Corte di giustizia, Sentenza C-371/24
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 marzo 2026. — Procedimento penale a carico di HW. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris. — Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di contrasto dei reati – Direttiva (UE) 2016/680 – Articolo 10 – Trattamento di categorie particolari di dati personali – Raccolta di dati biometrici – Rilievi dattiloscopici e fotografici – Persona nei cui confronti sussistono una o più ragioni plausibili di sospettare che abbia commesso o tentato di commettere un reato – Carattere strettamente necessario – Potere discrezionale – Obbligo di motivazione – Rifiuto dell’interessato di sottoporsi alla raccolta dei suoi dati biometrici – Normativa nazionale che consente di perseguire penalmente e di condannare una persona per un reato specifico che punisce tale rifiuto anche in caso di mancato esercizio dell’azione penale o di mancata condanna per il reato su cui si fondava la prevista raccolta di tali dati. — Causa C-371/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte esamina la disciplina francese sui rilievi dattiloscopici e fotografici di persone sospettate di un reato alla luce della direttiva 2016/680. Esclude che sia compatibile una raccolta sistematica di dati biometrici senza valutazione individuale e senza motivazione adeguata sulla stretta necessità. Precisa però che è compatibile, in linea di principio, la sanzione autonoma per il rifiuto di sottoporsi alla raccolta, se la misura era davvero necessaria e la pena proporzionata.
Raccolta di dati biometrici da parte della polizia in indagine penale: compatibilità con la direttiva 2016/680 della previsione nazionale che la consente in modo sistematico, senza motivazione individuale, e che punisce il rifiuto anche se il reato presupposto non porta a condanna.
La questione giuridica
Se l’articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680, letto con gli articoli 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), e 8, osti: 1) a una norma nazionale che prevede la raccolta sistematica di dati biometrici (rilievi dattiloscopici e fotografici) di chi sia sospettato, per ragioni plausibili, di aver commesso o tentato di commettere un reato; 2) a una norma che non impone all’autorità competente di motivare in concreto il carattere strettamente necessario di tale raccolta; 3) a una norma che punisce autonomamente il rifiuto di sottoporsi alla raccolta anche se l’interessato non è stato perseguito o condannato per il reato presupposto.
Principio di diritto
L’articolo 10 della direttiva 2016/680 consente la raccolta di dati biometrici solo se il trattamento è strettamente necessario, fondato su finalità specifiche e concrete, e accompagnato da adeguate garanzie: una normativa nazionale è incompatibile se autorizza una raccolta sistematica e generalizzata senza valutazione caso per caso e senza obbligo di motivazione dell’autorità competente; invece, non osta alla punizione autonoma del rifiuto di sottoporsi alla raccolta, anche se non vi è condanna per il reato presupposto, purché la raccolta in concreto soddisfi il requisito di stretta necessità e la sanzione rispetti il principio di proporzionalità.
Norme richiamate
- Direttiva (UE) 2016/680
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 1 direttiva (UE) 2016/680
- Articolo 2 direttiva (UE) 2016/680
- Articolo 3 direttiva (UE) 2016/680
- Articolo 4 direttiva (UE) 2016/680
- Articolo 8 direttiva (UE) 2016/680
- Articolo 10 direttiva (UE) 2016/680
- Articolo 54 direttiva (UE) 2016/680
- Articoli 47, 49 paragrafo 3 e 52 paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Raccolta di dati biometrici e reato di rifiuto di sottoporsi ai rilievi segnaletici
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della cour d’appel de Paris in un procedimento penale a carico di HW. La Corte si pronuncia sulla compatibilità con la direttiva (UE) 2016/680 della disciplina francese che consente rilievi dattiloscopici e fotografici su persone sospettate di un reato e punisce autonomamente il rifiuto di sottoporvisi.
