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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15173/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato il proscioglimento per tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) in relazione al reato previsto dall'art. 734 c.p., deducendo: (1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. con riferimento agli artt. 593 u.c. e 568 c.p.p., sostenendo che la sentenza fosse inappellabile e che la Corte territoriale avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Corte di cassazione anziché pronunciare decisione; (2) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. per mancata declaratoria di prescrizione ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.p., contestando l'applicazione della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 (c.d. "Orlando"); (3) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione all'affermazione della responsabilità penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo sul punto della prescrizione (motivo assorbente). Ha precisato che la legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore il 3/8/2017) ha introdotto una sospensione aggiuntiva della prescrizione durante i giudizi di impugnazione, ma tale sospensione opera solo con riferimento alle sentenze di condanna. Nel caso concreto il fatto è stato commesso il 18/04/2019 e, ratione temporis, sarebbe ricompreso nel regime "Orlando", tuttavia la sentenza impugnata è un proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis c.p. e non una condanna, per cui la sospensione prevista non è applicabile. Di conseguenza il reato si è estinto per prescrizione il 18/04/2024, data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata, e la Corte ha annullato senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103 ("Orlando")

    "Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; 2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi."

    La sospensione aggiuntiva prevista dalla legge n. 103/2017 si applica solo con riguardo alle sentenze di condanna e non alle sentenze di proscioglimento (es. proscioglimento per tenuità ex art. 131-bis c.p.).

  • Art. 131-bis cod. pen.

    Norma che consente il proscioglimento per tenuità del fatto; nel caso concreto la sentenza impugnata è un proscioglimento fondato su questa disposizione, il che esclude l'applicazione della sospensione "Orlando" riservata alle sentenze di condanna.

  • Art. 734 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato oggetto del procedimento (reato contestato all'imputato).

  • Artt. 157 e 161 cod. proc. pen.

    Regole sulla prescrizione e sulle cause sospensive/interruttive della prescrizione; il ricorso deduceva che, applicati tali articoli senza la sospensione "Orlando", il reato era prescritto.

  • Art. 606, comma 1, lettere b) e c) cod. proc. pen.

    Motivi di ricorso in Cassazione invocati dal ricorrente: la lettera c) per vizi di motivazione relativi all'impugnabilità della sentenza e la lettera b) per violazione di norme sostanziali e processuali (es. mancata declaratoria di prescrizione).

  • Sezioni Unite, sent. n. 20989 del 12/12/2024 (citata)

    Chiarimento giurisprudenziale secondo cui la disciplina della sospensione introdotta dalla legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge (3/8/2017 - 31/12/2019), mentre per i reati dal 1/1/2020 si applica la disciplina della legge n. 134/2021; tuttavia la Corte di cassazione qui sottolinea che, pur essendo il fatto del 18/4/2019 nel periodo "Orlando", la sospensione non opera per le sentenze di proscioglimento.

Massime di principio

  • La sospensione della prescrizione prevista dalla legge n. 103/2017 ("Orlando") si applica esclusivamente alle sentenze di condanna; non può essere utilizzata per prolungare la prescrizione quando la decisione impugnata è un proscioglimento (es. per tenuità ex art. 131-bis c.p.).
  • In contestazioni relative alla prescrizione occorre verificare sempre il "tempo-vento" del reato (data del fatto) per determinare quale regime normativo della sospensione/interruzione sia applicabile (es. regime 2017 vs regime 2021).
  • Se la prescrizione è maturata prima della pronuncia impugnata e non è stata correttamente dichiarata dai giudici di merito, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
  • Quando la sentenza di merito è in concreto inappellabile, vanno valutati i rimedi procedurali corretti (es. conversione dell'impugnazione in ricorso per cassazione nei casi previsti): tuttavia, anche problemi procedurali restano assorbiti se il vizio di prescrizione comporta estinzione del reato.
  • Nel caso di proscioglimento per tenuità, gli effetti sul decorso della prescrizione sono diversi rispetto a una condanna: il giudice deve valutare separatamente l'eventuale prescrizione e non applicare automaticamente strumenti di sospensione previsti per le condanne.

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