Salta al contenuto
Legge

L.R. Valle d'Aosta 11/2014

Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 11/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Valle d’Aosta n. 11/2014 modifica la disciplina sulle piste da sci: prevede la decadenza della classificazione dopo 5 anni di inattività, introduce il procedimento per la servitù coattiva di pista e per l’esproprio di aree accessorie, disciplina contenuto, estinzione e ripristino dei fondi. Entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione; previsione transitoria per la delibera sui criteri indennitari entro 180 giorni.

Modifiche alla disciplina regionale delle piste da sci e delle servitù/espropriazioni connesse

Modifiche alla disciplina regionale delle piste da sci e delle servitù connesse

La legge regionale della Valle d’Aosta interviene sulla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9, rafforzando gli strumenti per la realizzazione e la gestione delle piste di sci. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale e si concentra su classificazione delle piste, servitù coattive, espropriazioni per opere accessorie, ripristino dei terreni e aspetti indennitari.

Ambito applicativo e classificazione delle piste

La legge introduce una causa di decadenza della classificazione della pista: la classificazione viene meno se la pista non è mantenuta in esercizio per un periodo superiore a cinque anni. La previsione è rilevante per la permanenza del titolo amministrativo che abilita l’esercizio della pista e incide anche sulla durata della servitù di pista.

Servitù coattiva di pista: avvio del procedimento

Viene disciplinato il procedimento per la costituzione coattiva della servitù di pista. Il procedimento può essere avviato dai soggetti indicati dalla disciplina regionale sulle piste di sci dopo l’esito negativo delle trattative con il proprietario del fondo servente volte a una costituzione volontaria della servitù.

  • Trascorsi 30 giorni dall’inizio della trattativa, il soggetto interessato alla classificazione comunica al proprietario l’avvio del procedimento coattivo.
  • Alla domanda di classificazione deve essere allegata una dichiarazione di disponibilità delle aree interessate oppure copia della comunicazione di avvio del procedimento, insieme alle eventuali osservazioni pervenute.

Il decreto di classificazione localizza l’area sciabile attrezzata, vale come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e costituisce il presupposto per applicare le procedure di asservimento secondo la disciplina espropriativa regionale.

Determinazione dell’indennità per la servitù

La costituzione coattiva della servitù di pista è disposta con provvedimento del dirigente regionale competente in materia di espropriazioni, che determina contestualmente l’indennità sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale.

L’indennità:

  • è proporzionata al danno causato dal passaggio;
  • è determinata limitatamente al periodo di utilizzo;
  • tiene conto delle eventuali migliorie apportate al fondo;
  • considera la valenza turistica e la posizione geografica dell’area.

Il pagamento è posto a carico del gestore della pista, con una componente una tantum per il gravame imposto al fondo e alle eventuali costruzioni, e una componente annuale per il minor raccolto e per gli altri eventuali danni derivanti dall’utilizzo delle aree.

Servitù su piste già classificate e in esercizio

Il procedimento si applica anche alle piste già classificate e utilizzate in base a un accordo con il proprietario del fondo quando tale accordo scade. In tal caso il gestore presenta una domanda di riclassificazione, allegando la documentazione richiesta, per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza necessaria a costituire il titolo per la servitù coattiva.

Contenuto della servitù di pista

La servitù di pista attribuisce al gestore una serie ampia di facoltà funzionali all’esercizio e alla sicurezza della pista, tra cui il passaggio degli sciatori, la manutenzione del manto nevoso, la segnaletica, la produzione di neve programmata, la battitura delle piste, la realizzazione e manutenzione delle opere e degli impianti, gli interventi sul terreno e sulla vegetazione, la posa di tubi e cavi, l’accesso in ogni periodo dell’anno per manutenzione e custodia degli impianti, nonché il potere di impedire attività pregiudizievoli al regolare esercizio della pista.

Il proprietario del fondo non può in alcun modo pregiudicare o rendere più oneroso l’esercizio della servitù, neppure mediante opere. Inoltre, a fine stagione invernale, il gestore deve restituire i fondi in condizioni tali da consentirne, per quanto possibile, l’uso originario.

Estinzione e ripristino dei terreni

La servitù si estingue quando viene meno la classificazione della pista. Alla cessazione del diritto, il fondo gravato deve essere riconsegnato al proprietario nelle condizioni originarie, salvo le modificazioni dovute all’uso specifico e salvo diverso accordo tra le parti.

Il gestore deve in particolare provvedere:

  • alla demolizione delle costruzioni;
  • all’asporto del materiale di risulta;
  • alla messa in sicurezza idrogeologica e valanghiva, se compromessa dai lavori eseguiti.

Espropriazione di aree per opere accessorie

È prevista la possibilità di ottenere l’espropriazione delle aree necessarie alla costruzione di opere accessorie connesse alla manutenzione e funzionalità della pista, anche se situate fuori dal perimetro della pista, quando il richiedente non ne abbia la disponibilità.

Per attivare questa procedura, alla domanda di classificazione devono essere allegati:

  • il progetto definitivo dell’opera;
  • la comunicazione di avvio del procedimento di esproprio al proprietario interessato;
  • le eventuali osservazioni ricevute.

In caso di domanda con contestuale richiesta di espropriazione, il dirigente regionale competente indice una conferenza di servizi con le strutture regionali competenti in materia di espropriazioni, assetto idrogeologico, foreste, valanghe, pianificazione territoriale, aree naturali protette e tutela del paesaggio, oltre al Comune competente. Partecipano anche i soggetti indicati dalla normativa regionale sulle piste di sci.

La conferenza valuta la fattibilità delle opere accessorie e si esprime anche sulla classificazione della pista, con eventuali prescrizioni. Il decreto di classificazione localizza l’opera di pubblica utilità, vale come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e costituisce il presupposto per l’esproprio secondo la disciplina regionale in materia.

Anche questa procedura può riguardare piste già classificate, mediante domanda di riclassificazione con contestuale richiesta di esproprio.

Disposizione transitoria e decorrenza

La Giunta regionale deve adottare la deliberazione sui criteri per l’indennità entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.