Corte di giustizia, Sentenza C-513/24
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 marzo 2026. — Oblastní nemocnice Kolín, a. s., nemocnice Středočeského kraje contro Odvolací finanční ředitelství. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Nejvyšší správní soud. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Diritto alla detrazione dell’IVA – Articolo 173, paragrafo 1 – Prorata di detrazione – Spese che fanno parte delle spese generali di un soggetto passivo – Attrezzatura tecnica e materiale minima delle strutture sanitarie che condiziona l’ottenimento dell’autorizzazione a fornire servizi sanitari che non danno diritto a detrazione – Servizi necessari per la fornitura di servizi che danno diritto a detrazione. — Causa C-513/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha escluso che un obbligo imposto dal diritto nazionale sia sufficiente, da solo, a trasformare in spese generali costi relativi ad attrezzature e servizi sanitari. Il giudice nazionale deve verificare caso per caso se ciascun acquisto abbia un nesso diretto e immediato con operazioni detraibili o, altrimenti, con l’attività economica complessiva. Solo in tale ipotesi può riconoscersi la detrazione IVA, eventualmente secondo prorata.
Diritto alla detrazione IVA prorata per beni e servizi imposti dalla normativa nazionale alle strutture sanitarie: l’obbligo regolamentare basta, da solo, a qualificare i costi come spese generali?
La questione giuridica
Se l’articolo 173, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che i beni e servizi acquistati da una struttura sanitaria, richiesti da una normativa nazionale come attrezzatura tecnica e materiale minima per ottenere l’autorizzazione a svolgere prestazioni sanitarie non detraibili, ma utilizzati anche per prestazioni detraibili, costituiscano automaticamente spese generali dell’attività economica complessiva e diano quindi diritto alla detrazione IVA prorata.
Principio di diritto
L’articolo 173, paragrafo 1, della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che il solo fatto che beni e servizi siano imposti da una normativa nazionale per poter fornire prestazioni sanitarie non detraibili non basta, di per sé, a qualificarli come spese generali dell’attività economica complessiva del soggetto passivo e quindi a riconoscere la detrazione prorata. Il diritto alla detrazione sussiste solo se, alla luce di tutte le circostanze oggettive, tali costi presentano un nesso diretto e immediato con operazioni a valle detraibili oppure, in mancanza, con l’intera attività economica; spetta al giudice nazionale verificarlo caso per caso per ciascun bene o servizio acquistato.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 168, lettera a), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 173, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articoli 174 e 175 direttiva 2006/112/CE
Diritto alla detrazione IVA per attrezzature sanitarie imposte dalla normativa nazionale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Nejvyšší správní soud, in una controversia tra una struttura ospedaliera ceca e l’amministrazione finanziaria sulla detrazione dell’IVA relativa a beni e servizi richiesti dal decreto nazionale n. 92/2012 come dotazione tecnica minima delle strutture sanitarie. La questione centrale è se tali costi, richiesti per ottenere l’autorizzazione a erogare prestazioni sanitarie esenti, possano essere considerati spese generali anche perché impiegati, in tutto o in parte, per servizi supplementari soggetti a IVA.
Fatti e procedimento principale
La Nemocnice Kolín svolge principalmente prestazioni sanitarie non detraibili, ma anche attività imponibili, quali studi clinici, alloggio di accompagnatori, tirocini di medicina, sterilizzazione per terzi, corsi di preparazione al parto ed esami radiografici, ecografici e veterinari. Nel 2019 ha presentato una dichiarazione integrativa chiedendo una detrazione IVA calcolata prorata; l’amministrazione fiscale ha riconosciuto solo una parte della detrazione, ritenendo che parte delle spese fosse destinata soprattutto alle prestazioni sanitarie esenti.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiede in sostanza se, quando l’esecuzione di un’attività detraibile è subordinata al possesso di un’autorizzazione per svolgere attività non detraibili, i beni e servizi che la normativa nazionale impone come attrezzatura minima delle strutture sanitarie debbano essere qualificati automaticamente come spese generali dell’attività economica complessiva, con conseguente diritto a detrazione prorata ai sensi dell’articolo 173, paragrafo 1, della direttiva IVA.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, sul diritto alla detrazione per i beni e servizi utilizzati ai fini di operazioni soggette a imposta;
- l’articolo 173, paragrafo 1, della stessa direttiva, che disciplina la detrazione prorata in caso di utilizzo misto di beni e servizi;
- gli articoli 174 e 175, relativi al calcolo del prorata;
- l’articolo 267 TFUE, come base del rinvio pregiudiziale.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che il diritto a detrazione è parte integrante del meccanismo dell’IVA e non può essere limitato se i beni o servizi acquistati sono impiegati per operazioni imponibili. Quando i beni o servizi sono utilizzati sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni che non lo danno, la detrazione è ammessa solo per la quota corrispondente alle prime.
Per riconoscere il diritto a detrazione è normalmente necessario un nesso diretto e immediato tra l’operazione a monte e una o più operazioni a valle detraibili. In mancanza di tale nesso, il diritto può essere comunque riconosciuto se i costi fanno parte delle spese generali del soggetto passivo e sono elementi costitutivi del prezzo dei beni o servizi forniti, in quanto connessi all’insieme dell’attività economica.
La Corte sottolinea però che l’esistenza di un obbligo regolamentare di acquistare determinati beni o servizi non è sufficiente, da sola, a dimostrare il nesso diretto e immediato richiesto. Conta soltanto la relazione oggettiva tra operazioni a monte e a valle, valutata alla luce di tutte le circostanze del caso concreto. L’obbligo imposto dalla normativa nazionale può essere preso in considerazione, ma non sostituisce la verifica del nesso oggettivo.
La Corte precisa che spetta al giudice nazionale verificare, per ciascuna delle attrezzature e dei servizi acquistati, se essi siano destinati a specifiche operazioni detraibili oppure, in assenza di tale collegamento, se rientrino nelle spese generali dell’attività complessiva. Se un bene è utilizzato esclusivamente per prestazioni sanitarie esenti, non vi è diritto alla detrazione; se è utilizzato sia per prestazioni sanitarie imponibili sia per prestazioni esenti, la detrazione va calcolata prorata. La Corte osserva inoltre che anche l’eventuale inutilizzo successivo del bene non esclude il diritto alla detrazione, se il bene era destinato a operazioni imponibili.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che le spese per beni e servizi richiesti dalla normativa nazionale per fornire prestazioni sanitarie non detraibili, ma anche utilizzati per attività detraibili, non costituiscono, per il solo fatto di essere imposte dalla legge, spese generali che danno automaticamente diritto alla detrazione prorata. Occorre sempre una verifica concreta del nesso diretto e immediato con operazioni detraibili o con l’attività economica complessiva.
Principio affermato
L’obbligo normativo nazionale di dotarsi di determinate attrezzature sanitarie non basta, di per sé, a fondare il diritto alla detrazione IVA prorata: il giudice nazionale deve accertare caso per caso la destinazione oggettiva dei beni e servizi acquistati e il loro effettivo collegamento con operazioni imponibili o con le spese generali dell’impresa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 19 mar 2026Corte di giustizia, Sentenza C-649/23
- Sentenza · 19 mar 2026Corte di giustizia, Sentenza C-363/24
- Sentenza · 19 mar 2026Corte di giustizia, Sentenza C-371/24
- Sentenza · 19 mar 2026Corte di giustizia, Sentenza C-526/24
- Sentenza · 19 mar 2026Corte di giustizia, Sentenza C-589/24
- Sentenza · 19 mar 2026Corte di giustizia, Sentenza C-679/24
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →