Corte di giustizia, Sentenza C-649/23
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 marzo 2026. — Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” e Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă contro HK e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2001/29/CE – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “opera” – Protezione delle opere mediante il diritto d’autore – Presupposti – Direttiva 2006/116/CE – Articolo 5 – Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche – Articolo 2 – Edizione critica di un’opera preesistente avente lo scopo di ricostruire un manoscritto in latino – Creazione intellettuale che riflette la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo – Oggetto identificabile con sufficiente precisione e obiettività. — Causa C-649/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che un'edizione critica di un testo in dominio pubblico non è esclusa in linea di principio dalla nozione di "opera" della direttiva 2001/29. Tuttavia, la tutela dipende dalla verifica concreta dell'originalità e dell'identificabilità dell'elaborato, con apprezzamento rimesso al giudice nazionale. Il riconoscimento della protezione non comporta alcuna privatizzazione dell'opera originaria, che resta nel dominio pubblico.
Edizione critica di un’opera di dominio pubblico: può costituire un'"opera" protetta dal diritto d'autore se è originale e identificabile con precisione e obiettività
La questione giuridica
Se l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che un'edizione critica di un'opera diventata di dominio pubblico, finalizzata a ricostruire il testo originario mediante consultazione del manoscritto e corredata da commenti e apparato critico, possa essere qualificata come "opera" protetta dal diritto d'autore e, in caso affermativo, a quali condizioni.
Principio di diritto
L'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 va interpretato nel senso che un'edizione critica di un'opera di dominio pubblico può essere tutelata dal diritto d'autore solo se, nel suo complesso, costituisce una creazione intellettuale propria dell'autore, espressione di scelte libere e creative, ed è identificabile con sufficiente precisione e obiettività. La tutela non si estende all'opera preesistente di dominio pubblico né attribuisce un diritto esclusivo su di essa.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2001/29/CE
- Articolo 2, lettera a), direttiva 2001/29/CE
- Direttiva 2006/116/CE
- Articolo 5, direttiva 2006/116/CE
- Direttiva 93/98/CEE
- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche
- Articolo 2 Convenzione di Berna
- Articolo 9 Convenzione di Berna
- Articolo 12 Convenzione di Berna
- Trattato OMPI sul diritto d'autore
- Articolo 1, paragrafo 4, Trattato OMPI sul diritto d'autore
- Accordo TRIPS
- Articolo 9, paragrafi 1 e 2, Accordo TRIPS
Edizione critica di un'opera di dominio pubblico come possibile "opera" ai fini della direttiva 2001/29
La pronuncia è stata resa in un rinvio pregiudiziale dell’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romania) nell’ambito di una controversia sulla protezione autoriale di un’edizione critica di un testo latino del XVIII secolo, oggi in dominio pubblico. Il tema centrale è se l’edizione critica, corredata da commenti e apparato critico, possa essere qualificata come "opera" ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29.
Fatti e procedimento principale
Il professor Dan Slușanschi aveva realizzato un’edizione critica dell’opera di Dimitrie Cantemir, utilizzando il manoscritto latino e il relativo facsimile/copie fotografiche. Dopo la sua morte, l’Istituto Călinescu e la FNSA pubblicarono un’edizione bilingue che riprendeva il testo dell’edizione critica Slușanschi e le note critiche elaborate dagli autori della FNSA.
Ne seguì un contenzioso nazionale per violazione del diritto d’autore. I giudici rumeni di merito ritennero che l’edizione critica Slușanschi fosse un’opera derivata e che la sua riproduzione integrale nell’edizione FNSA integrasse violazione dei diritti morali e patrimoniali d’autore. In cassazione, i ricorrenti contestarono che un’edizione critica di un’opera scientifica in latino, soggetta a vincoli filologici e linguistici, potesse soddisfare i criteri di originalità elaborati dalla giurisprudenza dell’Unione.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio ha chiesto se un’edizione critica di un’opera il cui scopo è stabilire il testo dell’originale, mediante consultazione del manoscritto e con commenti e apparato critico, possa essere considerata un’opera tutelata dal diritto d’autore ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29.
Quadro normativo richiamato
La Corte richiama innanzitutto l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 sul diritto esclusivo di riproduzione degli autori.
Nel contesto internazionale vengono menzionati:
- l’articolo 2 della Convenzione di Berna, in particolare il paragrafo 3 sulle trasformazioni originali;
- gli articoli 9 e 12 della Convenzione di Berna;
- l’articolo 1, paragrafo 4, del Trattato OMPI sul diritto d’autore;
- l’articolo 9 dell’Accordo TRIPS.
Viene inoltre ricordato l’articolo 5 della direttiva 2006/116/CE, che consente agli Stati membri di proteggere le edizioni critiche e scientifiche di opere divenute di dominio pubblico, con durata massima di trent’anni dalla prima pubblicazione lecita.
Ragionamento della Corte: nozione autonoma di "opera"
La Corte ribadisce che la nozione di "opera" nella direttiva 2001/29 deve essere interpretata in modo autonomo e uniforme nell’Unione. Ai fini della tutela, occorre la compresenza di due requisiti cumulativi:
- un oggetto originale, cioè una creazione intellettuale propria dell’autore che rifletta la sua personalità mediante scelte libere e creative;
- un oggetto identificabile con sufficiente precisione e obiettività.
Originalità dell’edizione critica
Quanto al primo requisito, la Corte osserva che un’edizione critica può riflettere la personalità dell’autore attraverso scelte grammaticali, lessicali, stilistiche, filologiche e strutturali, nonché attraverso la disposizione del testo, i commenti e l’apparato critico. Tali scelte possono derivare dall’esperienza e dalle competenze dell’autore, ma ciò non esclude la creatività, salvo che il risultato sia interamente determinato da vincoli tecnici, regole o esigenze prive di margine creativo.
Nel caso concreto, dall’ordinanza di rinvio emergeva che l’edizione critica Slușanschi non era una mera trascrizione, ma mirava a ricostruire il testo in una forma completa, comprensibile e il più possibile vicina all’intenzione dell’autore originario, integrandolo con correzioni, sostituzioni e apparato critico. Per la Corte, ciò lascia presumere la sussistenza dell’originalità, ma la verifica definitiva spetta al giudice nazionale.
Identificabilità dell’oggetto protetto
Quanto al secondo requisito, la Corte richiama la necessità che l’oggetto protetto sia identificabile con sufficiente precisione e obiettività. Nel caso di un’edizione critica, non è necessario smembrare il lavoro tra le parti corrispondenti al testo originario e quelle costituite da note e commenti: un simile approccio rischierebbe di frammentare un’opera che ha senso nella sua interezza, soprattutto quando commenti e apparato critico sono funzionalmente connessi al testo ricostruito.
La Corte afferma quindi che l’edizione critica può presentarsi, nel suo insieme, come oggetto identificabile con precisione e obiettività.
Limiti della tutela e rapporto con il dominio pubblico
La Corte precisa che il riconoscimento del diritto d’autore sull’edizione critica non fa rientrare l’opera originaria nel dominio privato e non attribuisce all’autore dell’edizione critica un diritto esclusivo sul testo preesistente, che resta libero. Inoltre, la violazione del diritto d’autore può derivare anche da una riproduzione parziale, qualora siano ripresi elementi espressivi della creazione intellettuale dell’autore dell’edizione critica.
Decisione
La Corte ha risposto che l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che un’edizione critica di un’opera di dominio pubblico, volta a ripristinarne il testo e corredata da commenti e apparato critico, può essere considerata un’opera protetta dal diritto d’autore a condizione che costituisca una creazione intellettuale che rifletta la personalità del suo autore, manifestando scelte libere e creative, e che sia identificabile con sufficiente precisione e obiettività.
Implicazioni pratiche
Per avvocati e professionisti della proprietà intellettuale, la decisione conferma che la protezione autoriale di edizioni critiche non dipende dal solo valore scientifico o dall’investimento di lavoro, ma dalla presenza di una vera impronta creativa. Per contro, la mera attività filologica o tecnica, se priva di margine di scelta, non basta. Resta fermo che il dominio pubblico dell’opera originaria non viene alterato dalla protezione eventualmente riconosciuta all’edizione critica.
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