Corte di giustizia, Sentenza C-363/24
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 marzo 2026. — Finansinspektionen contro Carnegie Investment Bank AB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 596/2014 – Abuso di mercato – Articolo 7, paragrafo 1 – Nozione di “informazione privilegiata” – Articolo 7, paragrafo 2 – Informazione avente un “carattere preciso” – Messaggio di posta elettronica contenente informazioni relative all’iscrizione di una persona in un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate – Assenza di menzione delle ragioni che hanno condotto a tale iscrizione – Corretta valutazione delle circostanze – Informazione corretta – Necessità. — Causa C-363/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta l’articolo 7 del regolamento sugli abusi di mercato in un caso relativo a un messaggio di posta elettronica con cui una banca veniva informata che una persona era stata inserita in una insider list e non poteva vendere azioni. La Corte afferma che, in linea di principio, una simile comunicazione può essere sufficientemente precisa e dunque integrare un’informazione privilegiata anche se non indica le ragioni dell’iscrizione. La valutazione va compiuta ex ante, dal punto di vista dell’investitore ragionevole, e l’eventuale inesattezza ex post non esclude automaticamente la qualificazione come informazione privilegiata.
Nozione di informazione privilegiata: un messaggio che comunica l’iscrizione di una persona in una insider list e il divieto di vendere azioni può essere informazione privilegiata anche senza indicarne le ragioni, se è sufficientemente preciso e verosimile per un investitore ragionevole.
La questione giuridica
Se, ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, una comunicazione che segnala che una persona è stata iscritta in un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate e che non può vendere le azioni dell’emittente sia sufficientemente precisa da costituire informazione privilegiata anche se non indica le ragioni dell’iscrizione; se, in tale valutazione, rilevino la correttezza della valutazione dell’emittente circa la natura privilegiata delle circostanze sottostanti e la correttezza materiale dell’informazione comunicata.
Principio di diritto
Una comunicazione di un emittente che indichi l’iscrizione di una persona in un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il conseguente divieto di vendere azioni può costituire un’informazione privilegiata se, valutata ex ante, è sufficientemente concreta e verosimile da poter essere utilizzata da un investitore ragionevole come fondamento delle proprie decisioni di investimento, anche se non indica le ragioni dell’iscrizione e anche se, a posteriori, risulta inesatta; non rilevano, di per sé, né la correttezza della valutazione interna dell’emittente né l’esattezza materiale del dato comunicato, salvo che tale inesattezza escluda in concreto la capacità informativa richiesta dall’articolo 7.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 596/2014
- Articolo 1 del regolamento (UE) n. 596/2014
- Articolo 7 del regolamento (UE) n. 596/2014
- Articolo 8 del regolamento (UE) n. 596/2014
- Articolo 9 del regolamento (UE) n. 596/2014
- Articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014
- Articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014
- Articolo 18 del regolamento (UE) n. 596/2014
- Articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347
Nozione di informazione privilegiata e comunicazione su insider list
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dello Högsta domstolen svedese in una controversia tra Finansinspektionen e Carnegie Investment Bank AB in materia di abuso di informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014. La questione nasce da un messaggio di posta elettronica che informava la banca che una persona era stata iscritta in un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate e non era autorizzata a vendere azioni dell’emittente, senza però indicare le ragioni dell’iscrizione.
Fatti e procedimento principale
La vicenda si inserisce in una relazione di pegno su azioni Starbreeze AB tra Varvtre AB e Carnegie. A causa del calo del prezzo delle azioni, Carnegie aveva avviato la vendita delle azioni date in garanzia. Il 15 novembre 2018 un direttore della comunicazione di Starbreeze inviava a Carnegie un messaggio che avvisava dell’inserimento di BAK nel registro delle persone con accesso a informazioni privilegiate e del divieto di vendita delle azioni a suo carico. Pochi minuti dopo veniva redatto l’elenco e BAK vi veniva effettivamente iscritto. L’autorità svedese sosteneva che Carnegie, ricevendo quel messaggio, avesse ottenuto accesso a informazioni privilegiate e avesse violato gli articoli 8 e 14 del regolamento.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama soprattutto:
- il regolamento (UE) n. 596/2014;
- l’articolo 7, sulla nozione di informazione privilegiata e sul "carattere preciso" dell’informazione;
- l’articolo 8, sull’abuso di informazioni privilegiate;
- l’articolo 9, sulla condotta legittima e sulle ipotesi di esclusione della violazione;
- l’articolo 14, che vieta abuso, tentativo di abuso, raccomandazione o induzione e comunicazione illecita di informazioni privilegiate;
- l’articolo 18, sugli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2016/347, che disciplina la struttura degli elenchi.
Questioni pregiudiziali
Il giudice svedese chiedeva, in sostanza, se una comunicazione del genere fosse:
- sufficientemente specifica da costituire un’informazione privilegiata anche senza indicare le ragioni dell’iscrizione nell’insider list;
- valutabile anche alla luce della correttezza della valutazione dell’emittente circa la natura privilegiata delle circostanze sottostanti;
- influenzata dalla circostanza che il contenuto del messaggio fosse corretto oppure, a posteriori, inesatto perché l’iscrizione non era ancora formalmente avvenuta al momento dell’invio.
Ragionamento della Corte: carattere preciso della comunicazione
La Corte ricorda che l’informazione privilegiata richiede quattro elementi: carattere preciso, mancata pubblicazione, nesso con uno o più strumenti finanziari o con il loro emittente, e idoneità a influire sensibilmente sui prezzi. Sul "carattere preciso", l’informazione deve riferirsi a circostanze o eventi esistenti o ragionevolmente attesi ed essere sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile impatto sui prezzi.
In linea generale, una semplice comunicazione dell’iscrizione di una persona in un elenco di insider non è, da sola, abbastanza informativa da incidere sui prezzi. Tuttavia, la Corte osserva che la situazione cambia se alla comunicazione si aggiunge un elemento ulteriore, come il divieto di vendere le azioni: tale circostanza può rivelare l’esistenza di un evento negativo rilevante per l’emittente e può influire sulle decisioni di un investitore ragionevole.
Valutazione ex ante e irrilevanza dell’inesattezza a posteriori
La Corte chiarisce che la verifica va fatta in modo obiettivo e ex ante, guardando alla situazione al momento della comunicazione e dal punto di vista di un investitore ragionevole. Perciò:
- la circostanza che l’informazione si riveli errata a posteriori non esclude automaticamente che fosse, al momento della diffusione, sufficientemente precisa;
- è rilevante se l’informazione appariva verosimile e idonea a fornire un vantaggio informativo a chi la deteneva;
- non conta, di per sé, che l’emittente avesse ritenuto corretto qualificare come privilegiate le circostanze sottostanti.
La Corte sottolinea inoltre che il contesto concreto della vicenda, inclusa la vendita forzata delle azioni in pegno, può incidere sulla valutazione della condotta della banca ai sensi dell’articolo 9, ma ciò riguarda un’eventuale verifica successiva sulla sussistenza di una condotta legittima o di un motivo illegittimo, non la nozione astratta di informazione privilegiata.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che:
- una comunicazione che indichi l’iscrizione di una persona in un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il divieto di vendere azioni può costituire un’informazione "avente un carattere preciso" anche se non specifica le ragioni dell’iscrizione, purché sia utilizzabile da un investitore ragionevole come base delle sue decisioni di investimento;
- per stabilire se la comunicazione costituisca un’informazione privilegiata occorre verificare se essa descriva circostanze o un evento concreto, apprezzabile nel suo complesso, ragionevolmente atteso;
- un’informazione che risulti poi inesatta può comunque essere informazione privilegiata se, al momento della diffusione, era verosimile e potenzialmente idonea a conferire un vantaggio economico rispetto agli altri investitori.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori finanziari, la pronuncia conferma un approccio sostanzialistico: non è determinante la sola forma dell’avviso, ma la sua capacità concreta di incidere sulle scelte di investimento. In presenza di comunicazioni che, pur non spiegando le ragioni dell’inserimento in una insider list, associano l’iscrizione a un divieto di negoziazione, occorre valutare con particolare prudenza se il messaggio possa essere trattato come informazione privilegiata ai fini degli articoli 7, 8 e 14 del regolamento 596/2014.
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