento degli iscritti e i voti validi superano il 50 per cento dei votanti;
  • sono eletti i consiglieri della lista secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali.

Organizzazione della prima seduta e funzionamento del consiglio

La disciplina della prima seduta viene differenziata in base alla popolazione:

  • nei comuni oltre 1.000 abitanti la prima seduta è convocata e presieduta dal sindaco sino all’elezione del presidente del consiglio, se previsto dallo statuto;
  • nei comuni sino a 1.000 abitanti la prima seduta è convocata e presieduta dal consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, sino all’elezione del sindaco.

Successivamente:

  • nei comuni oltre 1.000 abitanti il consiglio elegge il presidente del consiglio, se previsto dallo statuto, quindi approva gli indirizzi generali di governo e nomina la giunta o ne riceve la comunicazione dei componenti;
  • nei comuni sino a 1.000 abitanti il consiglio elegge sindaco e giunta, compreso il vicesindaco, e approva gli indirizzi generali di governo.

Giunta comunale: composizione, parità di genere e limiti

La composizione della giunta viene riformata:

  • nei comuni sino a 1.000 abitanti è composta dal sindaco, dal vicesindaco e da un massimo di due assessori;
  • nei comuni oltre 1.000 abitanti è composta dal sindaco, dal vicesindaco e da un numero massimo di assessori pari a 2 nei comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, 3 nei comuni da 3.001 a 15.000 abitanti, 5 nei comuni oltre 15.000 abitanti.

È garantita la presenza di entrambi i generi nella giunta quando nella lista vincitrice siano stati eletti consiglieri del genere meno rappresentato per almeno il 15 per cento degli eletti, salvo che almeno un componente di quel genere sia già stato eletto sindaco o vicesindaco.

Lo statuto può prevedere un numero di assessori superiore ai limiti ordinari, ma solo nel rispetto dell’invarianza della spesa e previa attestazione dell’organo di revisione economico-finanziaria.

In ogni caso non è ammessa la nomina di cittadini non facenti parte del consiglio alla carica di assessore.

Vicesindaco, sostituzione del sindaco e durata del mandato

Nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti:

  • il vicesindaco assume di diritto la carica di assessore comunale;
  • in caso di assenza o impedimento temporaneo del sindaco, assume tutte le funzioni attribuite al sindaco dalla legge.

La durata in carica di sindaco, vicesindaco nei comuni sopra 1.000 abitanti e consiglio comunale è di cinque anni, con decorrenza dal giorno delle elezioni.

Limite ai mandati del sindaco nei comuni oltre 15.000 abitanti

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, né a quella di vicesindaco o assessore. È ammesso un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti è durato meno di due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Statuto comunale, commissioni e pari opportunità

Lo statuto comunale può prevedere:

  • commissioni consiliari;
  • nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, un ufficio di presidenza del consiglio, entrambi costituiti con criterio proporzionale.

Lo statuto deve inoltre stabilire norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i generi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune.

Disposizioni finali, transitorie e adeguamento degli statuti

La legge prevede che i consigli comunali adeguino gli statuti alle nuove disposizioni non oltre il sessantesimo giorno precedente le prime elezioni comunali successive all’entrata in vigore. Per il limite ai mandati del sindaco si computano anche le cariche già ricoperte in precedenza, a partire dalla prima elezione effettuata in ciascun comune successivamente all’entrata in vigore della l.r. 4/1995.

Abrogazioni e superamento della disciplina precedente

Il testo consolidato mostra numerose modifiche e varie abrogazioni successive di disposizioni originariamente introdotte dalla legge del 2015. La disciplina oggi rilevante è quindi quella risultante dalle modifiche vigenti del sistema delle elezioni comunali e dell’ordinamento degli enti locali valdostani, con molte disposizioni speciali per i comuni sino a 1.000 abitanti ormai non più operative nei termini originari richiamati nelle note.

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