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Legge

L.R. Valle d'Aosta 16/2014

Revisione della disciplina regionale concernente la concessione di agevolazioni. Modificazioni di leggi regionali.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 16/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 23 dicembre 2014, n. 16 riorganizza alcune discipline di agevolazione per ricerca, imprese, imprenditoria giovanile, energia e nuove imprese innovative. Introduce nuovi beneficiari, massimali, procedure a bando, regole di revoca e controlli, con una riduzione temporanea dei contributi per le domande 2014 non ancora concesse e decorrenza generale dal 1° gennaio 2015, salvo gli artt. 3 e 7.

Revisione di agevolazioni regionali e modifiche a varie leggi economiche regionali

Revisione della disciplina regionale sulle agevolazioni

La legge regionale della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste n. 16 del 2014 interviene su più leggi regionali in materia di sostegno alle attività produttive, ricerca, imprenditoria giovanile, costi energetici e nuove imprese innovative. L’obiettivo dichiarato è razionalizzare l’impiego delle risorse pubbliche destinate allo sviluppo economico locale.

Ambito e finalità dell’intervento

Il provvedimento modifica la disciplina di:

  • ricerca e sviluppo;
  • sostegno alle PMI per qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale;
  • sviluppo delle imprese industriali e artigiane;
  • imprenditoria giovanile;
  • contributi per i costi dell’energia elettrica delle utenze domestiche;
  • nuove imprese innovative.

Le modifiche incidono su requisiti soggettivi, limiti economici, modalità di concessione, revoca e controlli, nel quadro della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Interventi sulla disciplina della ricerca e sviluppo

Nella legge regionale n. 84 del 1993 vengono ampliati i soggetti ammessi ai contributi, includendo anche le reti di impresa composte da almeno tre imprese operanti nelle attività di ricerca e sviluppo.

Per i contributi relativi agli investimenti sono stabiliti nuovi massimali annui per progetto e per impresa:

  • grandi imprese: 500.000 euro;
  • medie imprese: 250.000 euro;
  • piccole imprese: 125.000 euro.

Per i contributi previsti da un ulteriore comma dell’art. 8, i massimali diventano:

  • grandi imprese: 600.000 euro;
  • medie imprese: 400.000 euro;
  • piccole imprese: 250.000 euro.

I contributi sono concessi tramite procedura a bando. Il bando definisce condizioni, criteri e modalità della procedura, mentre il Comitato tecnico diventa Comitato tecnico-scientifico, istituito presso la struttura regionale competente in materia di industria. Compiti, composizione e funzionamento sono demandati a deliberazione della Giunta regionale.

Revoca e obblighi restitutori nella legge sulla ricerca

La disciplina della revoca è resa più puntuale. Il contributo può essere revocato, tra l’altro, in caso di:

  • mancata presentazione della relazione tecnica;
  • perdita dei requisiti durante il progetto o entro tre anni dalla sua conclusione;
  • liquidazione volontaria o cessazione volontaria dell’attività nel territorio regionale, salvo subentro che continui il progetto nel territorio regionale;
  • interruzione ingiustificata, mancata conclusione nei tempi o realizzazione difforme del progetto;
  • mancata conservazione degli investimenti materiali nella sede operativa regionale per cinque anni per le grandi imprese e tre anni per PMI;
  • rinuncia al progetto.

La revoca impone la restituzione del contributo entro 60 giorni dalla comunicazione, con interessi calcolati sulla media ponderata del tasso ufficiale di riferimento. Se la restituzione non avviene, il soggetto è escluso per tre anni da ogni agevolazione prevista dalla legge, salvo regolarizzazione della posizione debitoria.

Riduzione temporanea dei contributi per le domande 2014

Per le domande di contributo presentate nel 2014 ai sensi della legge sulla ricerca, se non era ancora stato adottato il provvedimento di concessione, l’importo complessivamente concedibile è ridotto:

  • del 10% per le piccole imprese;
  • del 20% per le medie imprese;
  • del 30% per le grandi imprese. Questa disposizione ha quindi efficacia limitata alle pratiche 2014 non ancora definite alla data di applicazione.

Adeguamenti alle altre leggi regionali sulle agevolazioni

Per la legge regionale n. 31 del 2001 e per la legge regionale n. 14 del 2011 viene ribadito che i contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato. Nella l.r. 31/2001 è inoltre specificato che la disciplina deve rispettare i limiti massimi di intensità di aiuto previsti dalla normativa.

Per la l.r. 31/2001 si chiarisce anche che la disciplina riguarda non solo concessione ed erogazione, ma pure la revoca dei contributi.

Modifiche alla disciplina delle nuove imprese innovative

La legge regionale n. 14 del 2011 viene riscritta in modo sostanziale.

I beneficiari sono ora le imprese innovative non quotate, qualificate come piccole imprese secondo la normativa europea, che non abbiano distribuito utili e non siano state costituite per fusione. Al momento della domanda devono:

  • essere costituite da non più di tre anni;
  • essere operative da almeno sei mesi.

Sono considerate innovative le imprese che dimostrino alternativamente:

  • tramite valutazione di un esperto esterno, la capacità di sviluppare in futuro prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati, con rischio di insuccesso tecnologico o industriale;
  • oppure di aver sostenuto costi di ricerca e sviluppo almeno pari al 10% dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione, oppure, per le start-up senza dati precedenti, nella revisione contabile dell’esercizio in corso certificata da revisore esterno.

Le spese ammissibili riguardano i piani di sviluppo che definiscono obiettivi di crescita, possibilità di raggiungimento e sostenibilità finanziaria.

I contributi sono concessi dopo istruttoria della struttura competente e previo parere di FINAOSTA S.p.A. sulla sostenibilità economico-finanziaria e della Commissione tecnica sull’innovatività, sulla sostenibilità tecnica e sulle prospettive di mercato. L’erogazione avviene da parte di FINAOSTA S.p.A., anche in forma parziale, in base all’avanzamento del piano e al raggiungimento degli obiettivi.

Revoca, restituzione e divieti nella disciplina delle imprese innovative

La revoca opera in caso di:

  • perdita dei requisiti durante la realizzazione del piano;
  • liquidazione volontaria o cessazione volontaria dell’attività nel territorio regionale durante il piano o entro tre anni dalla conclusione;
  • interruzione ingiustificata, mancata conclusione nei tempi o esecuzione difforme;
  • mancata conservazione degli investimenti materiali nella sede operativa regionale per tre anni dalla conclusione;
  • rinuncia al piano.

La revoca comporta la restituzione entro 60 giorni, con interessi al tasso medio ponderato del tasso ufficiale di riferimento. Se non restituito, il contributo genera un divieto quinquennale di accedere ad altre agevolazioni della stessa legge, salvo regolarizzazione.

I contributi sono cumulabili nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Modifiche alla disciplina dei contributi per i costi dell’energia elettrica

Per la legge regionale n. 4 del 2010 viene introdotta una disciplina espressa di revoca e decadenza. I contributi sono revocati se, in seguito ai controlli anche a campione, emerge:

  • non veridicità delle dichiarazioni rese;
  • mancato rispetto delle disposizioni della legge.

In caso di revoca, il contributo percepito deve essere restituito entro 60 giorni con interessi. Se i contributi non vengono riscossi entro nove mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione, i beneficiari decadono dal diritto alla riscossione.

Queste regole si applicano anche ai contributi concessi a sostegno dei costi sostenuti a decorrere dall’anno 2012.

Disciplina finanziaria

La legge quantifica e copre gli oneri derivanti dalle modifiche introdotte, prevedendo in particolare:

  • un onere annuo di 10.000 euro dal 2015 per una modifica alla l.r. 6/2003;
  • oneri annui di 300.000 euro per gli anni 2015 e 2016 per la l.r. 6/2003;
  • oneri annui di 400.000 euro per gli anni 2015 e 2016 per la l.r. 14/2011.

Sono previste coperture mediante stanziamenti di bilancio, fondi globali di parte corrente e somme già trasferite a FINAOSTA S.p.A.; gli interventi delle leggi regionali 6/2003, 3/2009 e 14/2011 possono inoltre essere finanziati con fondi statali ed europei. È prevista anche la possibilità di apportare variazioni di bilancio con deliberazione della Giunta regionale.

Decorrenza

La legge entra in vigore il 1° gennaio 2015, salvo gli articoli 3 e 7, che hanno una disciplina speciale di applicazione temporale. In particolare, l’art. 3 riguarda solo le domande presentate nel 2014 non ancora concesse, mentre l’art. 7 estende la nuova disciplina dei controlli e delle revoche anche ai contributi per costi sostenuti dal 2012.

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