Fatti e procedimento principale
HW era stato fermato in occasione di una manifestazione a Parigi. Pur avendo dichiarato la propria identità, aveva rifiutato di sottoporsi ai rilievi segnaletici e di sbloccare il telefono cellulare. In primo grado era stato assolto per i reati di manifestazione non comunicata e di rifiuto di comunicare i codici del telefono, ma condannato a una pena pecuniaria per il reato di rifiuto di sottoporsi ai rilievi segnaletici previsto dall’articolo 55-1 del code de procédure pénale.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte richiama la direttiva 2016/680, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 10 e 54. Sono centrali:
- l’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), sui principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione;
- l’articolo 8, sulla liceità del trattamento e sulla necessità di specificare obiettivi, dati e finalità nel diritto nazionale;
- l’articolo 10, che disciplina il trattamento di categorie particolari di dati personali, inclusi i dati biometrici, solo se strettamente necessario;
- l’articolo 54, sul diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. La Corte collega inoltre la materia agli articoli 47, 49, paragrafo 3, e 52, paragrafo 1, della Carta.
Prime due questioni: raccolta sistematica e obbligo di motivazione
La Corte ribadisce che i dati biometrici sono dati particolarmente sensibili e che l’articolo 10 impone condizioni rafforzate di liceità. Il requisito della stretta necessità va valutato in modo rigoroso, alla luce di finalità specifiche e concrete, definite in modo sufficientemente preciso dal diritto nazionale.
Secondo la Corte:
- la mera esistenza di ragioni plausibili di sospetto non basta, da sola, a giustificare la raccolta dei dati biometrici;
- il trattamento non può essere sistematico e generalizzato;
- l’autorità competente deve poter verificare, in ogni caso concreto, se la raccolta sia davvero necessaria e se non esistano misure meno invasive.
La Corte aggiunge che l’autorità che procede alla raccolta deve anche motivare adeguatamente la propria decisione, in modo tale da consentire all’interessato di esercitare il ricorso giurisdizionale effettivo garantito dall’articolo 54 della direttiva e dall’articolo 47 della Carta. Un controllo giudiziario successivo non può sostituire l’assenza di una motivazione originaria sufficiente.
Terza questione: reato autonomo di rifiuto e rapporto con la direttiva
La Corte ritiene che una norma che punisce il rifiuto di sottoporsi alla raccolta dei dati biometrici rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2016/680, poiché il tentativo di trattamento dei dati da parte dell’autorità competente per finalità penali è esso stesso coperto dalla direttiva.
Tuttavia, tale norma non è di per sé incompatibile con il diritto dell’Unione. La condanna per il rifiuto è possibile solo se la raccolta dei dati biometrici che era stata richiesta soddisfaceva realmente il requisito della stretta necessità. Inoltre, la sanzione penale deve rispettare il principio di proporzionalità sancito dall’articolo 49, paragrafo 3, della Carta, tenendo conto della gravità della violazione e delle circostanze concrete.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- una normativa nazionale che prevede la raccolta sistematica di dati biometrici di persone sospettate di un reato è incompatibile con l’articolo 10 della direttiva 2016/680, salvo che il diritto nazionale definisca con precisione le finalità e che l’autorità competente effettui una valutazione caso per caso della stretta necessità;
- la normativa è incompatibile anche se non impone un obbligo di motivazione adeguata in ciascun caso;
- non è invece incompatibile, in linea di principio, una disposizione che punisca il rifiuto di consentire la raccolta, anche in assenza di condanna per il reato presupposto, purché la raccolta fosse strettamente necessaria e la pena proporzionata.
Principi affermati
La sentenza valorizza tre punti chiave:
- i dati biometrici godono di una protezione rafforzata nel diritto UE;
- la "stretta necessità" non può essere presunta in via automatica sulla base del solo sospetto di reato;
- la tutela effettiva dell’interessato richiede motivazione individuale e controllo giudiziale reale, mentre la punibilità del rifiuto resta ammissibile solo se la misura originaria era lecita e proporzionata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 19 mar 2026Corte di giustizia, Sentenza C-649/23
- Sentenza · 19 mar 2026Corte di giustizia, Sentenza C-363/24
- Sentenza · 19 mar 2026Corte di giustizia, Sentenza C-513/24
- Sentenza · 19 mar 2026Corte di giustizia, Sentenza C-526/24
- Sentenza · 19 mar 2026Corte di giustizia, Sentenza C-589/24
- Sentenza · 19 mar 2026Corte di giustizia, Sentenza C-679/24
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →