Corte di giustizia, Sentenza C-679/24
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 19 marzo 2026. — HL contro UniCredit Bank Zrt. e Momentum Credit Zrt. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori – Contratto di mutuo denominato in valuta estera – Clausola che pone il rischio di cambio a carico del consumatore – Effetti della dichiarazione del carattere abusivo di tale clausola – Azione di restituzione delle somme versate in virtù della clausola abusiva – Dies a quo del termine di prescrizione dell’azione di ripetizione – Ripresa del decorso del termine di prescrizione dopo un periodo di sospensione. — Causa C-679/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interviene su una questione di prescrizione in materia di clausole abusive nei mutui in valuta estera. Stabilisce che il termine di prescrizione dell’azione del consumatore non può decorrere automaticamente dalla data di stipula del contratto se, a quel momento, il consumatore non era in grado di conoscere l’abusività della clausola sul rischio di cambio. Esclude anche che le pronunce della Corte o del giudice supremo nazionale, da sole, possano fissare il dies a quo o la ripresa della prescrizione.
Prescrizione dell’azione restitutoria del consumatore in caso di clausola abusiva sul rischio di cambio in un mutuo in valuta estera: incompatibilità con la direttiva 93/13 di un dies a quo fissato alla conclusione del contratto se il consumatore non poteva conoscere l’abusività
La questione giuridica
Se la direttiva 93/13, letta alla luce del principio di effettività, osti a che l’azione del consumatore per ottenere le conseguenze giuridiche della nullità di un mutuo in valuta estera, dipendente dall’abusività della clausola sul rischio di cambio, sia soggetta a un termine di prescrizione quinquennale che decorre dalla conclusione del contratto; se, inoltre, possano fungere da dies a quo o da momento di ripresa della prescrizione le pronunce della Corte o del giudice supremo nazionale che abbiano accertato l’abusività di clausole simili, e se rilevi la data di effettiva conoscenza di tali decisioni da parte del consumatore.
Principio di diritto
L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, ostano a una regola nazionale o giurisprudenziale che faccia decorrere dalla sola conclusione del contratto un termine di prescrizione quinquennale per l’azione del consumatore volta a ottenere le conseguenze della nullità derivante da una clausola abusiva sul rischio di cambio, quando il consumatore non era e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza dell’abusività e quindi non era in grado di far valere utilmente i diritti conferitigli dalla direttiva. Inoltre, né la data delle pronunce della Corte né quella delle decisioni del giudice supremo nazionale su clausole simili possono, di per sé, costituire il dies a quo o il momento di ripresa del termine dopo la sospensione; rileva invece la concreta conoscenza, o conoscibilità ragionevole, dell’abusività da parte del consumatore, da accertarsi dal giudice nazionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 2, lettera b), direttiva 93/13/CEE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Prescrizione dell’azione del consumatore in relazione a una clausola abusiva sul rischio di cambio
La sentenza, resa in rinvio pregiudiziale dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale), riguarda un contratto di mutuo ipotecario denominato in franchi svizzeri e la validità della clausola che trasferiva integralmente sul consumatore il rischio di cambio. Il problema centrale è se il diritto dell’Unione consenta che l’azione del consumatore volta a ottenere le conseguenze della nullità del contratto sia sottoposta a prescrizione quinquennale decorrente dalla stipula.
Fatti e procedimento principale
HL aveva stipulato nel 2008 un mutuo in CHF con UniCredit Bank Zrt.; il contratto prevedeva che il rischio di apprezzamento della valuta estera gravasse interamente sul consumatore. Dopo la risoluzione del contratto da parte della banca nel 2012, il credito era stato ceduto a Momentum Credit Zrt. Nel 2023 HL ha agito in giudizio chiedendo la dichiarazione di nullità del contratto per insufficienza delle informazioni sul rischio di cambio e, come conseguenza, il mantenimento degli effetti del contratto salvo la clausola abusiva, con rendiconto tra le parti. In subordine, ha chiesto la dichiarazione di nullità e l’efficacia del contratto fino alla sentenza.
Normativa rilevante
La Corte richiama gli articoli 1, 2, lettera b), 3, paragrafo 1, 4, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, nonché il principio di effettività e l’articolo 47 della Carta. Vengono inoltre descritti il regime ungherese in materia di nullità, prescrizione e sospensione/interruzione, oltre alle leggi speciali DH1 e DH2 che disciplinano specificamente i mutui al consumo denominati in valuta estera.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se la direttiva 93/13 osti a un termine di prescrizione quinquennale che decorre dalla conclusione del contratto, anche quando la clausola abusiva incide sull’oggetto principale del mutuo e la sua soppressione comporta la nullità dell’intero contratto;
- se la data delle sentenze della Corte o delle decisioni della Kúria che abbiano individuato l’abusività di clausole analoghe possa segnare il dies a quo o il momento di ripresa della prescrizione;
- se conti anche il momento in cui il consumatore viene a conoscenza di tali decisioni;
- se, in caso di termine decorrente dalla stipula, sia legittimo consentire al consumatore di agire fino alla scadenza del contratto.
Competenza e ricevibilità
La Corte respinge l’eccezione della banca sulla propria incompetenza: il rinvio non verte sull’interpretazione del diritto ungherese, ma sulla compatibilità con il diritto dell’Unione delle modalità nazionali di prescrizione dell’azione restitutoria collegata alla direttiva 93/13. Respinge anche l’eccezione di irricevibilità, rilevando che l’interpretazione richiesta è necessaria per decidere la controversia e che la valutazione del diritto nazionale spetta al giudice del rinvio.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ricorda che, in assenza di una disciplina UE specifica, spetta agli Stati membri fissare le regole processuali, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. In linea di principio, una prescrizione applicata alle azioni restitutorie non è incompatibile con la direttiva 93/13; tuttavia, la sua durata e soprattutto il suo dies a quo non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti del consumatore.
La Corte ribadisce la propria giurisprudenza secondo cui un termine di prescrizione che decorra dalla conclusione del contratto, senza riguardo alla conoscenza o conoscibilità dell’abusività della clausola, è incompatibile con il principio di effettività perché può estinguersi prima che il consumatore sia in grado di far valere utilmente i propri diritti. Ciò vale in particolare nei contratti di lunga durata, come i mutui, dove il rischio di prescrizione anticipata è concreto.
Applicando tali principi, la Corte afferma che il termine quinquennale non può decorrere dalla stipula se, a quella data, il consumatore non era e non poteva essere consapevole del carattere abusivo della clausola sul rischio di cambio. Il giudice nazionale deve verificare in concreto questa possibilità di conoscenza.
Ragionamento della Corte sulla seconda e terza questione
La Corte esamina congiuntamente le questioni sulla rilevanza delle pronunce della Corte e della giurisprudenza nazionale per il dies a quo o la ripresa della prescrizione. Ricorda che il consumatore deve poter far valere in ogni momento il carattere abusivo di una clausola, almeno come eccezione di difesa, e che un’azione autonoma di accertamento dell’abusività non può essere soggetta a prescrizione.
Tuttavia, per le azioni restitutorie, il dies a quo non può essere fissato in modo astratto sulla base della data di pronunce giudiziarie che abbiano censurato clausole simili, perché ciò presupporrebbe che il consumatore sia automaticamente informato dell’abusività della propria clausola. La Corte esclude che si possa pretendere dal consumatore medio un’attività di ricerca giuridica costante sulle decisioni della Corte o del giudice supremo nazionale.
Le sentenze della Corte, inoltre, non dichiarano l’abusività di clausole specifiche ma si limitano a interpretare il diritto dell’Unione; di conseguenza non forniscono al consumatore una certezza sufficiente sul carattere abusivo della sua clausola concreta. Diverso è il caso di una decisione giudiziaria definitiva e notificata al consumatore che accerti l’abusività della clausola stessa: in quel caso, secondo la giurisprudenza richiamata, può costituire il dies a quo.
La Corte aggiunge che, in linea teorica, il professionista può dimostrare che il consumatore era o poteva ragionevolmente essere a conoscenza dell’abusività già prima della sentenza definitiva. In assenza di una decisione giudiziaria definitiva sulla clausola controversa, però, né la data delle pronunce della Corte né quella delle decisioni della Kúria possono costituire di per sé il dies a quo o il momento di ripresa della prescrizione dopo la sospensione.
Ripresa del termine dopo sospensione
La Corte precisa che la sospensione della prescrizione serve a neutralizzare il decorso del tempo quando il titolare del diritto si trovi in una situazione oggettiva che gli impedisce di agire. Ne deriva che la ripresa del termine dopo una sospensione deve rispettare le stesse garanzie richieste per la determinazione del dies a quo: non può quindi dipendere, in via automatica, dalla sola data di una pronuncia giurisprudenziale generale.
Dispositivo e principi affermati
La Corte risponde che l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, ostano a una giurisprudenza nazionale che faccia decorrere dalla stipula del contratto un termine di prescrizione quinquennale per l’azione del consumatore quando questi non era e non poteva essere a conoscenza dell’abusività della clausola. Inoltre, la direttiva osta a che la data delle sentenze della Corte o del giudice supremo nazionale sia considerata, da sola, come dies a quo o come momento di ripresa del termine sospeso.
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